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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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11. L’importanza del distinguo fra “processo civile inquisitorio” e processo che ricorre al metodo istruttorio dei “poteri istruttori d’ufficio”.

Ciò posto, è il caso, a questo punto, di soffermarsi sulla fondamentale importanza della netta distinzione operata fra “processo civile inquisitorio” e processo civile che adotti un metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio”, la quale si coglie, a mio avviso, sotto un duplice profilo.
Il primo rappresentato dal fatto che, per l’effetto, si riesce effettivamente a disporre di un criterio discretivo che consenta di qualificare in modo appropriato e significativo differenti possibili modelli di processo e di istruttoria civile. Così superando, in modo quanto mai netto, tanto la tendenza a fare genericamente riferimento ad un “ruolo attivo del giudice” nell’ambito del processo, quanto soprattutto quella a ricorrere alla tradizionale contrapposizione fra principio dispositivo e principio inquisitorio senza operare alcun distinguo, soprattutto avuto riguardo a quest’ultimo, fra ipotesi di attribuzione al giudice di un potere di ricerca dei fatti e delle fonti di prova ed ipotesi di mera attribuzione di un potere di iniziativa probatoria strettamente inteso.
Il secondo rappresentato dalla fondamentale necessità ed importanza di un criterio discretivo di questo tipo a fronte della già segnalata tendenza di tutti (o quanto meno la gran parte degli) ordinamenti processuali moderni ad attribuire al giudice un ruolo attivo nell’ambito del processo e, in tale ottica, (anche) più o meno ampi poteri officiosi in punto di prova dei fatti.
Solo la presenza dello stesso consente, infatti, non solo con riferimento al nostro ordinamento ma anche con riferimento agli altri, di procedere ad una qualificazione tale da poter effettuare delle distinzioni con riferimento all’ormai costante fenomeno della compresenza di poteri delle parti e del giudice in punto di fatto e di prova (e non a fenomeni meramente astratti o addirittura inimmaginabili come, rispettivamente, l’esclusiva attribuzione di poteri di iniziativa probatoria in capo alle sole parti o al solo giudice) di ordine non meramente quantitativo (che facciano, cioè leva, esclusivamente sulla maggiore o minore ampiezza dei poteri attribuiti alle parti o al giudice) ma qualitativo (che facciano cioè leva sul “tipo” di poteri ufficiosi attribuiti al giudice, stante il differente possibile oggetto degli stessi) [19].
Si pensi per tutti, con riferimento al nostro ordinamento, alla possibilità di procedere, su tali basi, ad una reale ed effettiva classificazione dei possibili modelli di istruttoria di cui al processo di cognizione ordinario, ai processi speciali (sommari e non), a quelli in camera di consiglio, ecc. … [20].

Note

19. Per l’effetto residua, a ben vedere, uno spazio per possibili differenziazioni di ordine meramente quantitativo esclusivamente all’interno dei due differenti modelli di processo e di istruttoria civile più sopra indicati, a seconda che, evidentemente, siano attribuiti al giudice più o meno ampi poteri officiosi (in punto, per quanto attiene al “processo civile inquisitorio”, di instaurazione d’ufficio del processo e/o di ricerca dei fatti e delle fonti di prova e, per quanto attiene al metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio”, di mera deduzione formale dei mezzi di prova).

20.  Cfr. per un tentativo in tal senso E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 579 ss.

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