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Il diritto costituzionale alla salute ed il sistema sanitario

di - 5 Novembre 2019
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Infatti, “in questi casi, l’integrità fisica rientra nella nozione di salute: il concetto di integrità esprime, cioè, una qualificazione dello stato di salute” “in un dato momento”.
Di conseguenza, è impreciso “escludere completamente il profilo dell’integrità fisica dalla libertà di salute, poiché il godimento di quest’ultima non può circoscriversi ai processi che concernono lo stato di salute della persona, senza che vi sia la contestuale tutela dell’integrità cui lo stato di salute accede”.
Orbene, “la sovrapposizione tra integrità e salute è del resto evidente nei casi in cui la lesione dell’integrità fisica giunga, per intensità o qualità, a modificare la normale funzionalità dell’organismo o ad alterare l’equilibrio psicofisico della persona, anche solo in ragione di una modificazione anatomica”.
Considerazioni e valutazioni sull’ intreccio fra salute ed integrità fisica connotano le scelte di curarsi o di non curarsi.
Esse, infatti, incidono immediatamente sul divenire delle condizioni di salute, ma si riflettono in vario modo sull’integrità fisica della persona.
Vi sono casi, come gli interventi demolitivi, dove l’incidenza sul diritto all’integrità fisica è necessaria proprio al fine di tutelare il diritto alla salute.
Lo stesso può dirsi nel caso, assai più banale, del prelievo ematico.
Particolari problemi sono posti nel caso di prelievi ematici coattivi ordinati dall’A.G. a scopo probatorio nel processo penale o nei processi per l’accertamento della filiazione.
L’integrità fisica è parte del diritto alla salute ma essa è tutelata come diritto alla disposizione del proprio corpo, posizione giuridica di cui possono darsi due letture, una di stampo più liberale, volta a garantire la persona e l’individuo (vietandole atti dannosi ma garantendole uno spazio limitato di libertà di disposizione), l’altra di stampo solidaristico-statualistico (collegata soprattutto all’interesse pubblico a vietare atti di disposizione del proprio corpo), volta a privilegiare interessi collettivi.
Su questo assetto si sovrappone la chiara scelta del costituente che, pur ritenendo la salute interesse della collettività, si spinge a vietare trattamenti sanitari obbligatori, salvi i casi previsti dalla legge che implicano la tutela della stessa salute del soggetto sottoposto al trattamento e non si possono giustificare per ragioni di sicurezza , ordine pubblico, pace sociale; scelta quella legata al divieto di trattamenti sanitari obbligatori che implica poi l’adozione del principio del consenso informato e del diritto a rifiutare le cure.
In tal senso il diritto alla salute diviene parte di un più ampio diritto all’autodeterminazione ed alla dignità della persona, che trova riscontro anche in altre disposizioni costituzionali come l’art. 13 Cost. (che riguarda la libertà personale) e l’art. 23 Cost. (che riguarda le prestazioni imposte).
In questo quadro, “la definizione. del contenuto della libertà di salute può aiutare l’interprete” a far ulteriore chiarezza, ossia ad individuare “quali fattispecie siano riconducibili alla tutela costituzionale dell’art. 32 Cost. e quali, invece, siano da ricomprendere in altre libertà costituzionalmente garantite, ed in particolare nella libertà personale (art. 13 Cost.) e nella libertà morale (art. 23 Cost.)”.
Vi è quindi un’evoluzione giuridica del concetto di salute fra la nozione precostituzionale, codicistica, legata al corpo, e la nozione costituzionale, legata alla persona, in un nesso complesso, che mette al centro l’autodeterminazione del soggetto, la tutela della dignità della persona umana, oggetto di un complesso bilanciamento nella vita di relazione dipendente dai contesti e dalle altrui posizioni giuridiche.
Quando, invece, la libertà di autodeterminazione rimane all’interno dello stesso soggetto, paradossalmente le cose si complicano non poco. E ciò perché è qui che quella libertà mostra tutta la sua volontà di potenza e di espansione fino a diventare una volontà di autodistruzione. E qui si consuma una drammatica contraddizione dei tempi nostri: quel principio personalistico, di cui la libertà di autodeterminazione è suprema espressione, rischia di convertirsi in un nichilismo individualistico secondo il quale la persona – contraddittoriamente – si realizza compiutamente nell’estremo gesto del suo totale annientamento.
Si tratta delle tematiche delicate non tanto del fine vita o del testamento biologico, forme di tutela indispensabili nella modernità giuridica, quanto del tema controverso delle pratiche eutanasiche che merita, al di là degli equilibri raggiunti di recente dalla giurisprudenza costituzionale, un serio e sereno intervento legislativo.
Ma, senza arrivare a tanto ossia ad affrontare il controverso tema dell’eutanasia con posizioni precostituite, c’è senz’altro una condizione esistenziale che impone fin da oggi una considerazione – anche legislativa – differenziata e privilegiata della libertà di autodeterminazione: questa condizione è quella della malattia, del dolore e della sofferenza.
Una condizione che mette in gioco non già l’esclusiva volontà di autoannientamento come espressione massima di libertà, ma che piuttosto richiama in campo un valore primigenio e fondativo della stessa persona umana: la dignità. Dinanzi alla malattia, al dolore e alla sofferenza di una vita che perde i suoi caratteri di umanità, è la dignità a reclamare che la tutela della persona si realizzi con la libertà della rinuncia a vivere. E la dignità, questa sì costituisce un contenuto vero, certo e sommo del principio personalistico, a differenza della indifferenziata volontà di autoannientamento. E, senza voler far dire a Papa Francesco più di quanto volesse dire, meritano di essere ricordate le sue parole in proposito, come sempre rivoluzionarie: «… oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo ma talora non giovano al bene integrale della persona» (16 novembre 2017).
La dignità è una posizione giuridica affine alla salute come libertà.
Basti pensare che v’è un numero crescente di fattispecie penali che non solo sono imperniate esclusivamente sull’offesa alla dignità, ma in cui quest’ultima è anche costruita come offesa alla dignità dell’essere umano come tale, prescindendo dunque dalla presenza di una persona fisica determinata destinataria dell’offesa.
Vengono qui in gioco reati sostanzialmente privi di un contenuto offensivo a beni materiali ma che trovano il loro ubi consistam valoriale esclusivamente nella “negazione” ideale del valore culturale della dignità umana e che mirano a tutelare le tradizionali finalità delle professioni medico-scientifiche, una sorta di umanesimo medico.
Si pensi, ad esempio, ai reati di clonazione umana, di surrogazione della maternità, di traffico d’organi e qui ci si può fermare.

Diritto alla salute come diritto a prestazione
Lo Stato sociale poi al suo centro ha il diritto alla salute come diritto a prestazione sanitaria.
Santi Romano ha elaborato una teoria del diritto a prestazioni amministrative.
Le prestazioni sono il complesso dei fini sociali che gli enti pubblici debbono proporsi con una quantità di istituti uno diverso dall’altro che connotano da sempre la complessità di questa materia.

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