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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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Ma il giudice civile dispone di ancor più significativi poteri di iniziativa istruttoria ufficiosa in taluni procedimenti (speciali) a cognizione piena, a cognizione sommaria (cautelare o non cautelare) o camerali, quali, in particolare: il processo del lavoro (artt. 421, 2° comma, e 437, 2° comma, c.p.c.); il processo agrario (stante l’applicabilità, anche in tal caso, delle norme da ultimo richiamate); il processo delle locazioni di immobili urbani (art. 447, 3° comma, bis c.p.c.); il procedimento di interdizione e inabilitazione (artt. 714 c.p.c. e 419 c.c.); il procedimento di cui al nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno (artt. 714 c.p.c. e 407, 3° comma, c.c.); il procedimento cautelare (artt. 669 sexies, 1° e 2° comma, e 669 terdecies c.p.c.); i procedimenti in camera di consiglio (art. 738 c.p.c.); il procedimento per la dichiarazione di assenza o di morte presunta (artt. 724 e 728, ultimo comma, c.p.c.); il processo di separazione personale e di divorzio (artt. 155, 6° comma, c.c.,155-sexies c.c. e 5, 9° comma, legge n. 898/70); il processo minorile (artt. 336 c.c. e 10 legge n. 184/1983); il processo fallimentare (artt. 15, 6° comma, e 18, 6° comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267); il procedimento per la repressione della condotta antisindacale (art. 28 St. lav.); il procedimento in tema di pubblicità tavolare (art. 16 r.d. 28 marzo 1929, n. 499); il procedimento in tema di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 44 d.lgs. n. 286/1998); il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (art. 23 legge n. 689/81); il giudizio di opposizione ai provvedimenti del Garante sulla privacy (art. 152, 9° comma, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196); la procedura giudiziale di rettificazione degli atti dello stato civile (art. 96, 1° comma, d.p.r. n. 396/2000).
Dette ipotesi sono destinate ad aumentare ulteriormente in ragione della non infrequente tendenza a strutturare determinati procedimenti, come pure avviene nella ipotesi da ultimo richiamata (cfr. art. 96, 3° comma, d.p.r. 396/2000), ricorrendosi ad un rinvio alle norme sui procedimenti in camera di consiglio (e dunque anche all’art. 738 c.p.c. ).
E’ quanto accade in particolare, senza alcuna pretesa di completezza, con riferimento al procedimento disciplinare notarile [3] (cfr. art. 158-bis l. 89/1913) ed al procedimento di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (cfr. art. 3, quarto comma, l. 89/2001).
Poteri istruttori ufficiosi sono altresì attribuiti, per quanto ciò non sia pacifico, agli arbitri nell’arbitrato rituale, in difetto di diversa determinazione delle parti (art. 816-ter c.p.c.).
E’ il caso di segnalare altresì come:

– sempre guardando al nostro ordinamento, si attribuiscono al giudice poteri istruttori ufficiosi, sia pur in diversa misura e secondo differenti modalità, nel processo penale, in quello tributario, in quello amministrativo ed in quello contabile [4];
– ove si guardi ad altri ordinamenti, diffusissima è l’attribuzione (anche) al giudice civile, sia pur in differente misura e secondo differenti modalità, di poteri di iniziativa probatoria ufficiosa: [5];
– di significativi poteri di iniziativa probatoria ufficiosa gode altresì il giudice comunitario [6].

Note

3.  E, più precisamente, del giudizio che si svolge dinanzi alla Corte d’appello a fronte del reclamo proposto avverso il provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione Regionale di Disciplina.

4.  Per ampi riferimenti sul punto cfr. E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 575 ss.

5.  E’ il caso, fra gli altri, della Germania, della Francia, della Spagna, del Portogallo, dei Paesi dell’America Latina: cfr. per un esame dei poteri di iniziativa probatoria attribuiti al giudice in questi ordinamenti E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 350 ss; nonché per un esame dell’ordinamento Russo e per riferimenti su Austria, Svizzera, Svezia, Belgio, Olanda, Giappone e Cina: ID, I poteri istruttori del giudice civile, cit., rispettivamente 468 ss e 501 ss.

6.  Posto che, nel processo dell’Unione Europea, «il giudice può ammettere d’ufficio qualunque mezzo istruttorio, che ritenga opportuno (art. 45, par. 1°, reg. proc. Corte; art. 66 reg. proc. Trib.), oltre che disporre della specifica ed efficace strumentazione delle misure preparatorie e di organizzazione del procedimento (art. 54 bis reg. proc. Corte; art. 64 reg. proc. Trib.)».

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