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La debolezza contrattuale dell’assicurato

di - 14 Novembre 2014
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La questione veniva risolta nei termini della minor ampiezza della nozione di consumatore rispetto a quella di assicurato, l’assicurato essendo qualunque controparte dell’impresa assicurativa, al contrario del consumatore che non è qualunque controparte del professionista[18].
Tuttavia la coesistenza e la – possibile – sovrapposizione tra le due normazioni rimaneva un fenomeno oggettivamente verificabile tanto sul piano processuale che su quello sostanziale, divenendo paradigma di quelle ipotesi di scollamento tra mondo reale e mondo giuridico, la cui contraddizione andava sciolta.
Sul piano processuale la previsione del c.d. foro dell’assicurato (vigente in Francia sin dal 1902[19] e oggi con l’art. L. 114-1 Code des assurances), sottendente un favor verso meccanismi che consentono di trasportare il luogo della lite nel domicilio della parte debole[20], accolta da una stratificata giurisprudenza italiana ed europea in materia di foro del consumatore[21], è stata ora recepita integralmente nel diritto dei consumatori francese – art. L. 141-5 Code de la Consommation[22]a conferma della convergenza delle esigenze protettive alla base delle scelte regolatorie.
Ancòra sul piano processuale, l’equiparazione delle due figure è stata alla base della decisione delle Sezioni unite della Cassazione italiana in materia di private enforcement, che legittima i consumatori a far valere la nullità dell’accordo collusivo e a domandare il risarcimento del danno c.d. a valle, ex art. 2043 c.c.[23]. È di particolare interesse sottolineare che la motivazione della sentenza assimila assicurato e consumatore, dal momento che i consumatori ai quali viene accordata la legittimazione ad agire erano assicurati.
È sul piano sostanziale e dottrinale, però, che il tema è stato particolarmente dibattuto, con specifico riferimento all’inserimento di clausole abusive nei contratti di assicurazione (analogo a quello che si era posto in Italia negli ambienti finanziari relativamente alla differenziazione tra cliente della banca e consumatore)[24].
La tendenza ad individuare un’identità di fondamento delle due discipline (tutela del contraente debole)[25], cui faceva da pendant l’ambulatorietà delle tecniche di tutela, quali ad esempio le norme sulla trasparenza[26], unitamente alla circostanza per cui il dibattito sull’effettiva ampiezza della nozione di consumatore sembra giunto, grazie agli apporti della giurisprudenza[27] e dei legislatori[28] (anche laddove si erano dimostrati più recalcitranti[29] all’accoglimento positivo della nozione[30]), ad uno stato di elaborazione piuttosto matura[31] – il consumatore è la persona fisica che agisce a scopi privati – dischiude nuove prospettive di analisi alla possibile sovrapponibilità tra consumatore e assicurato, con la revisione in chiave critica di alcuni aspetti pacifici.
Muovendo dunque dai risultati delle punte più avanzate della dottrina europea, va ravvisata, nel rifiuto di ricorrere ad aggregazioni comprendenti soggetti che in realtà configurano gruppi eterogenei[32] (a sua volta è frutto delle riflessioni su come il diritto debba trattare le differenze per evitare il rischio che la neutralità divenga ingiustizia), una proliferazione di sottocategorie di consumatori (new generation consumer rights).
Il consumatore, concetto di cui era segnalata da tempo la portata espansiva[33], diviene dunque una categoria ampia, declinata al plurale, subendo una frammentazione che conduce al passaggio dal consumatore ai consumatori.
Questa impostazione si riflette direttamente sulla nozione di assicurato consumatore che, a sua volta, non sarà un concetto omogeneo né composto da un’unica categoria di consumatori, ma si dovrà ravvisare in una pluralità di assicurati consumatori che varia in base alla protezione utilizzata dal legislatore[34].
Anche nel diritto delle assicurazioni, dunque, così come in quello dei consumatori e in quello dei mercati finanziari, si manifesta l’esigenza di graduare e differenziare la protezione del soggetto debole tramite criteri sostanziali e non solo formali (importando la bipartizione tradizionalmente accolta nel diritto bancario tra investitori professionali e non professionali, operatori qualificati e non qualificati).
La protezione viene graduata fino ad essere esclusa in base alle caratteristiche soggettive dei contraenti (meccanismo recepito normativamente anche dalla Direttiva Mifid[35]) sul presupposto dell’incongruenza di una normativa che accorda protezione indistintamente a qualunque soggetto reputato astrattamente debole. Tale impostazione segna l’abbandono del «rigido criterio di individuazione del soggetto debole»[36] in luogo della valutazione della concreta situazione in cui il destinatario delle norme di protezione si trova, recepita normativamente nell’art. 183, comma 3 Cod. ass. [37].
È di tutta evidenza che il limite di siffatto criterio ricostruttivo consiste nell’adottare un parametro che appare, alternativamente, eccessivamente generico o eccessivamente casistico (condividendo le medesime critiche in cui era incorsa la teoria della compétence professionelle elaborata in ambienti francesi). È dunque necessario individuare degli indicatori attendibili tramite cui effettuare le distinzioni.

  1. Le recenti riforme e rilievi critici.

Le conferme normative della configurabilità del consumatore assicurato vengono, da ultimo, dal legislatore francese che con loi de la consommation detta una pluralità di disposizioni destinate all’assicurato che agisca per scopi privati, le quali, costituendo rimedi concessi in ragione dell’asimmetria e dello squilibrio contrattuale, introducono dunque nel Code des Assurances disposizioni riservate esclusivamente ai consumatori (in particolare, della multi-assicurazione e della résiliation infra-annuelle).
Anteriormente alla riforma Hamon, al di fuori di quattro articoli[38] non esisteva alcun richiamo al consumatore nel Code des assurances, nel quale rilevavano esclusivamente gli assicurati, intesi quale categoria unitaria in ragione dell’esposizione al rischio d’insolvenza dell’assicuratore (portato dell’impostazione pubblicistica della regolazione assicurativa).
Nel nuovo blocco di disposizioni menzionato viene introdotta rilevanza normativa agli interessi consumeristici nell’ambito del rapporto di assicurazione.
Ad esempio, nei contratti di multi-assurances, ovvero contratti di assicurazione accessori ad un bene o alla fornitura di un servizio (in cui dunque si rinviene una pluralità di assicuratori rispetto ad un’identità di rischi), l’assicurato rischiava di subire il costo di una duplicazione di rapporti dai quali, in virtù delle regole generali, non avrebbe potuto svincolarsi, non essendo il cumulo considerato causa di scioglimento dal contratto. Il nuovo art. L.112-10 Code des assurances introduce una deroga alla regola generale, consentendo (solo) al consumatore la facoltà di recedere dal contratto collegato, a condizione che la copertura dei rischi sia garantita da altro contratto.

Note

18.  P. Corrias, op. cit., pag. 1749; La Torre, Contratti di assicurazione e tutela del consumatore, in Ass., 1996, I, 151.

19.  Loi del 2 gennaio 1902, attraverso la quale il legislatore aveva inteso contrastare la prassi delle compagnie di assicurazione di radicare le controversie nel luogo della propria sede sociale.

20.  Sul rapporto fra criteri di giurisdizione e diritto di difesa M. De Cristofaro, Il foro delle obbligazioni, Torino, 1999, p. 246 e 254-5.

21.  La scelta del foro viene considerato strumento di garanzia e di riequilibrio delle posizioni asimmetriche: Océano, punto 27; e ancora C-96/00, Gabriel, punto 39; C-27/02 Engler, punto 39; C-89/91, del  19 gennaio 1993, Shearson Lehmann Hutton Inc., punto 18; C-180/06, p. 41 Ilsinger, v. anche sentenza Pammer, p. 57. In Italia Cass., 8 febbraio 2012, n. 1875, in I contratti, 2012, con nota di Paglietti.

22.  Introdotto dall’art. 24, legge n° 2009-526, del 12 maggio 2009, di simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.

23.  Cass. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207, in Foro it., 2005, I, 1014 (confermata dalla Cass., 12 febbraio 2008, n. 697).

24.  A. Di Majo, I contratti bancari e finanziari dopo la legge sulle clausole vessatorie, in Clausole “vessatorie” e “abusive” (Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore), cit., spec. 244-246, 248.

25.  P. Corrias, op. cit., p. 1751; A.D. Candian, Contratto di assicurazione e clausole vessatorie, I, Lineamenti generali, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori: commentario agli articoli 1469-bis-1469-sexies del Codice civile, a cura di Guido Alpa e Salvatore Patti, II, Milano, 1997, p. 988 ss.

26.  Lo stesso modello di ragionamento e i medesimi problemi di sovrapposizione di disciplina si erano posti all’attenzione della dottrina con riguardo ai contratti bancari: sulle regole sulla trasparenza bancaria quale categoria di norme ascrivibili a quelle dedicate alla tutela del contraente debole: P. Rescigno, “Trasparenza” bancaria e diritto “comune” dei contratti, in Banca borsa tit. cred., 1990, I, p. 301. Cfr. le analitiche osservazioni di G. Carriero, sub Commento all’art. 3, in Codice delle assicurazioni private, a cura di Giuseppe Leonardo Carriero e Albina Candian, Esi. Napoli, 2013, p. 21 ss.

27.  In Europa v. CGCE, 3 luglio 1997, causa C-269/95, in Nuova giur. civ. comm, 1998, I, p. 344 ss, con nota di Rinaldi, Non è qualificabile come consumatore chi acquista beni per l’esercizio futuro di una attività di impresa; CGCE, 22 novembre 2001, cause riunite C-541/99 e C-542/99, Cape, in Racc., 2001, p. 9049 ss., punti da 15 a 17; CGCE sentenza 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, in Racc., 2002, p. 1699 ss., punti 24-26 e 27; e sentenza del 5 febbraio 2004, C-18/02, Gabriel, in Racc., 2004, p. 1417, punto 26.
In Italia v. le pronunce della Corte costituzionale: C. cost., 30 giugno 1999, n. 282, in Foro it., 1999, I, c. 3118 ss., con nota di Palmieri, L’ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli strumenti di riequilibrio contrattuale; C. cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, c. 332 ss. con note di A. Palmieri, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità della legge: il diritto privato europeo conquista la Corte costituzionale, e A. Plaia, Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità.

28.  Art. 2, par. 1, Dir CE 2011/83 del 25 ottobre 2011; in Italia, v. art. 3, comma 1, lett. A, Cod. Cons.

29.  H. Aubry, L’influence de droit communitaire sur le droit français des contrats, Presses universitaire d’Aix Marseille, prefazione di A. Ghozi, 2002, p. 33.

30.  In Francia, cfr. art. préliminaire del Code de la consommation introdotto dalla Loi del 17 marzo 2014, detta loi de la consommation.

31.  Hondius, The Notion of Consumer: European Union vs. Member States, 28 Sydn. Law Rev., 2006, p. 93 ss.; Schuller, The Definition of Consumers in EU Consumer Law, in European Consumer Protection: theory and practice, a cura di James Devenney e Mel Kenny, Cambridge, 2012, p. 123 ss.

32.  Già, con lungimiranza, H.W. Micklitz, De la nécessité d’une nouvelle conception pour le développement du droit de la consommation dans la Communauté européenne, in Mélanges en l’honneur de Jean Calais-Auloy, Paris, 2004, p. 725 ss.

33.  J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, in RTD Civ., 1994, p. 239 ss.

34.  Su questa medesima linea autori di estrazioni e formazioni differenti: L. Mayaux, À la recherche du consommateur d’assurance, in Rev. gén. droit ass., 2014, p. 296; e P. Corrias, op. cit., p. 1753.

35.  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, Markets in Financial Instruments Directive.

36.  P. Corrias, op. cit., p. 1755.

37.  Sulla previsione v. il commento di S. Nitti, Commento sub art. 183, in Codice delle assicurazioni private, a cura di Giuseppe  Carriero e Albina Candian, cit., p. 786, spec. 795 ss.
L’esistenza di una tutela differenziata in rapporto a diverse categorie di assicurati è già stata individuata da G. Carriero, Mifid, attività assicurativa, autorità di vigilanza, in Dir. banca merc. fin., 2008, p. 431 ss., ora in Scritti di diritto dell’economia, Milano, 2010, p. 285, spec. 297 ss.

38.  V. inoltre art. L. 322-15, R. 250-1 et R. 431-5 Code des assurances.

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