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Appalti pubblici ed intuitus personae

di - 5 Dicembre 2008
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Si può dire che il principio rimane fermo laddove appare preordinato a salvaguardare la fase di esecuzione del contratto, preservandola da vicende anomale sintomatiche di una gestione non trasparente delle commesse pubbliche, se non di vere e proprie infiltrazioni criminali, ovvero che potrebbero indurre la creazione di un mercato parallelo degli appalti pubblici.
Vi è però da chiedersi se detto principio possa offrire ancora oggi una risposta coerente con il sistema: a tutela delle amministrazioni, infatti, introduce limitazioni che, per un verso, non trovano riscontro nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e, per altro verso, rischiano di rivelarsi inadeguate – perché fondate su meccanismi necessariamente formali – ad approntare una garanzia effettiva a fronte di realtà economiche ed imprenditoriali estremamente complesse.
Tutto ciò rappresenta un’anomalia dell’ordinamento nazionale, se pure giustificata dalle sue peculiarità, che potrebbe risultare incompatibile con il diritto comunitario per la semplice ragione che limitazioni, non esplicitamente previste dalle direttive, devono intendersi da queste non consentite (così la Commissione a proposito della disciplina nazionale dell’avvalimento, nel dare avvio con decisione C(2008) del 30 gennaio 2008 alla procedura di infrazione n, 2007/2309).
Ne deriva che l’apertura del mercato degli appalti pubblici impressa dalle direttive comunitarie presuppone una ridefinizione di requisiti, garanzie e controlli, in modo da assicurare che la elasticità nella ammissione alle gare e nella gestione delle fasi preliminari alla sottoscrizione del contratto non vada a scapito della verifica sui requisiti sostanziali di idoneità tecnica ed economica, e venga a sua volta accompagnata da un rigoroso controllo della progettazione e dell’esecuzione. Questo pare, in definitiva, l’unico modo per assicurare alle amministrazioni il risultato finale, vale a dire la corretta esecuzione del contratto.

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