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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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8. Evidenti limiti del generico ed equivoco riferimento al “ruolo attivo” svolto dal giudice nell’ambito del processo e necessaria diversificazione, sul piano qualitativo (e non solo quantitativo), dei poteri di iniziativa ufficiosa del giudice.

La pluralità di diversificazioni che si impongono sul piano del processo e del metodo istruttorio di cui allo stesso la si coglie, a ben vedere, anche sotto il profilo dei poteri (ufficiosi) del giudice in materia probatoria (latamente intesa). E, per l’effetto, emerge con ancora maggior nettezza l’estrema genericità ed equivocità del riferimento spesso effettuato al “ruolo attivo” svolto dal giudice nell’ambito del processo.
Al di là, infatti, della necessità di tenere distinti i cd. poteri di direzione materiale del processo dai poteri (ufficiosi) del giudice in punto di diritto, fatto e prova, avuto riguardo a questi ultimi due profili (ossia fatto e prova), da tenere (seppur connessi) nettamente distinti fra loro, quanto meno ai fini che qui rilevano– come e per i motivi più volte evidenziati – , si impone, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, un ulteriore fondamentale distinguo che mi pare possa essere efficacemente delineato ricorrendo alla contrapposizione fra:
a) poteri di investigazione, in forza dei quali il giudice può andare alla ricerca dei fatti e delle fonti di prova e che sono dunque propri di quello che si è in precedenza qualificato come processo civile inquisitorio;
b) poteri di iniziativa probatoria, in forza dei quali il giudice (lungi dal poter andare autonomamente alla ricerca dei fatti e delle fonti di prova) può, invece, solo assumere iniziative probatorie ufficiose in ordine ai fatti ed alle fonti di prova appartenenti al “materiale di causa” e che sono dunque propri di quello che si è in precedenza qualificato come processo con metodo istruttorio acquisitivo o dei “poteri istruttori d’ufficio”.

A ben vedere, peraltro, nell’ambito di un processo di questo tipo, fermo restando il fondamentale limite di cui sopra, che vale a circoscriverne i confini rispetto a differenti modelli processuali, ben più articolato può essere il novero dei poteri ufficiosi attribuiti al giudice in materia probatoria. Circostanza, quest’ultima, che consente evidentemente di procedere ad ulteriori diversificazioni all’interno di quello che si è qualificato come processo con metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio”.

9. Ulteriori possibili distinguo in ordine al metodo istruttorio acquisitivo o dei poteri istruttori d’ufficio

Posta, in altri termini, la fondamentale distinzione di fondo fra “processo civile inquisitorio” e metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio” è evidente che poi, al fine di poter contrassegnare in modo ancor più preciso un determinato modello di processo civile (e più precisamente di istruttoria cui lo stesso ricorre), ulteriori possibili distinguo possono effettuarsi all’interno delle suddette contrapposte figure di processo e di istruttoria civile.
Questa esigenza, peraltro, si pone in modo quanto mai pressante con riferimento al metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio” in quanto modello cui tendenzialmente ricorrono i più moderni ordinamenti giuridici.

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