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Quale guerra alla corruzione? – Il problema della trasparenza

di - 8 Giugno 2015
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Corruption can be prosecuted after the fact, but first and foremost, it requires prevention [0]

1. Descrivere un’ipotesi tipica di corruzione, disegnarne il percorso, non è difficile. Chiunque voglia ottenere da una pubblica amministrazione un permesso, un contratto, una concessione etc. deve presentare una domanda, un’offerta, che l’amministrazione accolga. Ci sono sempre procedure di valutazione e di scelta, più o meno complesse. Tutto ciò richiede il rispetto di regole scritte e non scritte, leggi, regolamenti, bandi, parametri.
In questo percorso di legalità e quindi di imparzialità si inseriscono le figure del corruttore e del corrotto. Su iniziativa dell’uno o dell’altro, si conviene che il funzionario dell’amministrazione si esprimerà comunque a favore di un dato soggetto, candidato o istante che sia. Questi otterrà quel che voleva – vincerà – e pagherà il “premio”.
Il risultato non viene dunque conquistato, ma “comprato”, perché corruttore e corrotto fanno sì che si costruisca una volontà della pubblica amministrazione, che è in realtà la loro, fondata sul tradimento dell’istituzione e delle sue regole[1].
Tutto ciò è chiaro. Singoli fenomeni di questo genere non farebbero storia, come non fanno storia un po’ di furti. Il problema serio è che il numero delle persone che cercano di vincere gare e concorsi, di ottenere insomma “cose” che ritengono di non poter conquistare con le loro forze – e assai spesso anche cui mai potrebbero aspirare -, è vastissimo; come vasto è il numero di coloro che, pur dipendenti di una pubblica amministrazione alla quale hanno giurato fedeltà, per denaro sono disposti a tutto: ad esprimersi ed a far esprimere altri in favore di Tizio o di Caio solo perché sono stati ben foraggiati. Naturalmente sono e pretendono di essere retribuiti dalla loro amministrazione per svolgere una certa funzione e adempiere al loro dovere.

2. La nostra tradizione è univoca nell’interpretare questo fenomeno in chiave penale. Fino a pochissimo tempo fa – fino a quando, cioè, non si è pensato di affrontare il tema della corruzione anche in termini organizzativi e di controllo – le norme di riferimento erano solo gli artt. 318 e segg. cod. pen.: il pubblico ufficiale che per l’esercizio delle sue funzioni accetta denaro o altre utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art. 318); se accetta soldi per ritardare od omettere un atto di ufficio subisce una reclusione dai quattro agli otto anni (art. 319); se induce qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità, la pena va dai tre agli otto anni; chi induce a dare o promettere a sé o ad un terzo denaro o altra utilità corre il rischio di reclusione fino a tre anni (art. 319 quater); le stesse pene si applicano al corruttore.
Ma, più che legittimo, è doveroso chiedersi se il discorso possa finire qui. Il dato di fatto rilevante per la società non è che ci sia un certo numero di persone nei cui confronti i pubblici ministeri esercitano l’azione penale e che altri ancora siano sotto indagine della Guardia di Finanza. Il dato rilevante – e il problema di prima grandezza – è che n persone possano tenere e tengano costantemente comportamenti ispirati alla “vendita” dell’esercizio delle loro funzioni; e che questo avvenga senza che nessuno se ne accorga, se non dotato di occhi acutissimi o di congrue relazioni.
Come è ben noto, la presenza di una così rilevante prassi di corruzione fa sì che tutte le decisioni possano esserne influenzate, direttamente o indirettamente. È esperienza comune che, anche senza nessuna esplicita richiesta di un “premio”, se esso non viene offerto, la pratica va incontro ad un’istruttoria lenta e difficile; appigli insignificanti la fermano, fino addirittura ad archiviarla; etc. etc. Il corso della funzione amministrativa viene insomma alterato.
Questo è il punto nodale, su cui occorre riflettere. Certo, corruttori e corrotti sono singole persone; per essi si parla e si deve parlare di comportamenti, costituenti reato, posti in essere da individui. Ma ciò che rende la corruzione un fenomeno sociale grave e pesante, dagli effetti incalcolabili, un vero problema istituzionale, insomma, è il suo carattere generale, collettivo, non solo o principalmente individuale. Essa si pone su piano analogo a quello dell’evasione fiscale. Anche per questo vastissimo fenomeno ciò che rileva non è il singolo che non paga le imposte, per grande che sia il suo inadempimento tributario. Il singolo può essere trovato e punito. Gravissimo, drammatico è il fatto che l’evasione sia un fenomeno collettivo, su larga scala. Si stima che, in Italia, essa raggiunga i 180 miliardi di euro all’anno[2].

3. Corrompere deriva da cum rumpere, mandare in pezzi, quindi infrangere, decomporre, sottrarre alla composizione e all’organicità. Si tratta di un’etimologia semplice, che racchiude però in sé un pensiero profondissimo. Esso è che una società corrotta è una società disfatta, incoerente, intrinsecamente anarchica, perché c’è un ordinamento governato non dai suoi organi, ma da chi ne compera l’esercizio a proprio favore: e, quindi, da interessi puramente egoistici e non pubblici, collettivi, generali. Il dilagare di questi interessi egoistici conduce alla “decomposizione” del ruolo e delle funzioni di chi ha il compito di curare gli interessi generali. Decisioni, che formalmente si riferiscono alla collettività, nei fatti – nella sostanza – soddisfano qualche soggetto nascosto. Si può ben dire che la corruzione applicata al sistema lo rende caotico, perché di nessuna norma, di nessuna regola può essere garantito il rispetto e quindi l’applicazione – esattamente come, all’inverso, una norma può essere applicata per fini impropri, come ad es. soffocare economicamente qualcuno con l’uso di ordinari strumenti burocratici.
Per cercare di razionalizzare questo fenomeno si può ricorrere a due analogie. La prima appartiene al mondo biologico. È il cancro. Tutti sanno che nella complessissima struttura del corpo umano (e non solo umano) una cellula neoplastica – corruttore o corrotto, non rileva – riesce ad eludere la sorveglianza del sistema immunitario (la legalità), camuffandosi, in modo da non essere riconosciuta come estranea dall’ospite (la società). La risposta immunitaria è troppo debole per arginare il fenomeno. Corruttori e corrotti si sviluppano in rapidissima crescita. Il cancro così inizia a diffondersi nel tessuto sano con meccanismo metastatico, ignorando i percorsi biologici del corpo di cui fa parte – ignorando le sue regole[3].

Note

0.  “La corruzione può essere perseguita dopo il fatto, ma anzitutto richiede prevenzione”. Sono le parole con cui inizia la presentazione dei punti principali della Convenzione ONU sulla corruzione del 31 ottobre 2003.

1.  Non si deve dimenticare che a volte il tradimento formale – cioè la violazione delle norme – non c’è e che la corruzione si esaurisce in una riduzione dei tempi amministrativi a favore di qualcuno.

2.  Stefano LIVADIOTTI, Ladri Gli evasori e i politici che li sostengono, 2014.

3.  Questa rappresentazione del cancro è stata suggerita all’A. dalla prof. Carlina V. Albanese, che vivamente ringrazio.

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