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La separazione proprietaria in materia di trasporto del gas naturale nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

di - 9 Ottobre 2012
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Caratteristica della disciplina di dettaglio è, come chiarito subito nel preambolo dello stesso schema di decreto, la necessità di effettuare “un adeguato contemperamento tra l’esigenza di mantenere un nucleo stabile nel capitale di SNAM S.p.A. a garanzia della linearità di azione nello sviluppo e tutela delle attività strategiche e quella di assicurare la più ampia diffusione dell’azionariato tra i risparmiatori mediante l’adozione di procedure di dismissione trasparenti e non discriminatorie[44]: sembra, quindi, giustificato ritenere che abbia prevalso la posizione, emersa nel corso del dibattito politico sulla questione, favorevole ad una dismissione graduale e temperata della partecipazione di ENI S.p.A. in SNAM S.p.A., piuttosto che una collocazione in massa sul mercato di tutte le relative azioni, anche in ragione dell’esigenza di “garantire il rispetto dell’autonomia imprenditoriale dei soggetti coinvolti nell’operazione e tenere conto delle condizioni e valori di mercato delle quote azionarie oggetto di cessione”, anche questa espressamente richiamata nel preambolo dello schema di decreto.
Dal canto suo, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 del decreto Cresci-Italia, ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di cui si discorre, dichiarando che questo “appare idoneo a garantire la piena terzietà di Snam S.p.A” e che lo stesso “risulterebbe coerente con le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE”, ossia con il riferimento normativo fondamentale in materia di separazione proprietaria[45]: a ben vedere, dunque, anche l’authority di settore sembra aver condiviso il suddetto approccio temperato[46].
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 2, dello schema di decreto, con l’obiettivo di conservare “un nucleo stabile nel capitale di SNAM S.p.A., tale da garantire lo sviluppo di attività strategiche e la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte dalla società”, obbliga ENI S.p.A. a cedere, anche in più soluzioni, una quota del capitale di SNAM S.p.A. non inferiore al venticinque virgola uno per cento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante trattativa diretta, costituendo una sorta di “quota di riserva stabile”.
L’art. 1, comma 3, dello stesso schema di decreto, poi, con l’obbiettivo di “garantire la più ampia diffusione dell’azionariato”, prevede che ENI S.p.A., successivamente alla cessione della “quota di riserva stabile” in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., provveda a cedere le restanti partecipazioni in SNAM S.p.A. “mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali”.
Tale meccanismo, quindi, produrrà la separazione societaria tra ENI S.p.A. e SNAM S.p.A., articolando al contempo l’azionariato di quest’ultima in due blocchi iniziali, di cui uno effettivamente immesso nel mercato finanziario, e l’altro detenuto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., come “quota di riserva stabile” con finalità di garanzia gestionale circa le attività strategiche e di interesse pubblico sottese alla gestione dell’infrastruttura di trasporto del gas naturale.
La cessione della “quota di riserva stabile” in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., tuttavia, potrebbe creare una materiale distorsione nel modello di separazione societaria, in ragione della partecipazione da quest’ultima detenuta in ENI S.p.A., ossia sull’attuale incumbent nel mercato del gas naturale[47].
Per ovviare a tale inconveniente, lo stesso schema di decreto, all’art. 2, prevede un complesso meccanismo di governance interno a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. teso a garantire l’effettività della separazione societaria.
In primo luogo, si prevede che: “i diritti di voto attribuiti dalle azioni acquisite anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati, nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori del gas e/o dell’energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto richiede l’articolo 19, commi 1, lettere b) e c) e 2, del decreto legislativo n. 93/2011[48].
Inoltre, lo schema di decreto prevede un’alterazione del normale assetto di governance societaria interna a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la riduzione dei poteri ministeriali e degli altri soggetti istituzionali in merito alla gestione della partecipazione di SNAM S.p.A.[49], mentre resta fermo l’assetto di governance societaria relativa alla partecipazione in ENI S.p.A.[50]; si prevede, poi, una disciplina delle incompatibilità reciproche per le persone fisiche coinvolte nella gestione della partecipazione in ENI S.p.A. rispetto ad eventuali incarichi afferenti alla partecipazione in SNAM S.p.A.[51].
Ad una prima lettura, sembra che lo schema di decreto ponga le basi di un rapporto più stretto tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e SNAM S.p.A., rendendo quest’ultima immune non solo da possibili condizionamenti collegati ad ENI S.p.A., ma anche dagli ordinari sistemi di governance che interessano le partecipazioni detenute dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Un’ultima previsione dello schema di decreto appare alquanto significativa in tal senso: l’art. 3, infatti, prevede che: “i criteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, si applicano alla gestione delle partecipazioni detenute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in società controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell’energia”, facendo intravedere possibili sviluppi futuri anche in merito al mercato dell’energia elettrica.
Solo gli sviluppi futuri potranno dire se tutto questo costituirà o meno le basi per la creazione di un auspicabile modello unico di governance delle infrastrutture energetiche di interesse nazionale.

* Il presente lavoro contiene l’intervento programmato alle Giornate di studio “La liberalizzazione delle attività economiche”, tenutesi nell’ambito del Master in Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori il 24 febbraio 2012 e il 2 marzo 2012, presso l’Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Economia “F. Caffè”.

Note

44.  Così si esprime, nel preambolo, lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica”, in www.autoritàenergia.it

45.  Così si esprime il Parere AEEG 24 maggio 2012, prot. n. 215/2012/I/GAS, rubricato “Parere sullo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri relativo ai criteri, modalità e condizioni della separazione proprietaria di Snam s.p.a., ai sensi dell’articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27”, in www.autorita-energia.it

46.  Parzialmente diversa, in quanto incentrata sull’impellente necessita di apertura al mercato, poteva sembrare la posizione espressa nell’audizione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in Senato, occorsa durante i lavori preparatori della legge di conversione del decreto Cresci-Italia, per un commento in merito alla quale si rimanda alla precedente nota n. 40.

47.  A ben vedere, infatti, in questa ipotesi, la persona giuridica titolare di entrambe le partecipazioni sarebbe una sola e quindi, anche a prescindere dalla qualificabilità o meno di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. come ente pubblico o meno, non ricorrerebbe l’ipotesi di esclusione del conflitto, contemplata dall’art. 19, comma 3, del D. lgs. 93/2011, secondo il quale: “qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica […] e un controllo su un’impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica”.

48.  In particolare, l’art. 19, comma 1, del D. lgs. 91/2011, prevede che: “[…]b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge l’attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, ne’ esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o di fornitura di gas naturale; […]”; il comma 2 dello stesso articolo, poi, prevede, che: “I diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza”.

49.  All’art. 2, comma 2, lett. a) dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si prevede, infatti, che : “per quel che riguarda la gestione della partecipazione in SNAM S.p.A., tutte le relative decisioni sono adottate dall’organo amministrativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con esclusione dei poteri conferiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legge n. 269/2003 e dal Decreto ministeriale 18 giugno 2004, come pure senza che su tali decisioni possano influire i membri che integrano il consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per l’amministrazione della gestione separata ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto legge n. 269/2003, qualora la partecipazione in SNAM S.p.A. venga acquistata con utilizzo dei fondi provenienti dal risparmio postale e assegnata alla gestione separata”.

50.  L’art. 2, comma2, lett. b) dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede che: “per quel che riguarda la partecipazione in ENI S.p.A., restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al decreto legge n. 269/2003 e al Decreto ministeriale 18giugno 2004, come pure la composizione e il funzionamento dell’organo amministrativo, così come integrato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto legge n. 269/2003, in ogni caso assicurando la piena autonomia dell’organo amministrativo di ENI S.p.A. in ordine alle decisioni strategiche e operative di tale società”.

51.  L’art. 2, comma2, lett. c) dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede, infatti, che: “i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. o nelle sue controllate non possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o SNAM S.p.A. e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società; analogamente i membri dell’organo amministrativo o di controllo, nonché coloro che rivestono funzioni dirigenziali in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SNAM S.p.A. e loro controllate non possono rivestire alcuna carica nell’organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in ENI S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società

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