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La separazione proprietaria in materia di trasporto del gas naturale nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

di - 9 Ottobre 2012
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Il presente contributo analizza le recenti previsioni normative in materia di separazione proprietaria, con riferimento alla rete di trasporto del gas naturale, cercando di coglierne l’effettiva portata innovativa.
A tale fine è sembrato opportuno calare le nuove regole nel loro generale contesto applicativo delineando, anche se in maniera necessariamente sintetica, l’evoluzione del quadro normativo delle “reti” del gas naturale.

Partendo dalla ricostruzione di come la generale tematica della terzietà della rete si sia andata affermando nel mercato di riferimento, si è cercato di porre in evidenza le differenze essenziali tra la rete di distribuzione e la rete di trasporto, anche fornendo una breve ricostruzione della disciplina della prima, per poi riportare l’attenzione sulle problematiche peculiari della seconda.
Si è, inoltre, provveduto a ricostruire anche il dibattito politico ed istituzionale intercorso nelle more del processo di definizione della nuova normativa, in modo da meglio contestualizzare le diverse posizioni confluite nell’assetto degli interessi espresso dallo schema di regolamento, il cui testo può considerarsi ad oggi definito nel suo contenuto.

***

SOMMARIO: Premessa. – 1. Evoluzione della normativa nazionale. – 1.1. La disciplina della rete di distribuzione del gas naturale. – 1.2. La disciplina della rete di trasporto del gas naturale. – 1.3. Evoluzione della normativa europea. – 2. Attuale panorama normativo. – 2.1. Il travagliato percorso di definizione della nuova normativa. – 2.2. La normativa regolamentare.

Premessa.
La disciplina di cui all’art. 15 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto Cresci-Italia) rappresenta il più recente tassello di una vicenda relativa alla liberalizzazione dei mercati energetici nel nostro ordinamento[1]: l’applicazione dell’unbundling sulla rete di trasporto del gas naturale, infatti, è stata al centro di un lungo ed articolato percorso normativo, caratterizzato da un andamento altalenante, tra la creazione di istituti volti alla separazione della gestione di rete dalle altre attività di filiera e la loro mancata applicazione.

1.    Evoluzione della normativa nazionale.
L’origine della vicenda, risale al D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, norma con la quale, in attuazione dei precetti della Direttiva 98/30/CE, viene introdotto il principio di “separazione contabile e societaria delle società del gas naturale”, con la specifica funzione di garantire le condizioni di parità di accesso all’infrastruttura di rete, in un mercato caratterizzato da una forte integrazione verticale tra gli operatori dell’intera filiera del gas naturale. Con il richiamato intervento, il legislatore opta per l’indicazione diretta di un termine entro cui attuare la separazione, prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2002 l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas[2].
È in questa fase che la problematica relativa all’attuazione dell’unbundling della rete di trasporto assume una sua propria dimensione, differenziandosi rispetto alle vicende della rete di distribuzione: la richiamata normativa di cui al D.lgs. 164/2000, infatti, distingue tra le due fasi della filiera del gas, intendendo per “distribuzione” il trasferimento di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti[3]; per “trasporto” il trasferimento di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura[4].

1.1.         La disciplina della rete di distribuzione del gas naturale.
Per quanto concerne la disciplina in materia di reti di distribuzione del gas, sembra opportuno svolgere in questa sede solo qualche accenno, rimandando per i relativi approfondimenti a ricerche più specifiche[5].
La caratteristica di fondo delle reti di distribuzione, infatti, è quella di essere finalizzate, come sopra ricordato, al collegamento tra utente finale e distributore del gas: tale dato comporta da un lato una capillare diffusione sul territorio di tali reti, dall’altro una loro dimensione necessariamente ridotta.
Il legislatore, pertanto, ha previsto un sistema di gestione delle relative reti infrastrutturali incentrato sul ruolo degli enti locali, e reso coerente con l’effettiva distribuzione territoriale del servizio anche attraverso la definizione di “ambiti territoriali minimi”, ossia di raggruppamenti di più comuni nel cui complessivo territorio poter organizzare ed affidare in concessione il servizio di distribuzione del gas, in modo da garantire, oltre che un’ottimizzazione dei costi per l’amministrazione, anche un maggiore rendimento economico della gestione in realtà territorialmente frammentate[6].

Note

1.  Con riferimento alla produzione della dottrina in merito, si richiamano, tra gli altri, S. CASSESE, Il diritto dell’energia, Rimini, 1992; M. NITTI, A. SANTINI, La liberalizzazione nei settori dell’elettricità e del gas naturale, in L.G. RADICATI DI BROZOLO (a cura di), Servizi essenziali e diritto comunitario, Torino, 2001; G. NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, parte speciale, III, Milano, Giuffrè, 2003.; M. FORTIS, C. POLI, Le grandi infrastrutture di rete. L’Europa dell’energia: Francia e Italia, Bologna, 2004; L. AMMANNATI (a cura di), Monopolio e regolazione pro-concorrenziale nella disciplina dell’energia, Milano, 2005; A. FERRARI, M. GIULIETTI, La concorrenza nel settore elettrico: l’esperienza internazionale e l’analisi del mercato italiano, in Economia Pubb., 2005, 1; P. RANCI, Concorrenza e liberalizzazione: il caso dei servizi energetici a rete, in L. TORCHIA, F. BASSANINI (a cura di), Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del paese, Firenze – Atella, 2005; E. BRUTI LIBERATI, F. DONATI (a cura di), Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza, Torino, 2007; N. AICARDI, Energia, in M.P. CHITI, G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007.

2.  Si veda, in particolare, l’art. 21 del D.lgs. 164/2000, ai sensi del quale: “a decorrere dal 1° gennaio 2002 l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell’attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l’attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas..
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l’importazione, l’esportazione, la coltivazione e l’attività di cliente grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.

3.  In tal senso, art. 2, comma 1, lett. n) D. lgs. 164/2000.

4.  Cosi, art. 2, comma 1, lett. ii) del D. lgs. 164/2000, come sostituita dall’articolo 6, comma 1, lettera h), del D.lgs. 1° giugno 2011, n. 93.

5.  Per tutti, si vedano G. NAPOLITANO, L’energia elettrica e il gas, cit.; N. AICARDI, Energia, cit.; E. GRIPPO, F. MANTICA, Manuale breve di diritto dell’energia, Padova, 2008, pp. 295 e ss., F. DI CRISTINA, Promozione della concorrenza, sicurezza delle forniture e potenziamento infrastrutturale nel settore del gas naturale, in Annuario di diritto dell’energia, Bologna, 2012, pp. 279 e ss.

6.  La possibilità di affidare il servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata è previsto all’art. 14, comma 1, del D. lgs. 164/2000; la definizione degli “ambiti territoriali minimi” è prevista dall’art. 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche in Legge 29 novembre 2007, n. 222; per la definizione degli “ambiti territoriali minimi” si veda il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale del 19 gennaio 2011, in Gazz. Uff. del 31 marzo 2011, n. 74.

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