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L’Unione bancaria e il possibile impatto dei nuovi strumenti di risoluzione delle crisi: un’analisi empirica (*)

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2. Il Regolamento sulla risoluzione delle banche (SRM)
L’SRM prevede un Fondo di risoluzione unico e un Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, o SRB) al quale sono affidate le decisioni sull’avvio e sulla gestione del procedimento di risoluzione oltre che sull’uso delle risorse del Fondo, salvo obiezioni da parte della Commissione o del Consiglio.
Il Fondo unico di risoluzione sarà costituito mediante versamenti annuali a carico di tutte le banche incluse nell’ambito di applicazione del regolamento SRM. Alla fine di un periodo transitorio di 8 anni – quindi nel 2024 – esso disporrà di una consistenza dell’1% dei depositi protetti dai sistemi di garanzia, stimati pari a circa 55 miliardi di euro. Il fondo sarà inizialmente suddiviso in comparti nazionali; le risorse verranno progressivamente mutualizzate durante il periodo transitorio.
Il regolamento SRM ripartisce le competenze tra il SRB e le autorità di risoluzione nazionali in modo simile alla ripartizione delle competenze tra BCE e autorità nazionali di supervisione bancaria prevista nel regolamento SSM. In particolare, il SRB avrà la responsabilità di elaborare i piani di risoluzione e di adottare le decisioni relative alle banche e ai gruppi bancari significativi e a quelli meno significativi per i quali la BCE abbia deciso di avocare a sé la supervisione diretta. Il SRB, inoltre, eserciterà gli stessi poteri anche nei confronti di tutti i gruppi bancari con attività transfrontaliera. Le autorità di risoluzione nazionali saranno competenti per i gruppi bancari meno significativi stabiliti in uno solo degli Stati membri a condizione che il piano di risoluzione non richieda l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico e fatta salva la possibilità per il SRB di avocare a sé in qualunque momento i poteri di risoluzione. Infine, le autorità di risoluzione nazionali potranno delegare in qualunque momento al SRB i propri poteri di risoluzione.
Il SRB (che si è insediato il primo gennaio 2015) è formato da cinque membri indipendenti (il Presidente e altri quattro componenti)[21] ai quali si aggiungono un rappresentante per ognuna delle autorità di risoluzione nazionali. Il SRB si riunisce in sessione plenaria per decidere circa gli aspetti di gestione dell’ente stesso[22] e per l’utilizzo del Fondo sopra i 5 miliardi di euro. Il SRB in sessione esecutiva è composto dal Presidente, dagli altri quattro membri indipendenti e da un rappresentante dell’autorità di risoluzione interessata dalla procedura di risoluzione in esame. Esso prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria nonché le decisioni di risoluzione che comportano un utilizzo del Fondo inferiore ai 5 miliardi di euro. In entrambe le composizioni il regolamento prevede che il SRB adotti, in mancanza di consensus tra i suoi componenti, decisioni a maggioranza. Questo rappresenta un chiaro progresso rispetto al sistema dei collegi delle autorità di vigilanza o di risoluzione in essere fino all’adozione del regolamento SRM che, in mancanza di un quadro legislativo adeguato a livello europeo, durante la crisi finanziaria si era dimostrato inadeguato a garantire processi decisionali efficienti per la risoluzione delle banche europee a operatività transfrontaliera.[23]

3. I poteri del SRB e lo strumento del bail-in
Il SRB garantirà – per le banche comprese nel suo ambito di competenza – l’applicazione delle norme e degli strumenti previsti dal regolamento SRM e dalla direttiva BRRD. La BRRD contiene un insieme di regole armonizzate – applicabili in tutta l’Unione – che definiscono le modalità con le quali l’autorità di risoluzione può intervenire a favore di banche in difficoltà finanziaria.
La BBRD prevede un approccio integrato. Durante la normale attività, alla banca viene richiesto di elaborare e sottoporre all’approvazione dell’autorità di supervisione dei piani di risanamento contenenti le misure da adottare per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine (c.d. long-term viability) nel caso in cui si determini un deterioramento della propria situazione finanziaria (patrimonio, liquidità, redditività). Spetta invece all’autorità di risoluzione il compito di elaborare e di adottare, con il contributo della BCE e delle autorità nazionali di supervisione, i piani di risoluzione per ognuna delle banche sottoposte alla sua supervisione diretta.[24] Questi dovranno prevedere le azioni da intraprendere tempestivamente nell’ipotesi che un’istituzione finanziaria entri in uno stato di crisi e si renda necessaria la sua ristrutturazione al fine di salvaguardare la continuità delle funzioni aziendali ritenute critiche per la stabilità finanziaria. I piani devono definire in dettaglio gli strumenti da attivare per assicurare la continuità delle funzioni essenziali delle banche. Prima dell’adozione del piano, il SRB può anche consultare la banca interessata. Il piano deve essere aggiornato almeno ogni anno o più frequentemente in caso di cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o amministrativa della banca.
Componente fondamentale del piano di risoluzione è rappresentata dall’individuazione da parte del SRB degli eventuali ostacoli all’adozione del piano di risoluzione, derivanti ad esempio dall’insufficiente ammontare di passività assoggettabili al bail-in. Il regolamento SRM attribuisce al SRB – e per le banche più piccole alle autorità nazionali di risoluzione – il potere di prescrivere le misure strutturali necessarie a porre rimedio a queste carenze, sotto forma ad esempio di cambiamenti nella struttura finanziaria della banca e incremento, divisioni di attività, ecc.
Se la banca non soddisfa o rischia di non soddisfare i requisiti prudenziali individuati dal regolamento CRR e dalla direttiva CRD4 in tema di requisiti minimi di capitalizzazione, la BRRD attribuisce all’autorità di supervisione poteri di intervento tempestivo, inclusi poteri di imporre agli amministratori di adottare misure volte a ripristinare la solidità finanziaria della banca. L’autorità di supervisione può anche sostituire temporaneamente gli amministratori.
Se invece l’autorità di supervisione competente considera la banca in situazione di dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail),[25] l’autorità di risoluzione può procedere alla sua risoluzione utilizzando uno o più strumenti messi a disposizione dalla BRRD e dal regolamento SRM: vendita dell’attività della banca, creazione di una bridge-bank, costituzione di una bad bank alla quale trasferire crediti anomali e attività di difficile valutazione, e il bail-in.
La BBRD è entrata in vigore il primo gennaio 2015 mentre le norme sul bail-in saranno applicate a partire dal primo gennaio 2016. Ciò significa che nel corso del 2015 anche nell’area euro le autorità di risoluzione rimarranno quelle nazionali, in attesa che il SRB assuma i pieni poteri previsti dal regolamento SRM il primo gennaio 2016.

Note

21.  In caso di indisponibilità il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

22.  Il regolamento SRM attribuisce al SRB in seduta plenaria la competenza tra l’altro sulla gestione e il finanziamento del Fondo, le norme di procedura, l’adozione del bilancio, la contabilità interna, la gestione del personale e i termini della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

23.  Vedi anche su questo Veron, cit.

24.  Per le banche i cui poteri di risoluzione sono attribuiti dal regolamento SRM alle autorità nazionali di risoluzione il SRB ha il compito di adottare gli schemi di risoluzione nei casi in cui questi comportino il ricorso al Fondo unico di risoluzione.

25.  Vedi al riguardo l’Art. 32(4) SRM.

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