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Appalti pubblici ed intuitus personae

di - 5 Dicembre 2008
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4. I riflessi sull’ordinamento nazionale. – Da quanto sin qui rilevato emerge chiaramente la tendenza dell’industria ad adottare forme organizzative e, addirittura, societarie nuove, capaci di meglio adattarsi alle esigenze del breve e medio periodo. Il fenomeno, che ha un chiaro fondamento economico, produce due conseguenze.
La prima, è che l’impresa lato sensu individuale è divenuta una figura recessiva di fronte a forme infinitamente più articolate e complesse. In esse coesistono, senza necessariamente fondersi, profili finanziari e di ingegneria, di controllo di gestione esterna (sulle imprese collegate in outsourcing) e di gestione industriale propria, il cui nucleo centrale sembra essere il decentramento di  molte attività in società controllate o correlate, ma comunque dotate di una loro autonomia pur nella dipendenza funzionale.
L’ulteriore conseguenza è che ragioni ancora una volta economiche inducono frequenti riassetti delle organizzazioni societarie.
In termini generali, la rilevanza di questi fenomeni viene riconosciuta in prima battuta dall’ordinamento comunitario.
Anche il legislatore nazionale ha però cercato di adeguarsi ad essi: si pensi alle numerose novità introdotte in questi anni nel diritto societario, ovvero ai non infrequenti casi in cui il legislatore attribuisce rilevanza a fenomeni di aggregazione fra imprese più o meno stabili. A tale ultimo proposito, ad esempio, è all’esame del Parlamento il disegno di legge avente ad oggetto Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, recante fra l’altro delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di imprese, correlate da legami contrattuali stabili e rispondenti a requisiti di stabilità, coordinamento e direzione da individuare nel decreto delegato (si veda Disegno di legge n. 1441 in Atti Senato n. 1195, collegato alla manovra di finanza pubblica).
In questo quadro si collocano anche alcuni importanti istituti disciplinati via via dalle leggi che si sono succedute in materia di appalti pubblici, ed ora recepiti nel Codice degli appalti: essi introducono elementi di flessibilità nella esecuzione dei contratti sia attraverso il riconoscimento di nuove figure soggettive od oggettive, sia grazie ad una nuova disciplina delle vicende soggettive che colpiscono l’esecutore del contratto (od aspirante tale).
Sotto il primo profilo, accanto agli istituti più tradizionali, da tempo entrati nel nostro ordinamento – come i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui si è detto, ovvero i consorzi – si deve ricordare il promotore nella finanza di progetto, il contraente generale e, da ultimo, la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, introdotta dal secondo correttivo al Codice degli appalti (d.lgs. 113/2007) e modificata dal recentissimo terzo correttivo (d.lgs. 152/2008). Sotto il secondo profilo, il Codice ha attribuito rilevanza alle vicende soggettive (ad es., cessioni di azienda, atti di fusione o trasformazione e scissione societarie) che riguardano il concorrente o l’esecutore del contratto, a seconda del momento in cui intervengono. Nel primo caso, la stazione appaltante deve prendere atto dell’evento e ammettere alla gara – o, addirittura, a stipulare il contratto – il nuovo soggetto, salva la verifica dei requisiti (art. 51 Cod.); nel caso di esecuzione in corso, gli eventi societari non determinano la risoluzione del contratto, ma entro 60 gg. l’amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto per ragioni di prevenzione dell’infiltrazione mafiosa (art. 116 Cod.).

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