Semplificare, semplificazione
1. Il lemma “semplice” – come il verbo che genera, semplificare, con il conseguente sostantivo, semplificazione – ha una curiosa natura. Pur essendo al centro di un sistema di azioni volte a migliorare la società, è un aggettivo, non un sostantivo. Già questo è singolare. Ma soprattutto non ha un concreto valore originario, al contrario di quanto accade per ogni parola. Ad es., alimentazione, alimentare, significa fornire alimento, dunque cibo; implica così una serie di attività necessarie per raggiungere questo risultato: dal seminare al raccogliere ad es. un frutto e portarlo al mercato, fino a metterlo su un piatto e masticarlo, secondo la filiera propria del fenomeno “alimentazione”. Così è per ogni parola, ogni verbo: descrivono un soggetto, un oggetto, un’attività umana volta ad un risultato[1] ovvero ad un mutamento degli assetti che ruotano intorno al verbo o alla parola. Un cardine del sistema linguistico sta probabilmente in “facile” e nel suo contrario, “difficile”: il primo esprime il fare; il secondo il dis fare, il non fare.
Ma l’aggettivo “semplice”, il verbo “semplificare”, il sostantivo “semplificazione” che cosa esprimono? Quale fenomeno viene colto con queste parole?
L’etimologia in qualche modo illumina. “Semplice” nasce da “sem” (uno, come in “semel”) e dalla radice sanscrita “plek-” (presente ad es. in “piegare”). “Semplice” è quindi un’entità – qualsiasi entità – , che risponda alla regola di poter essere piegata una volta sola. In questo aggettivo si racchiude così un pensiero profondissimo: non esistono entità predefinite alle quali soltanto possa essere applicato l’aggettivo “semplice”, il rifiuto di piegature. Ha una valenza universale. “Semplice” non è solo una realtà matematica (una retta, una circonferenza), o una realtà fisica, come un tavolo o una lancia. “Semplice” può essere qualsiasi entità, di qualsiasi consistenza, qualsiasi assetto di pensiero che non si pieghi, non si attorcigli o contorca. Nel momento in cui viene piegata, fisicamente o idealmente, questa entità cessa di essere “semplice”. Diviene una componente qualsiasi del mondo. Come cessa di essere “semplice” il caffè quando gli si aggiunga latte o zucchero, così non è “semplice” qualsiasi tipo di fare che, in un dato momento del tempo, venga assoggettato a condizioni o repressioni. È superfluo osservare che “semplice” non ha nulla in comune con “facile”: “facile” è un agire agevolmente percorribile; “semplice” è la caratteristica essenziale di un fenomeno qualsiasi, l’essere lineare, senza pieghe: ciò che in linea di massima è difficilissimo.
È di piana evidenza che questo forte significato di “semplice” non è immediatamente trasferibile nella società sotto forma di un rigido sistema di regole: la sua complessità impone continui adattamenti, continue “pieghe” di originarie linee rette. Altrettanto certo è però che, riferito alla società ed agli individui che la compongono e vi operano, il lemma “semplice” esprima un’incomprimibile esigenza di linearità, di non compressione, di non soggezione a “pieghe”: in altri termini, un’incomprimibile esigenza di libertà. Si comprende così l’impegno, talvolta addirittura lo spasimo, purtroppo spesso inconcludente, che spinge semplici cittadini, uomini e donne di pensiero, politici, a cercare percorsi per “semplificare” il mondo che ci circonda. È una ricerca di libertà che istintivamente trova il suo punto di riferimento nell’aspirazione ad una struttura “semplice” del mondo e della società – lineare, non contorta, non potenzialmente contraddittoria.
È una ricerca correttissima, come è ovvio. Ma come va tentata?
2. Il tema è stato affrontato molte volte, da tutti i governi succedutisi almeno negli ultimi trent’anni, con interventi legislativi mirati ad accorciare, qua e là, il percorso dei procedimenti amministrativi. Qualche miglioramento c’è certamente stato, ma nessun forte risultato è mai stato raggiunto. È paradigmatica la vicenda della l. 8 agosto 1990, n. 241, la prima legge sul procedimento che aspirava ad essere organica. Nella sua versione originaria, apriva il procedimento amministrativo al contraddittorio, senza per altro disciplinarlo se non in termini embrionali. Riconosceva poi il diritto dei cittadini di accedere agli atti delle amministrazioni e ne regolava la tutela giurisdizionale; diceva qualche cosa sulla conferenza di servizi. Nel corso degli anni, il contraddittorio procedimentale si è perso per strada; è cresciuto il peso dell’accesso, pur con significative resistenze; è dilagata la conferenza di servizi, con procedure di indicibile complessità, al punto da prevedere, in certi casi, l’intervento della presidenza del consiglio; dal 2005 in poi si è introdotta l’idea, di ancora oscuro significato, che le amministrazioni, se non agiscono in veste autoritativa, si valgono degli strumenti del diritto privato.
Non solo. L’affannosa disciplina del procedimento amministrativo, in corsa verso la semplificazione, ha previsto che per molte attività si possa procedere con la sola comunicazione all’amministrazione dell’avvio dell’attività. Sarebbe perfetto, o quasi, se la legge non prevedesse che l’amministrazione può intervenire “a cose fatte”, adottando le opportune misure repressive.
In questa situazione, visto il fallimento del primo passo verso una vera semplificazione – quella che sarebbe derivata dall’attuazione del contraddittorio procedimentale – non è un caso che tutti i governi si siano preoccupati di adottare “leggi di semplificazione”. Certo, alcuni procedimenti sono stati alleggeriti; ma nessuno o quasi nessuno è stato soppresso. “Semplicemente” non se ne è avuto il coraggio. La regola generale che ne risulta è riassumibile in questi termini: ben poco si può fare che non sia stato preventivamente autorizzato o concesso; se capita di restare fuori da questa morsa, si può procedere a condizione che non siano pregiudicati blocchi di interessi pubblici, quali l’ambiente, il paesaggio, la sicurezza etc. etc.[2]. Comunque, su tutto le amministrazioni possono intervenire ex post, repressivamente.
Se così stanno le cose, come in effetti stanno, il problema è molto preciso. È questo: a che cosa mirano i procedimenti amministrativi? Ovvero, al servizio di che cosa sono stati concepiti ed organizzati?
3. La risposta a queste domande può essere data a due livelli. Il primo è lato sensu formale. Un numero n, grande a piacere, di attività in cui i soggetti privati sono coinvolti, è soggetto ad autorizzazione o concessione amministrativa; nel migliore dei casi a previa comunicazione. Come tutti ben sanno, a prescindere dalle forme e dal carattere più o meno stringente di queste concessioni o autorizzazioni, ciò significa che nessuna attività privata di un qualche significato può essere avviata, senza un intervento autorizzativo, preliminare, successivo, eventuale, non rileva. Anche dopo le c.d. liberalizzazioni del Governo Monti di due anni or sono, è pressoché impossibile avviare attività di qualsivoglia specie, senza prima aver ottenuto l’autorizzazione o concessione, espressa o implicita.
Note
1. Prescindiamo qui naturalmente dalle quasi sconvolgenti riflessioni sul fare per un risultato di G. BATAILLE, Teoria della religione, Milano, SE, 1995. ↑
2. Una breve, ma precisa rappresentazione del cammino non fatto dalla semplificazione è in A. NATALINI, La semplificazione dei mille giorni, in NelMerito 28 luglio 2014. ↑