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Il diritto costituzionale alla salute ed il sistema sanitario

di - 5 Novembre 2019
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A ben vedere, questi diritti si qualificano, “secondo una feconda definizione di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, come diritti assoluti, diritti erga omnes. L’assolutezza di un diritto non sta, anche se di rango costituzionale, nella illimitatezza, atteso che diritti illimitati non esistono. Piuttosto si configura come una “situazione giuridica di vantaggio”.
Da tale caratteristica deriva il divieto di interferenza, con il godimento del diritto e dei poteri e le facoltà che derivano dalla sua titolarità, in capo a tutti i soggetti diversi dal titolare attivo del rapporto giuridico (tale divieto è enucleabile da una da una serie di disposizioni penalistiche a tutela della vita e della integrità fisica).
Essi si pongono a difesa, appunto, delle situazioni “finali”, tali in quanto non necessitano dell’attività di nessun altro soggetto per il loro godimento. Il lato attivo di tali diritti si rivolge indistintamente verso tutto ciò che gli è terzo. Le vicende del danno biologico sono indicate in proposito.
Ora, si deve precisare che ciò è vero esclusivamente sul piano del diritto sostanziale, e non sul lato processuale, volto ad assicurare effettiva protezione alla salute come attributo essenziale della persona ed oggetto di libertà, visto che la violazione di tale sfare o semplicemente la sua minaccia richiede sempre per reazione l’attività strumentale del pubblico potere, anzitutto dell’autorità giudiziaria.
Quindi il bene oggetto del tipo di diritti in questione, contemplata dal diritto sostanziale, non può prescindere dall’effettiva tutela, se necessario, per il tramite delle norme del diritto processuale (civile e penale).
Di contro i diritti a prestazione si presentano, secondo la precedente distinzione, strutturalmente diversi, ossia come relativi.
I rapporti giuridici costruiti su tali diritti presentano, per così dire, un lato passivo circoscritto in quanto sono fatti valere esclusivamente nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede sempre una prestazione (ad es. la pubblica amministrazione). Nella struttura di tali diritti, proprio per l’oggetto che tutelano, non emerge una posizione finale per il titolare del lato attivo del rapporto, ma sempre “una aspettativa”, che per essere soddisfatta necessita della “cooperazione attiva del o dei soggetti individuati dalla norma”.
Per il tramite del quadro concettuale delineato è possibile procedere all’analisi delle singole fattispecie giuridiche, la cui copertura costituzionale è garantita dall’art. 32.
Ora, deve anzitutto notarsi che l’intensa attività ricostruttiva ed ermeneutica, a partire dagli anni settanta, ha ottenuto come risultato l’enucleazione dall’art. 32 di molteplici fattispecie inseribili in quell’alveo che abbiamo definito «libertà di salute».
Questo grazie ad una riflessione giuridica che, pur soffermandosi “sugli ambiti settoriali della sua tutela”, ha sviluppato, alla luce dei principi fondamentali” della Costituzione, non “una prospettiva di conservazione ma di promozione delle condizioni oggettive suscettibili di consentire, attraverso la tutela della salute, l’esplicazione della personalità umana”.
Orbene, ciascuna delle diverse fattispecie concrete è meritevole di autonoma valutazione ai fini di una più esaustiva considerazione della libertà in esame.
Autonoma valutazione che andrà condotta in ordine alle caratteristiche di ogni caso concreto ed in relazione al permanente interesse a non essere costretto od impedito da altri in un certo settore della vita materiale, valutazione che non potrà compiersi se non in relazione all’incidenza del principio personalista sulla fattispecie concreta, per cui alla fine rilevano come costitutive della salute come libertà le essenziali categorie costitutive della persona.
La problematica della tutela della persona umana è una delle più affascinanti dell’universo giuridico. Qui, infatti, il giurista si fa necessariamente filosofo e sociologo alla ricerca di ciò che contrassegna l’essere umano nella sua essenzialità esistenziale e nelle sue mutevoli e plurime relazioni sociali e comunitarie.
E, per contro, il filosofo e il sociologo si fanno necessariamente giuristi, dovendo praticare quell’arte propriamente giuridica che è la ricerca del bilanciamento tra interessi e valori, dovendo risolvere conflitti alla ricerca di un equilibrio che consenta di non perdere la persona umana in totalitarismi o assolutizzazioni ideologici prima ancora che politici[14].
Questo in presenza di due linee di tendenza.
Da un lato, v’è l’evidenza della accelerazione delle trasformazioni subite dai fenomeni sociali non solo sul piano – del tutto scontato – della scoperta scientifica e dell’innovazione tecnologica, ma anche su quello dei giudizi socio-valoriali correnti nel magma sociale.
Dall’altro lato, e forse anche come conseguenza della caratteristica ora segnalata, la presenza di forti e numerose contraddizioni che si aprono nel tessuto sociale e dunque anche nell’assetto di tutela della persona umana.
La portata reale, effettiva della tutela non dipende solo dalle previsioni incriminatrici esistenti ma anche dall’applicazione-interpretazione che di esse fa la giurisprudenza. Così, ovviamente, anche per la tutela della persona umana e della salute. Ebbene, pare incontestabile che in quest’area la giurisprudenza inclini verso una tendenza fortemente espansiva della tutela della persona, specie in rapporto al versante della responsabilità colposa. Il fenomeno è particolarmente evidente negli ambiti della responsabilità per violazioni della sicurezza del lavoro, della responsabilità per reati stradali e, in una certa misura, anche per la responsabilità medica.
È evidente allora che la distinzione tra le differenti libertà «riconosciute positivamente può farsi solo in base alla loro «proiezione o direzione», cioè, ancora una volta, secondo il contenuto concreto che le caratterizza.
Si parla anche di processi interpretativi di precomprensione che condizionano la giurisprudenza, in relazione alla crescente centralità riconosciuta alla salute ed alla persona umana.
Di conseguenza, “anche per la libertà di salute … occorre individuare quale sia il “settore della vita materiale” rispetto al quale il soggetto vanti un interesse all’astensione altrui”.
Perciò, “l’analisi dell’evoluzione della nozione di salute e delle relative forme di tutela, ha già evidenziato la progressiva estensione, in via interpretativa, del bene-salute ad ambiti ulteriori rispetto alla mera assenza di malattia, nonché il superamento della visione “produttivistica” o “economicistica” che ne aveva inizialmente orientato le forme di promozione e tutela da parte dei pubblici poteri”.
Questo, per portare un esempio, pure con specifica attenzione al superamento della “c.d. monetarizzazione del rischio relativo alla salute” sui luoghi di lavoro, “fondata sull’erogazione di una prestazione compensativa e su un’operatività limitata ai rapporti con l’ente previdenziale”.
Quanto alla sicurezza e salute del lavoratore, si può ipotizzare che qui venga in gioco – sullo sfondo – un valore sovrastante la stessa vita e incolumità e dotato di una sua forte vocazione “totalitaria”: ciò che pare spinga verso una tutela in qualche modo “incondizionata” è il valore della dignità che è sempre messo in gioco nel rapporto di lavoro subordinato e che tende a sottrarsi ad ogni possibile bilanciamento con confliggenti interessi economico-produttivi attinenti all’impresa. Quanto, poi, alla materia stradale e medica, il discorso sulla inconsapevole precomprensione che spinge la giurisprudenza alla dilatazione della tutela, si fa ancor più sottile e ipotetico.

Note

14.  Cfr. per tali considerazioni PALAZZO F., La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte di libertà, https://www.penalecontemporaneo.it/d/6787-la-tutela-della-persona-umana-dignita-salute-scelte-di-liberta).

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