Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Poteri di iniziativa probatoria ufficiosa e possibili modelli di istruttoria e di processo civile.

di - 16 Gennaio 2009
      Stampa Stampa      

3. L’attuale stato della dottrina con riferimento al processo civile

Quale l’atteggiamento della più recente dottrina (non solo italiana) a fronte della situazione più sopra sinteticamente delineata?
Questa tende per lo più:
a) a ricorrere alla tradizionale contrapposizione dispositivo/inquisitorio, al più limitandosi a sottolineare al contempo come attualmente, in ragione della costante attribuzione al giudice civile di poteri di iniziativa probatoria ufficiosa, ci troviamo di fronte a sistemi tutti “misti”;
b) a dedicare, ciò nonostante, poca attenzione al significato proprio dei termini (e cioè dispositivo ed inquisitorio) cui ricorre per qualificare i differenti possibili sistemi/metodi istruttori del processo civile;
c) ad utilizzare, conseguentemente, detti termini in modo estremamente equivoco: è quanto accade soprattutto per il termine inquisitorio [7], talvolta utilizzato per designare un sistema istruttorio caratterizzato dall’attribuzione al giudice di poteri di iniziativa ufficiosa che hanno ad oggetto (non solo la prova ma) anche i fatti (in spregio, dunque, al divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata), talaltra per designare un metodo istruttorio caratterizzato dall’attribuzione al giudice di poteri di iniziativa ufficiosa che hanno ad oggetto la sola prova – e non anche i fatti – (nel pieno rispetto, dunque, del divieto per il giudice di ricorrere alla propria scienza privata) ed altre volte ancora utilizzato in modo tale da non consentire – quanto meno con certezza – di stabilire se si intenda far riferimento all’una o all’altra delle ipotesi di cui sopra [8].

4.     La necessità e l’importanza di procedere al superamento della tradizionale contrapposizione dispositivo/inquisitorio.

Sussiste, ad avviso di chi scrive, la necessità di procedere al superamento della tradizionale contrapposizione, propria del processo civile, fra principio dispositivo e principio inquisitorio [9].
Ciò, fondamentalmente, in ragione:
a) della estrema genericità ed equivocità della suddetta contrapposizione, non tanto e non solo con riferimento al principio dispositivo, quanto soprattutto con riferimento al principio inquisitorio, cui non può essere assolutamente attribuito il generico significato di attribuzione di un “ruolo attivo” al giudice, senza operare, cioè, nessuna specificazione in ordine all’oggetto delle possibili iniziative ufficiose di questo giudice “attivo”; ciò, se non altro in ragione della esigenza di tenere distinti:
a1) i differenti possibili poteri del giudice, quali su tutti, volendo riprendere la fondamentale distinzione di fondo a suo tempo delineata da G. Fabbrini [10], i poteri del giudice che attengono al mero governo del processo da quelli « capaci di incidere, da soli o nella combinazione con l’esercizio dei poteri di parte, sul contenuto della decisione finale»;

Note

7.  La cui equivocità è peraltro in parte legata alla utilizzazione dello stesso anche con riferimento al processo penale, sia pur nell’ambito della differente contrapposizione accusatorio/inquisitorio (e non dispositivo/inquisitorio, come per il processo civile).

8.  Rinvio per un più ampio esame dello stato della dottrina e per ampi riferimenti sul punto a E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 255 ss e 270 ss.

9.  Cfr.. per un esame, da ultimo, della differente contrapposizione di cui al processo penale fra sistema accusatorio e sistema inquisitorio a E. FABIANI, I poteri istruttori del giudice civile, cit., 59 ss

10.  Il riferimento è alla mirabile voce Potere del giudice (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 723.

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy