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La governance ambientale in Italia: spunti di riflessione comparata sulla partecipazione al procedimento decisionale e la necessità di un “bollino verde” per le leggi

di - 14 Settembre 2009
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Conseguentemente, come disposto dagli artt. 14 e ss., esistono quattro tipi di valutazione ambientale, classificabili in due categorie a seconda che si tratti di auto-valutazioni compiute da chi esegue l’intervento, ovvero di valutazioni indipendenti. Sotto il primo profilo rilevano le procedure di verifica (screening)eseguite anche per categoria (class screening) e gli studi qualificati (comprehensive study); sotto il secondo profilo i modelli di mediazione (mediation)[29] e le valutazioni effettuate attraverso una commissione di riesame formata da esperti (review panel)[30]. Gli interventi su larga scala, sensibili in termini di impatto ambientale, di solito sono sottoposti al comprehensive study, che, ex artt. 21 e ss., include consultazioni pubbliche obbligatorie[31].
Per garantire l’imparzialità nella valutazione, l’art. 12 della legge istituisce il Coordinatore Federale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (Federal Environmental Assessment Coordinator) con il compito di individuare i valutatori sulla base di albi pubblici, vigilare sulle valutazioni, e definire i tempi e le modalità delle attività a partecipazione pubblica.
La legge istituisce, ex art. 55, inoltre, un Registro della valutazione d’impatto ambientale (Canadian Environmental Assessment Registry). Il Registro, attraverso un sito web dedicato, fornisce informazioni sull’intervento, incluso l’avviso dell’avvio di un processo di valutazione d’impatto ambientale, e permette un facile accesso alle informazioni acquisite dal governo federale da parte del pubblico. Quest’ultimo elemento mostra come il ruolo della partecipazione “popolare” al processo di valutazione d’impatto ambientale di un intervento sia centrale nella elaborazione di ogni provvedimento ambientale. Il cittadino, infatti, anche se privo di un diretto interesse, ha libero accesso al Registro canadese della valutazione d’impatto ambientale. Sempre tramite il sito web costituito ad hoc, il cittadino può partecipare alle fasi di screening, incluse quelle relative al riesame e ai pareri espressi in base ai rapporti derivanti dagli screening prima che venga assunta una decisione finale sull’intervento, esaminare ed offrire commenti sui rapporti derivanti dai class screening prima che l’Agenzia Canadese per la Valutazione d’impatto Ambientale (Canadian Environmental Assessment Agency) li dichiari strumenti idonei a valutare simili interventi, intervenire nelle fasi di comprehensive study, mediation e di review panel .
Il Ministro dell’Ambiente è tenuto a considerare le osservazioni dei cittadini prima di esprimere la valutazione circa l’impatto ambientale del progetto oggetto di analisi[32], ed è tenuto altresì a motivare il provvedimento anche in relazione alle osservazioni pervenute, spiegando perché non intende condividerle[33].
La stessa logica partecipativa si ritrova nella normativa in materia di protezione dell’ambiente contenuta nel Canadian Environment Protection Act (di seguito CEPA), entrato in vigore il 31 marzo del 2000, dopo un lungo confronto con i governi provinciali.
La legge del 1999 «is an important part of Canada’s federal environmental legislation aimed at preventing pollution and protecting the environment and human health»[34]: come si legge nel preambolo della legge, infatti, il governo canadese con il CEPA vuole garantire un effettivo sviluppo del paese nel rispetto dell’ambiente, riconoscendo la presenza del “national concern”, dell’interesse nazionale, nella protezione ambientale.
La prima novità della legge è l’istituzione del National Advisory Committee (di seguito NAC) composto dal Ministro dell’Ambiente, dal Ministro della Salute, da altri Ministri federali competenti individuati sulla base del tema da trattare, da un rappresentante per ogni governo provinciale, e da sei rappresentanti dei governi aborigeni[35]. Il Comitato svolge un ruolo chiave nell’attuazione della norma. Si prevede, infatti, che il Ministro dell’Ambiente ogni qual volta ritenga necessario intervenire per prevenire un rischio ambientale ovvero per mitigarne il danno già realizzato, debba preventivamente consultare il Comitato e, specialmente, il rappresentante della Provincia in cui insiste il rischio o il danno[36]. Il Comitato deve, inoltre, essere coinvolto dal Ministro dell’Ambiente nella fase di elaborazione delle “liste” contenenti le sostanze tossiche vietate e le percentuali di sostanze inquinanti che possono comunque essere immesse nell’aria o nell’acqua. Sul punto la norma è estremamente chiara e stringente definendo come “tossiche” ed “inquinanti” quelle sostanze, frutto dell’attività umana[37], “persistenti” (ovvero che sono difficilmente degradabili) e “bioaccumulabili” (ovvero entrano nella catena alimentare e, di conseguenza, nei cibi ingeriti dagli uomini).

Note

29.  La mediation, ex artt. 28 ss., rappresenta un processo in cui il Ministro dell’Ambiente nomina un mediatore imparziale che ha il compito di valutare il progetto e di aiutare le parti interessate a dirimere eventuali controversie. Questo metodo può essere usato se le parti interessate convengono e funziona laddove le parti in questioni siano numericamente esigue ed appaia dunque possibile raggiungere l’accordo.

30.  Le valutazioni dei review panel nominati, ai sensi degli artt. 33-36 della legge in esame, dal Ministro dell’Ambiente possono essere richieste quando le conseguenze ambientali di un intervento proposto appaiano incerte o con tutta probabilità significative, oppure quando espressamente richiesto da preoccupazioni di carattere pubblico. I review panel offrono ai singoli e ai gruppi, con differenti punti di vista, una possibilità concreta per presentare le proprie informazioni e per esprimere le rispettive preoccupazioni.

31.  Gli interventi che vengono sottoposti ad un comprehensive study, ad un mediation o ad un review panel devono prevedere modalità alternative di avanzamento dell’intervento e gli effetti sulla sostenibilità delle risorse rinnovabili, oltre a dover chiarire gli scopi dello stesso. Per gli interventi che sono stati sottoposti ad un comprehensive study, ad un mediation o ad un review panel si rendono obbligatori programmi di aggiornamento; per gli screening, l’autorità responsabile deve determinare se un programma di aggiornamento risulti adatto in base alle circostanze (art. 38).

32.  Come dispone l’art. 10, c.2, la valutazione deve essere condotta «as early as is practicable in the planning stages of the project and before irrevocable decisions are made».

33.  Il Ministro dell’Ambiente, pertanto, gioca un ruolo centrale nell’attuazione del processo federale di valutazione d’impatto ambientale, essendo numerose le sue responsabilità; egli, ex artt. 25 e 58, infatti, può richiedere, durante tutto il processo di screening, in determinate circostanze e previa consultazione dell’autorità federale, un riesame curato da un mediatore o da un review panel; decidere nella fase iniziale di un comprehensive study se il progetto debba essere affidato a un mediatore o ad un review panel; in seguito ad un comprehensive study, richiedere ulteriori informazioni o ulteriori azioni finalizzate ad interessi pubblici; rendere pubbliche le proprie decisioni in materia di valutazione d’impatto ambientale in seguito ad un comprehensive study, decisioni che possono includere richieste di misure volte a mitigare gli effetti sull’ambiente o di programmi di aggiornamento; nominare il mediatore o i componenti del review panel e, consultandosi con l’autorità federale responsabile del progetto, stabilirne il mandato; nominare un mediatore o una review panel nel caso in cui un intervento possa causare significative conseguenze nocive di carattere ambientale sui territori federali o sui confini provinciali ed internazionali, e ciò anche se per quell’intervento è formalmente esclusa l’applicazione della procedura prevista dalla legge. L’Agenzia canadese di valutazione d’impatto ambientale, per la quale il Ministro dell’Ambiente è responsabile innanzi al Parlamento, amministra il processo federale di valutazione d’impatto ambientale. Tra le sue responsabilità chiave, l’Agenzia, ex artt. 61 ss., è il coordinatore federale di valutazione d’impatto ambientale per gli screening soggetti anche al processo di valutazione di un’altra giurisdizione, e di tutti i comprehensive study,ed ha il dovere di promuovere, controllare e facilitare la conformità alla legge e ai suoi relativi regolamenti. L’Agenzia, inoltre, è responsabile del programma di garanzia qualitativo (Quality Assurance Program) per le valutazioni condotte in base alla legge e ai relativi regolamenti, e, oltre a fornire pareri al Ministro dell’Ambiente, può intervenire in aiuto delle parti coinvolte per costruire il consenso necessario e per dirimere le controversie. I regolamenti contribuiscono a render effettive le procedure previste dalla legge e a chiarire in quali circostanze sia richiesta una valutazione d’impatto ambientale. La legge del 1992 ne definisce di 4 tipi: Inclusive List Regulations, Law List Regulations, Exlusion List Regulations, Comprensive Study List Regulations. Ex artt. 14, lett. a), e 18-20, l’autorità responsabile documenta, attraverso uno screening, le conseguenze sull’ambiente di un intervento proposto e determina le modalità con cui eliminare o ridurre gli effetti nocivi con modifiche al programma progettuale. Esistono due tipi di class screening: modelli usati per migliorare una procedura di verifica; procedure di verifica di riposizionamento (replacement class screenings), utilizzate al posto di valutazioni più specifiche sugli interventi.

34.  Cfr: A Guide to Understanding the CEPA 1999, Government of Canada, December 2004, p. 1.

35.  Art. 6.1 e 6.2 CEPA 1999.

36.  Tale obbligo di consultazione è richiamato in numerosi articoli: si veda, per tutti, il riferimento agli artt. 208 e 209 CEPA.

37.  Tale precisazione non è irrilevante se si pensa che una delle principali fonti di inquinamento atmosferico sono i c.d. “rifiuti naturali” ovvero gli escrementi prodotti da animali al pascolo.

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