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L’Unione bancaria e il possibile impatto dei nuovi strumenti di risoluzione delle crisi: un’analisi empirica (*)

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Lo strumento del bail-in ha la funzione di permettere la ricapitalizzazione di una banca coinvolgendo nelle perdite alcune classi di creditori della stessa banca. In particolare, il bail-in prevede la conversione obbligatoria di strumenti di debito in azioni, la riduzione del loro valore o la loro cancellazione. Secondo quanto previsto nell’Art. 27(3) SRM, sono escluse dall’applicazione del bail-in una serie di passività, in primo luogo quelle garantite da garanzie reali o altre garanzie, i debiti verso le autorità fiscali. Per tutelare i titolari di depositi garantiti dal Fondo di garanzia dei depositi, lo strumento del bail-in non si applica nemmeno ai depositi protetti dalla direttiva DGS (fino a 100.000 euro). Inoltre, per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento del bail-in non si applica né alle passività nei confronti dei dipendenti dell’ente in dissesto né ai debiti commerciali.
Per limitare il rischio di contagio sistemico, lo strumento del bail-in non si applica poi nemmeno alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni, o alle passività verso altre banche — escluse quelle appartenenti allo stesso gruppo — con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.
Inoltre, le autorità di risoluzione possono escludere in talune circostanze altre categorie di passività, integralmente o parzialmente, ad esempio quando non sia possibile applicare lo strumento del bail-in in tempi ragionevoli, o qualora l’esenzione sia necessaria per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finanziaria (ad esempio i depositi ammissibili detenuti da persone fisiche o da piccole e medie imprese superiori al livello di copertura del Fondo di garanzia).
Il Fondo unico di risoluzione può intervenire per finanziare la risoluzione[26] fino ad un massimo del 5% del totale delle passività, a condizione che l’8% del totale delle passività sia stato già assoggettato alla procedura di bail-in. Inoltre, la comunicazione della Commissione europea del 30 luglio 2013 sugli aiuti di stato alle banche[27] – richiamata dalla BRRD e dal regolamento SRM – prescrive che in ogni caso l’intervento del fondo debba avvenire soltanto successivamente all’assoggettamento a bail-in delle intere disponibilità dei mezzi patrimoniali (inclusi i prestiti subordinati), anche qualora tali disponibilità siano superiori all’8% del passivo.
La BRRD e il regolamento SRM prevedono una rigorosa sequenza per l’assoggettamento delle passività al bail-in. Secondo quanto disposto nell’Art. 17 SRM, per un dato ammontare di perdite e di necessaria ricapitalizzazione,[28] le passività verranno assoggettate al bail-in nel seguente ordine, dopo l’assorbimento del capitale di livello 1 (CET1):

  1. Il capitale aggiuntivo di livello 1 (AT1);
  2. Il capitale di livello 2 (Tier 2);
  3. Gli altri debiti subordinati non ricompresi nel capitale;
  4. Le passività non garantite, i depositi interbancari la cui scadenza originaria è superiore ai 7 giorni, i depositi delle grandi imprese che eccedono il livello di copertura del fondo di garanzia (il bail-in sarà applicato pro quota a tali passività) e le passività in derivati;[29]
  5. I depositi delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche superiori al livello di copertura del Fondo di garanzia dei depositi (anche in questo caso il bail-in sarà applicato pro quota a tali passività);
  6. Il Fondo di garanzia dei depositanti. Poiché i depositi sotto i 100.000 euro sono esentati dall’’applicazione del bail-in, il Fondo di garanzia è chiamato a contribuire in contanti per l’eventuale ammontare relativo al coinvolgimento nel bail-in dei depositi garantiti.

Durante l’applicazione del bail-in l’autorità di risoluzione dovrà assicurarsi che nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se le banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza (vale quindi il cd. principio del no creditor worse off than in insolvency).
Vi sono poi due circostanze in cui, sia pure in via eccezionale, è possibile erogare aiuti ulteriori rispetto a quelli del Fondo di risoluzione. In primo luogo, l’Art 27(9) SRM prevede che in circostanze straordinarie ulteriori finanziamenti possono essere reperiti a condizione che il finanziamento del Fondo di risoluzione sia stato erogato per il 5% delle passività totali e che tutte le passività non garantite – ad eccezione dei depositi ammissibili – siano state assoggettate a bail-in. In secondo luogo, l’Art 37(10) BRRD prevede che in caso di crisi sistemica, l’SRB potrà fare ricorso a strumenti pubblici di stabilizzazione a condizione che l’8% delle passività totali sia stato assoggettato a bail-in e che l’aiuto sia stato approvato nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato nel settore bancario del 30 luglio 2013).
Infine, l’art 18(4)(d) del regolamento SRM prevede in caso di rischio per la stabilità finanziaria la possibilità di concedere aiuti pubblici straordinari al di fuori della procedura di risoluzione, senza quindi il ricorso allo strumento del bail-in, a condizione che la banca non sia in situazione di insolvenza.[30]

Note

26.  Da notare che l’Art. 76 SRM precisa che il Fondo non può essere utilizzato per assorbire direttamente le perdite o per ricapitalizzare una banca in difficoltà, ma per integrare il ricorso agli strumenti di risoluzione, ad es. finanziando garanzie a favore della banca in risoluzione, finanziando la bridge bank o la bad bank, ecc.

27.  Vedi: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:216:FULL&from=IT> e: < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730(01)R(02)&from=EN>.

28.  Da notare che, secondo l’Art. 27(1)(a) SRM, la funzione del bail-in è di ricapitalizzare la banca in difficoltà al fine non solo di ristabilire le condizioni all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ex CRD4, ma anche di garantire un ulteriore presidio di capitale tale da ottenere un grado sufficiente di fiducia da parte del mercato finanziario nella stabilità della banca.

29.  Da notare che secondo quando previsto nella BRRD l’EBA (l’Autorità bancaria europea) dovrà sottoporre alla Commissione europea entro il 3 gennaio 2016 uno schema di regolamento attuativo nel quale verranno precisate le relative modalità di calcolo.

30.  Si tratta in particolare di aiuti sotto forma di garanzie pubbliche per avere accesso a linee di liquidità da parte di una banca centrale o per l’emissione di debito. Infine, tali aiuti possono aver luogo sotto forma di acquisto di fondi propri o di strumenti di capitale nell’ambito di esercizi di stress test o di asset quality review.

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