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La separazione proprietaria in materia di trasporto del gas naturale nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1

di - 9 Ottobre 2012
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Nello scacchiere appena delineato, si inserisce la previsione di cui all’art. 15, del Decreto Legge 1/2012 (c.d. decreto Cresci – Italia) convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, finalizzata a superare l’annoso problema dell’integrazione verticale nell’unbundling della rete di trasporto del gas naturale, con le conseguenti problematiche relative all’effettiva tutela della concorrenza, appena evidenziate con riferimento al modello ITO.
Secondo l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, infatti, con riferimento al mercato del gas naturale,“nella prospettiva di medio periodo appare inoltre necessario portare a compimento il processo di separazione verticale delle fasi in monopolio da quelle in concorrenza[31]; a detta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, poi, risulta necessario aprire il mercato alla concorrenza anche attraverso la separazione proprietaria della rete di Snam Rete Gas[32].
L’oggetto della norma, infatti, è direttamente costituito dalla separazione proprietaria tra il gestore di rete, Snam S.p.A. e l’operatore di filiera Eni S.p.A., inserendosi nel quadro normativo appena delineato come superamento del modello di governance ITO: per il maggiore operatore di trasporto nel mercato italiano del gas, quindi, si prevede l’attuazione di quella separazione che, prevista dall’art. 9 della Direttiva 2009/73/CE e dall’art. 19 del D. lgs. 93/2011, era stata lasciata in sospeso dall’art. 10, comma 3, dello stesso D. lgs. 93/2011.
La centralità della nuova normativa, all’interno del sistema di governance del trasporto di gas naturale, ha comportato lo sviluppo di un intenso dibattito parlamentare sul testo dell’art. 15 del decreto Cresci-Italia, finalizzato a definirne l’effettiva portata pratica, che di seguito si tenta di ricostruire.
Deve, poi, segnalarsi la previsione della possibilità, per adesso rimasta astratta, di costituire un modello di gestione ISO, con riferimento alle reti locali di distribuzione del gas naturale[33].

2.1.         Il travagliato percorso di definizione della nuova normativa.
La formulazione originaria del D.L. 1/2012, poi integralmente sostituita nel corso dei lavori parlamentari, faceva diretto riferimento all’inattuata previsione, di cui al richiamato art. 1, comma 905 della Finanziaria 2007, circa la necessità di emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge, la normativa regolamentare in merito alla “partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A”.
I primi commentatori hanno salutato questa prima versione della norma come una dichiarazione d’intenti, in merito alla necessità di completare in tempi brevi l’assetto del mercato interno del gas naturale[34], anche sulla scorta delle recenti pressioni europee[35], nonché sulla necessità di potenziare l’assetto strategico della politica energetica nazionale, con specifico riferimento al settore del gas[36].
In sede di definizione del testo relativo alla Legge di conversione del decreto Cresci – Italia è fiorito un intenso dibattito politico ed istituzionale[37], con riferimento al quale rilievo decisivo ha avuto un’audizione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in Senato, con la quale si è espresso l’auspicio, da parte dell’Authority di settore, che il testo definitivo segnasse l’effettivo passaggio ad un mercato del gas naturale completamente liberalizzato[38].
In tale ottica, infatti, non si reputava sufficiente la sola definizione delle modalità di cessione, da parte di Eni S.p.A., delle quote eccedenti il 20% del capitale di Snam S.p.A., ma si considerava necessario eliminare qualsiasi forma, anche minima, di partecipazione da parte di Eni S.p.A. al capitale azionario di Snam S.p.A., estendendosi tale regime di separazione totale anche alle attività di stoccaggio del gas e di rigassificazione[39].
Sempre in tema di incidenza negativa sugli asset patrimoniali, questa volta, però, relativi alla possibile situazione di Eni S.p.A. a seguito della separazione da Snam S.p.A., ha assunto sempre maggiore rilevo nel dibattito politico l’ipotesi di una consistente riduzione della relativa partecipazione azionaria senza[40], tuttavia, arrivare alla completa cessione, auspicata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas[41].
A conclusione della prima lettura in Senato il testo normativo in commento è stato completamente riscritto, seguendo una impostazione non più centrata sul mero rinvio alla precedente normativa rimasta inattuata, ma su di una più ampia previsione, articolata in tre commi e direttamente riferita all’attuale quadro normativo europeo e nazionale[42].
Al primo comma, infatti, si delinea in modo più dettagliato, rispetto alla prima formulazione, il modulo regolamentare cui viene demandata la concreta disciplina della materia, con riferimento alla definizione dei relativi criteri, condizioni e modalità: un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Per l’adozione di tale normativa viene, poi, direttamente indicato il termine del 31 maggio 2012, mentre il termine per l’applicazione delle relative previsioni è individuato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

2.2.         La normativa regolamentare.
Negli ultimi mesi, come previsto dal citato art. 15 del decreto Cresci-Italia, il Ministero dello Sviluppo economico ha sottoposto all’autorità per l’Energia Elettrica e il Gas uno schema di regolamento, per attuare la richiamata separazione proprietaria tra Eni S.p.A. e SNAM S.p.A.[43].

Note

31.  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Atto AS901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza (Roma, 5 gennaio 2012), in Bollettino, edizione speciale, del 9 gennaio 2012.

32. In merito, si rimanda a Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Relazione sullo stato del mercato nazionale dell’elettricità e del gas, 2010, in www.autorita.energia.it.

33.  Il riferimento è all’art. 17 del D. lgs 93/2011, ai sensi del quale: “entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:
a) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);
b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 10;
c) si impegni a rispettare il piano decennale di sviluppo della rete di cui all’articolo 16;
d) dimostri di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n.715/2009, anche in ordine alla cooperazione con gli altri Gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo;
e) dimostri che il proprietario del sistema di trasporto sia in grado di ottemperare agli obblighi di cui al comma 5.
3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette le designazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea per l’approvazione.
4. Ogni Gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e per la gestione e soluzione delle congestioni, ed è altresì responsabile del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasporto il Gestore di sistema indipendente è responsabile della programmazione, della progettazione e conseguente presentazione dell’istanza di autorizzazione, della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il Gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto. Il proprietario del sistema di trasporto non deve avere alcuna responsabilità nella concessione o nella gestione dell’accesso dei terzi o nella programmazione degli investimenti.
5. Il proprietario del sistema di trasporto è tenuto a:
a) fornire al Gestore di sistemi indipendente cooperazione e ausilio nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, tutte le informazioni pertinenti;
b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento necessari a tale scopo sono soggetti all’approvazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Prima di tale approvazione, la stessa Autorità consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
c) mantenere in proprio capo la responsabilità civile afferente le infrastrutture della rete, ad esclusione di quella collegata all’esercizio delle attività del Gestore di sistemi indipendente;
d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il Gestore di sistemi indipendente.
6. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cooperazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi di cui al comma 5”.

34.  Vedi, per tutti, F. RENDINA, Divorzio in vista Eni – Snam, in Il sole 24 ore, 19 gennaio 2012, n. 18, p. 6.

35.  Il riferimento è al c.d. quesito n. 43, in materia di energia, riportato da M. A. CALABRO’, Ecco le 50 richieste dell’Europa all’Italia, in Correre della Sera, 19 gennaio 2012, p. 5.

36.  In tal senso, appare significativo il passo della Relazione al Disegno di Legge S. 3110, di conversione del Decreto Legge 1/2012, in cui si afferma che, a seguito della separazione proprietaria da Eni S.p.A., “Snam Rete Gas potrebbe partecipare alla acquisizione di quote di gestori di rete gas europei (se fosse stata già attivata avrebbe potuto acquisire le quote ENI nelle società TRANSITGAS in Svizzera, acquisita da un altro operatore europeo e TAG in Austria, acquisite da CDP), e inoltre gestire in modo coordinato con altri gestori di rete le
capacità di transito trans-europee sulle rotte di approvvigionamento verso l’Italia, contribuendo attivamente a realizzare il progetto di un hub italiano per la connessione delle risorse di gas naturale del Nord Africa e dell’area del Caspio, attraverso i progetti già promossi dall’Italia con accordi governativi, con il mercato italiano ed europeo, con vantaggi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e, nel medio termine, di prezzi competitivi di fornitura”.

37.  Nel corso dell’esame in prima lettura in Commissione Industria (10° Commissione) in Senato sono, infatti, stati presentati dodici emendamenti al D.d.L. S. 3110, relativi all’art. 15 del D.L. n. 1/2012.

38.  La garanzia dell’accesso alla rete e il completamento del relativo unbundling rappresentano, infatti, elementi di costante importanza nell’ambito della creazione di un mercato concorrenziale nei settori originariamente soggetti a situazioni di monopolio pubblico, soprattutto con riferimento a mercati caratterizzati dalla difficile duplicabilità tecnica delle infrastrutture di rete. Paradigmatica, in tal senso, può considerarsi la vicenda della liberalizzazione del mercato delle comunicazioni elettroniche, caratterizzato anche esso, almeno in una prima fase, dalla non duplicabilità delle infrastrutture di rete. Per la disamina delle relative problematiche, si veda, per tutti, a F. BASSAN, Concorrenza e regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2002, pp. 192 e ss.

39.  Dette attività, infatti, sono ad oggi effettuate dalle società Stogit S.p.A. e Gnl – Italia S.p.A., entrambe controllate da Snam S.p.A.: nel caso in cui si dovesse optare per la separazione della sola attività di trasporto, pertanto, si dovrebbe porre mano ad un preventivo riassetto societario di Snam S.p.A., per la separazione dalle altre controllate, con la conseguenza ulteriore di indebolire patrimonialmente la stessa Snam S.p.A., limitandone le concrete capacità economiche sul versante dei futuri investimenti internazionali, quale gestore indipendente di rete. In merito, si rimanda a Vedi F. RE., “Per Eni – Snam serve lo scorporo totale”, in Il sole 24 ore, 14 febbraio 2012, p. 16; cfr., poi, G.M. GROS-PIETRO, Politica energetica in cerca d’autore, in Il sole 24 ore, 7 febbraio 2012, p. 1 – 5.

40.  Il riferimento è agli emendamenti presentati in Commissione Industria (10° Commissione) del Senato al D.d.L. S.3110, n. 15.1, 15.3, 15.7, 15.10. , i quali contengono espressi riferimenti alla Direttiva 2009/73/CE e all’art. 19 del D. lgs. 93/2011.

41.  Così M. ROGARI, Eni – Snam, verso ritocchi al Senato, in Il sole 24 ore, 14 febbraio 2012, n. 44.

42.  Il riferimento è al testo risultante dall’approvazione dell’emendamento del Governo n. 1.900/ D.d.L. S3110, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del Disegno di Legge di conversione del D.L. 1/2012, il quale, all’art. 15, prevede: “1. Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia d delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità cui si conforma SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all’art. 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della Direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società ”SNAM S.p.a.” nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

43.  Il riferimento è alle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico inviate all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in data 23 maggio 2012, prot. n. 15635 e in data 24 maggio 2012, prot. n. 15776, con cui viene trasmesso, per il relativo parere, lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della società SNAM S.p.A. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica”.

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