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Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
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Per l’effetto, infatti, oltre a pretermettere la possibile evoluzione che un determinato termine può avere nel corso del tempo, si finirebbe a mio avviso per rinunciare, inopportunamente, alle indubbie potenzialità qualificatorie di un termine che ben può rendere, con riferimento al processo civile, ove evidentemente riqualificato in modo appropriato rispetto al suo non più attuale significato originario [14], l’idea di un processo suscettibile di essere instaurato in via ufficiosa dal giudice e/o con riferimento al quale il giudice sia dotato di poteri di iniziativa (non circoscritti esclusivamente alla mera deduzione formale del mezzo di prova ma) estesi alla (ben più significativa) ricerca dei fatti e delle fonti di prova.
Ciò posto, occorre poi evidentemente individuare il differente termine che valga invece a qualificare nel modo più appropriato la differente tipologia di processo la cui peculiarità riguardi solo l’istruttoria dello stesso (e non anche – sulla scia di quanto a suo tempo ritenuto da F. Benvenuti – il processo ed il sistema istruttorio) e si concreti nella sola attribuzione al giudice di un potere di iniziativa in ordine alla deduzione del mezzo di prova su fatti e/o fonti di prova comunque acquisiti al processo su iniziativa delle parti. Fenomeno, questo, che mi pare potrebbe essere efficacemente descritto, volendo riprendere la terminologia di F. Benvenuti [15], con l’espressione metodo istruttorio “acquisitivo” o, volendo riprendere una terminologia attualmente più diffusa, dei “poteri istruttori d’ufficio”.

7. Classificazione proposta

Se così è, si può procedere, in definitiva, alla seguente classificazione dei differenti possibili modelli di processo e di istruttoria civile.
Avuto riguardo al momento della instaurazione del processo e della introduzione dei fatti e delle fonti di prova nel processo, occorre distinguere fra:

processo dispositivo (o processo di parti): processo caratterizzato dal fatto che l’instaurazione dello stesso, l’allegazione dei fatti e l’introduzione delle fonti di prova nel processo sono riservati alle parti;
processo (civile) inquisitorio (o processo d’ufficio): processo caratterizzato dalla attribuzione al giudice di poteri di iniziativa ufficiosa in ordine alla instaurazione del processo e/o alla determinazione del “materiale di causa”, sub specie di potere di introduzione nel processo di fatti e/o di fonti di prova rispettivamente non allegati e non indicate dalle parti (in deroga, dunque, al principio della domanda e/o al principio dispositivo, oltre che al divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata) [16].
Avuto riguardo alla mera attività di deduzione formale della prova (intesa quale mezzo istruttorio), occorre distinguere fra:
metodo istruttorio “acquisitivo” o dei “poteri istruttori d’ufficio”: metodo istruttorio caratterizzato dalla attribuzione (anche) al giudice di poteri ufficiosi seppur circoscritti esclusivamente alla assunzione di mezzi di prova aventi ad oggetto i soli fatti allegati dalle parti o comunque legittimamente acquisiti al processo (nel pieno rispetto, dunque, del divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata);
metodo istruttorio dispositivo o della disponibilità delle prove: metodo istruttorio caratterizzato dalla attribuzione alle parti del monopolio (anche) in ordine alle iniziative probatorie, con totale assenza, dunque, di poteri di iniziativa officiosa del giudice (anche esclusivamente) su questo piano.

Note

14.  Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti, E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 11 ss.

15.  L’istruzione nel processo amministrativo, Padova, 1953, spec. 184 ss.

16.  A rigore si dovrebbe distinguere, in modo ancor più preciso ed articolato, fra:
a) processo di parti e processo d’ufficio (o di inquisizione – per riprendere anche qui la terminologia utilizzata da F. Benvenuti -) in relazione al solo momento della introduzione del processo (solo ad istanza di parte o anche d’ufficio);
b) processo dispositivo e processo inquisitorio in relazione al solo momento della determinazione dell’oggetto del processo – fatti e fonti di prova – (solo ad istanza di parte o anche d’ufficio).

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