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Quale guerra alla corruzione? – Il problema della trasparenza

di - 8 Giugno 2015
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L’art. 1 traccia infine i confini della trasparenza. Essi sono il rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto di ufficio, segreto statistico, e di protezione dei dati personali. Questo è un punto molto delicato, perché i confini stessi di questi segreti, per non parlare dei dati personali e della loro protezione, sono molto elastici;
– infine, è confermato il punto, per cui le disposizioni del decreto individuano il livello essenziale delle prestazioni, ex art. 117, 2° co., lett. m), Cost., già introdotto dalla l. n. 190/2012.

9. Così, la l. 6 novembre 2012, n. 190, che avrebbe dovuto disciplinare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, attenendosi alla Convenzione ONU ed attuandola in Italia, in realtà ha fatto esattamente il contrario: ha adeguato gli indirizzi della Convenzione all’ordinamento italiano ed alle sue logiche.
È ragionevole ritenere che i più forti contrasti, i più forti contro-adegua-menti siano due. Il primo fa quasi sorridere: si ripete un numero n di volte che dall’applicazione della legge non devono derivare nuove o maggiori spese.
Il secondo è molto più serio e grave. Riguarda la transparency, la trasparenza. Anziché renderla strumento di generale partecipazione ai procedimenti – e quindi al percorso decisionale, come continuamente ripete la Convenzione – la l. n. 190/2012 la limita a strumento di pubblicità di atti già elaborati, dei quali consente la conoscenza, attraverso la pubblicazione in albi o bollettini. Se la trasparenza doveva essere lo strumento di controllo sociale sull’azione amministrativa nel suo farsi, questo “pericolo”è stato sventato. In nessun angolo della legge si trovano le parole che la nostra tradizione di segreto e di riservatezza avrebbe richiesto: che la trasparenza non è un principio astratto, ma una concreta regola di comportamento, che riforma e rende moderno il sistema amministrativo – appunto, in quanto accompagna l’azione amministrativa nel suo farsi.
È giocoforza entrare nei dettagli. Abbandonata l’idea della vera trasparenza quale strumento di controllo sociale, con lo scopo di prevenire la corruzione, rendendola difficile, è stato giocoforza rimettere al Dipartimento della funzione pubblica e poi all’Autorità Nazionale Anticorruzione il compito coordinare e attuare strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella p.a. Il co. 4, lett. a), dice che il Dipartimento promuove e definisce “norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione”, “coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali” (lett. b); predispone il piano nazionale anticorruzione (lett. c); definisce “modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge”, secondo modalità informatiche (lett. d). Serissimo è il compito di definire la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione (lett. e).
In sintesi: persone dell’amministrazione vigilano su altre persone dell’amministrazione.
E la trasparenza? E l’illimitata accessibilità non agli atti, ma alle stanze dell’amministrazione? Secondo la Convenzione ONU, essa deve investire tutte l’attività dell’amministrazione. La legge italiana la limita perentoriamente: sono accessibili le informazioni che riguardano l’organizzazione: si può dunque liberamente sapere quale ufficio si occupa di che cosa ed a quale ufficio ci si deve rivolgere per una data questione. Ma il nocciolo della questione, il cuore della trasparenza, entrare in ufficio, salutare e chiedere, informarsi, sapere, di sé e di altri, dove è rimasto? È inutile nascondersi dietro un dito: è rimasto nella Convenzione ONU[13]. Nonostante le alte parole del d. l.vo n. 33/ 2013, in concreto l’amministrazione può menare il can per l’aia, come si dice, tacere invocando il dovere di proteggere dati personali altrui; può lasciar trascorrere un tempo incalcolabile e imprevedibile, perché, ad es., un’altra amministrazione non si è ancora pronunciata.

***
La conclusione non è lieta. Bisogna anzitutto dire che la l. 27 maggio 2015, n. 69, “Disposizione in materia di delitti contro la pubblica amministrazione” ed altro, insiste nel considerare soltanto il profilo penale della corruzione. Modifica così una serie di articoli del codice penale, vuoi aggravando le pene, vuoi allungando i tempi per la prescrizione. Nessuno contesta che la corruzione meriti di essere considerata un reato, ed un grave reato, che come tale deve essere punito. Il problema è che la corruzione è un cancro. Operarlo non basta. Bisogna fare tutto il possibile per prevenirlo.
In questa situazione, lo sforzo dell’Autorità Anticorruzione, con i piani anticorruzione che elabora e cercherà di attuare, difficilmente potrà avere successo. Manca a noi un’idea di fondo: quando si parla di pubblico, tutto deve essere pubblico, sotto gli occhi di tutti.
Certo questo non vale per i servizi segreti, per la difesa, per operazioni di polizia e simili. Ma appunto: si tratta di servizi segreti, difesa, operazioni di polizia, non della vita quotidiana della società.

Note

13.  C’è già un precedente. TAR Lombardia, Sez. IV, 30 ottobre 2014, n.2587, che ha respinto il ricorso di un’impresa, qualificatasi sesta in una gara, volto a conoscere gli atti della gara stessa. Ha detto che, ad onta della trasparenza di cui parla il d.l.vo n. 33/2012, il candidato classificatosi sesto non aveva interesse all’accesso.

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