La debolezza contrattuale dell’assicurato

1. L’assicurato come contraente debole. 2. Cumulo di discipline e criteri di risoluzione. 3. Il tipo assicurato-consumatore. 4. Le recenti riforme e rilievi critici.

  1. L’assicurato come contraente debole.

Il concetto di debolezza contrattuale può essere declinato in due sensi principali, il primo come fil rouge comune agli interventi avvenuti nel nostro ordinamento e in quello francese (utile metro di paragone alla luce della recente riforma legislativa che ha interessato il droit de la consommation negli interventi volti ad approntare una disciplina efficiente e correggere i fallimenti del mercato); il secondo quale criterio ricostruttivo, nel tentativo di verificare se esista uno statuto generale del consumatore assicurato[1] o, quanto meno, una sovrapponibilità tra le due figure[2].
Il tema sottende la questione, nota e dibattuta, se l’assicurato sia parte debole in senso consumeristico e possa dunque giovarsi delle relative tutele, quesito che implica a sua volta l’interrogativo – più ampio e per questo non affrontabile nei ristretti limiti del presente lavoro – se il contraente debole sia un paradigma conoscitivo e se il consumatore sia un tipo normativo[3].
Il tema dell’ampiezza della figura di consumatore, nel senso della sua sovrapponibilità ad altre figure di contraenti deboli, e dunque della possibile estensione della disciplina consumeristica anche ad àmbiti che non le sono propri[4], rappresenta uno dei punti dolenti delle dottrine consumeristiche in materia di delimitazione soggettiva, le quali risentono, a livello sistematico, dell’assenza di un principio generale di tutela della parte debole[5], e a livello politico delle tendenze a rinvenire il fondamento della disciplina del consumatore nelle teorie economiche neo-classiche ovvero in quelle neo-istituzionali[6].
In materia assicurativa la questione risulta particolarmente cruciale dal momento che tra il coacervo di norme, caratterizzate ad un elevato tasso di difformità tra loro, che regolano la materia si verificano fenomeni di cumulo.
Per l’impostazione tradizionale, infatti, se per un verso la disciplina speciale dettata per il contratto di assicurazione trova la propria ragion d’essere nella tutela dell’interesse pubblico sotteso al contratto medesimo e la tutela dell’assicurato viene accordata a protezione dal rischio d’insolvenza dell’assicuratore, per altro verso è pacificamente riconosciuto che il diritto dei consumatori accordi un regime protettivo in ragione dello squilibrio e dell’asimmetria di poteri tra le parti.
Tale difformità di ratio, che ha costituito l’argomento decisivo a sostegno della negazione di qualunque interferenza tra i due corpi di norme, è stata tuttavia smentita dalla progressiva attenzione del diritto delle assicurazioni alla debolezza contrattuale dell’assicurato e dai riscontri della prassi che evidenziava numerose ipotesi in cui un contraente (quello debole) assommava in sé tanto la qualifica giuridica di assicurato che di consumatore[7].
Questa dicotomia tra specialità e sovrapponibilità costituisce dunque l’oggetto delle pagine che seguiranno, che indagheranno se la composizione di tale apparente contraddizione conduca all’elaborazione dello statuto di assicurato-consumatore e, poi, su quali siano le sue caratteristiche.
Il problema, dunque, della possibile o parziale coincidenza delle due figure riguarda, da un lato, il problematico atteggiarsi dei rapporti tra discipline di settore (che non può essere sorretto dal criterio generale che lex speciali derogat generalis); dall’altro se il consumatore-assicurato costituisca un nuovo paradigma soggettivo.

  1. Cumulo di discipline e criteri di risoluzione.

Come noto, sia il sistema francese che quello italiano sono dotati di codificazioni apposite dedicate tanto ai contratti di consumo che a quelli assicurativi.
Posto dunque che ad entrambe le figure (consumatore ed assicurato) è stato consacrato un codice il quale, in quanto tale, ambirebbe ad esaurire in sé la disciplina dei rapporti che è volto a regolare, va preliminarmente sottolineata l’inesistenza sul piano positivo dell’espressione “assicurato consumatore”, giacché, data la vocazione settoriale di tali codici, quello consumeristico è rivolto solo al consumatore e quello assicurativo solo all’assicurato.
Tuttavia, la previsione di norme volte a rafforzare la protezione dell’assicurato quale parte debole, hanno indotto alla presa di coscienza che né il diritto dei consumatori si esaurisca nel codice del consumo, né quello delle assicurazioni nel codice delle assicurazioni. Al contrario, la continua emersione d’istanze consumeristiche nel contratto assicurativo si è tradotta nell’interrogativo se il diritto delle assicurazioni sia un diritto consumerista (attuale soprattutto in ambienti transalpini a seguito della recente loi Hamon)[8].
Un primo punto fermo del dibattito può essere individuato nell’affermazione condivisa che se l’assicurato presenta le caratteristiche normative del consumatore, può beneficiare di entrambe le normative protezionistiche[9], in particolare della protezione dalle clausole abusive[10]. Tuttavia tale concorrenza – giustificata in Italia dagli artt. artt. 127, comma 1, e 135, comma 1, cod. cons.[11] –pone dei problemi di raccordo non tanto quando sia cumulativa, ma alternativa, ossia nell’ipotesi le differenti disposizioni confliggano tra loro; in quest’ultimo caso, si ritiene debba prevalere la disposizione per la quale il beneficiario espliciti la preferenza, oppure, in mancanza, che sia il giudice a decidere quale disposizione sia più favorevole per il soggetto debole[12].
Questa impostazione segna anche l’abbandono delle teorie a favore di un rigido criterio gerarchico tra i due codici (in cui a prevalere fosse quello delle assicurazioni[13]) il cui corollario era che il consumatore d’assicurazione fosse in primo luogo un assicurato e solo successivamente un consumatore[14].

  1. Il tipo assicurato-consumatore.

Ad uno stadio iniziale delle riflessioni la configurabilità dell’assicurato consumatore presentava ampi margini di incertezza, in primo luogo a causa del policentrismo della nozione di consumatore[15] (che, in assenza di un preciso indirizzo normativo, nonché di indicazioni univoche tanto della giurisprudenza pratica che di quella teorica[16], è stata lungamente dibattuta[17]) e, in secondo luogo, a causa della menzionata difformità di ratio tra le due discipline.

La questione veniva risolta nei termini della minor ampiezza della nozione di consumatore rispetto a quella di assicurato, l’assicurato essendo qualunque controparte dell’impresa assicurativa, al contrario del consumatore che non è qualunque controparte del professionista[18].
Tuttavia la coesistenza e la – possibile – sovrapposizione tra le due normazioni rimaneva un fenomeno oggettivamente verificabile tanto sul piano processuale che su quello sostanziale, divenendo paradigma di quelle ipotesi di scollamento tra mondo reale e mondo giuridico, la cui contraddizione andava sciolta.
Sul piano processuale la previsione del c.d. foro dell’assicurato (vigente in Francia sin dal 1902[19] e oggi con l’art. L. 114-1 Code des assurances), sottendente un favor verso meccanismi che consentono di trasportare il luogo della lite nel domicilio della parte debole[20], accolta da una stratificata giurisprudenza italiana ed europea in materia di foro del consumatore[21], è stata ora recepita integralmente nel diritto dei consumatori francese – art. L. 141-5 Code de la Consommation[22]a conferma della convergenza delle esigenze protettive alla base delle scelte regolatorie.
Ancòra sul piano processuale, l’equiparazione delle due figure è stata alla base della decisione delle Sezioni unite della Cassazione italiana in materia di private enforcement, che legittima i consumatori a far valere la nullità dell’accordo collusivo e a domandare il risarcimento del danno c.d. a valle, ex art. 2043 c.c.[23]. È di particolare interesse sottolineare che la motivazione della sentenza assimila assicurato e consumatore, dal momento che i consumatori ai quali viene accordata la legittimazione ad agire erano assicurati.
È sul piano sostanziale e dottrinale, però, che il tema è stato particolarmente dibattuto, con specifico riferimento all’inserimento di clausole abusive nei contratti di assicurazione (analogo a quello che si era posto in Italia negli ambienti finanziari relativamente alla differenziazione tra cliente della banca e consumatore)[24].
La tendenza ad individuare un’identità di fondamento delle due discipline (tutela del contraente debole)[25], cui faceva da pendant l’ambulatorietà delle tecniche di tutela, quali ad esempio le norme sulla trasparenza[26], unitamente alla circostanza per cui il dibattito sull’effettiva ampiezza della nozione di consumatore sembra giunto, grazie agli apporti della giurisprudenza[27] e dei legislatori[28] (anche laddove si erano dimostrati più recalcitranti[29] all’accoglimento positivo della nozione[30]), ad uno stato di elaborazione piuttosto matura[31] – il consumatore è la persona fisica che agisce a scopi privati – dischiude nuove prospettive di analisi alla possibile sovrapponibilità tra consumatore e assicurato, con la revisione in chiave critica di alcuni aspetti pacifici.
Muovendo dunque dai risultati delle punte più avanzate della dottrina europea, va ravvisata, nel rifiuto di ricorrere ad aggregazioni comprendenti soggetti che in realtà configurano gruppi eterogenei[32] (a sua volta è frutto delle riflessioni su come il diritto debba trattare le differenze per evitare il rischio che la neutralità divenga ingiustizia), una proliferazione di sottocategorie di consumatori (new generation consumer rights).
Il consumatore, concetto di cui era segnalata da tempo la portata espansiva[33], diviene dunque una categoria ampia, declinata al plurale, subendo una frammentazione che conduce al passaggio dal consumatore ai consumatori.
Questa impostazione si riflette direttamente sulla nozione di assicurato consumatore che, a sua volta, non sarà un concetto omogeneo né composto da un’unica categoria di consumatori, ma si dovrà ravvisare in una pluralità di assicurati consumatori che varia in base alla protezione utilizzata dal legislatore[34].
Anche nel diritto delle assicurazioni, dunque, così come in quello dei consumatori e in quello dei mercati finanziari, si manifesta l’esigenza di graduare e differenziare la protezione del soggetto debole tramite criteri sostanziali e non solo formali (importando la bipartizione tradizionalmente accolta nel diritto bancario tra investitori professionali e non professionali, operatori qualificati e non qualificati).
La protezione viene graduata fino ad essere esclusa in base alle caratteristiche soggettive dei contraenti (meccanismo recepito normativamente anche dalla Direttiva Mifid[35]) sul presupposto dell’incongruenza di una normativa che accorda protezione indistintamente a qualunque soggetto reputato astrattamente debole. Tale impostazione segna l’abbandono del «rigido criterio di individuazione del soggetto debole»[36] in luogo della valutazione della concreta situazione in cui il destinatario delle norme di protezione si trova, recepita normativamente nell’art. 183, comma 3 Cod. ass. [37].
È di tutta evidenza che il limite di siffatto criterio ricostruttivo consiste nell’adottare un parametro che appare, alternativamente, eccessivamente generico o eccessivamente casistico (condividendo le medesime critiche in cui era incorsa la teoria della compétence professionelle elaborata in ambienti francesi). È dunque necessario individuare degli indicatori attendibili tramite cui effettuare le distinzioni.

  1. Le recenti riforme e rilievi critici.

Le conferme normative della configurabilità del consumatore assicurato vengono, da ultimo, dal legislatore francese che con loi de la consommation detta una pluralità di disposizioni destinate all’assicurato che agisca per scopi privati, le quali, costituendo rimedi concessi in ragione dell’asimmetria e dello squilibrio contrattuale, introducono dunque nel Code des Assurances disposizioni riservate esclusivamente ai consumatori (in particolare, della multi-assicurazione e della résiliation infra-annuelle).
Anteriormente alla riforma Hamon, al di fuori di quattro articoli[38] non esisteva alcun richiamo al consumatore nel Code des assurances, nel quale rilevavano esclusivamente gli assicurati, intesi quale categoria unitaria in ragione dell’esposizione al rischio d’insolvenza dell’assicuratore (portato dell’impostazione pubblicistica della regolazione assicurativa).
Nel nuovo blocco di disposizioni menzionato viene introdotta rilevanza normativa agli interessi consumeristici nell’ambito del rapporto di assicurazione.
Ad esempio, nei contratti di multi-assurances, ovvero contratti di assicurazione accessori ad un bene o alla fornitura di un servizio (in cui dunque si rinviene una pluralità di assicuratori rispetto ad un’identità di rischi), l’assicurato rischiava di subire il costo di una duplicazione di rapporti dai quali, in virtù delle regole generali, non avrebbe potuto svincolarsi, non essendo il cumulo considerato causa di scioglimento dal contratto. Il nuovo art. L.112-10 Code des assurances introduce una deroga alla regola generale, consentendo (solo) al consumatore la facoltà di recedere dal contratto collegato, a condizione che la copertura dei rischi sia garantita da altro contratto.

Un’altra misura riservata agli assicurati che assommino la veste giuridica di consumatore è quella volta a facilitare la risoluzione dei contratti di assicurazione tacitamente rinnovabili: la tradizionale résiliation riconosciuta al consumatore era solo périodique (art. L. 113-12 Code des assurances) poteva cioè essere esercitata annualmente, alla scadenza del contratto, non consentendo all’assicurato di svincolarsi rapidamente dal contratto. Il nuovo art. L.113-15-2 introduce ora una résiliation infra-annuelle – la cui giustificazione dogmatica viene individuata nella necessità di stimolare la concorrenza nel settore assicurativo – in virtù della quale l’assicurato consumatore può risolvere il contratto in qualunque momento, senza spese né penalità, una volta decorso un anno dalla sottoscrizione[39].
In conclusione, la figura dell’assicurato consumatore, lungi dall’indurre a stabilire un rigido ordine di preferenza tra i codici, costituisce un paradigma cognitivo all’interno dell’ampia e frammentata categoria dei consumatori. Una volta, cioè, riconosciuto che l’assicurato assomma in sé le caratteristiche della fisicità e dello scopo privato, ad esso potrà essere accordata anche la veste di consumatore. La tutela che ne deriva non è tuttavia monolitica ma a géometrie variable[40], graduata in base alla constatazione dell’effettiva situazione delle parti. Tale condivisibile soluzione va tuttavia raccordata con il principio che l’attuale contesto normativo, tanto interno che europeo, affonda le proprie basi nel principio della libertà e dell’autonomia contrattuale, tale per cui qualunque contratto squilibrato che non rientri nell’ambito di tutela della disciplina consumeristica sarà valido ed efficace. Il tema implicherebbe un confronto sul valore dell’autonomia contrattuale e del paternalismo legislativo, dividendosi tra chi sostiene che la monarchia dell’assoluta libertà contrattuale sia dannosa e che il paradigma della libertà contrattuale non sia l’unico a dover essere seriamente considerato, servendo anche quello della necessaria protezione della parte debole e chi obietta che la libertà contrattuale sia eccessivamente sacrificata e che vada riabilitata[41]. Qualora, dunque, la persona fisica contragga a scopi privati un contratto di assicurazione potrà beneficiare delle tutele consumeristiche, tanto sostanziali (trasparenza e obblighi informativi) quanto processuali (primo fra tutti, dunque, si dovrebbe rinvenire l’esistenza del foro dell’assicurato-consumatore).

*Relazione, rivisitata e corredata da note bibliografiche, svolta in occasione della presentazione del Codice delle assicurazioni private, a cura di Giuseppe  Carriero e Albina Candian, Esi, Napoli, 2014, che ha avuto luogo presso la Consap il 9 luglio 2014.

Note

1.  L’incertezza della categoria emerge anche dalle oscillazioni nell’utilizzo dell’espressione: si discorre infatti di assicurato-consumatore (P. Corrias, La disciplina del contratto di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Studi in onore di Nicolò Lipari, I, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 543-583 (anche in Resp. civ. prev., 2007, 1749 ss.) o di consommateur d’assurances (L. Mayaux, À la recherche du consommateur d’assurance, in Revue gén. droit ass., 2014, p. 296).

2.  Il tema della possibile sovrapposizione di due regimi protettivi era emerso nella dottrina italiana già con riguardo ai contratti bancari: cfr. Ad. Di Majo, I contratti bancari e finanziari dopo la legge sulle clausole vessatorie, in Clausole “vessatorie” e “abusive” (Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore), a cura di Ugo Ruffolo, Milano, 1997, 238 ss., spec. 244-246, 248 s.

3.  F. Denozza, Aggregazioni arbitrarie v. “tipi” protetti: la nozione di benessere dei consumatori decostruita, in Giur. comm., 2009, I, p. 1059 ss.
Anche se, come noto, il tema del contraente debole costituisce oggetto classico di riflessione nella nostra tradizione giuridica, tanto da indurre il legislatore del ‘42 a recepirlo (primo fra i legislatori moderni) nel codice civile: G. Gorla, Condizioni generali di contratto e contratti conclusi mediante moduli o formulari, in Riv. dir. comm., 1963, 127; in Francia, secondo questa prospettiva, v. C. Noblot, La qualité du contractant comme critère légal de protection: essai de méthodologie législative, prefazione di F. Labarthe, LGDJ, 2002, p. 222.

4.  Si pensi al dibattito intorno alla possibile assimilazione tra consumatore e condominio, rispetto al quale l’Arbitro bancario e finanziario (Collegio di coordinamento, n. 3501 del 26 ottobre 2012) ha assunto posizioni di segno opposto a quelle della Corte di cassazione, alimentando un acceso confronto: sul punto v. le ampie riflessioni di M.R. Maugeri, Il credito ai consumatori: i rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti, Milano, 2013, 6 ss.

5.  Vettori, Introduzione, in Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, Cedam, 1999, XXII.

6.  A. Zoppini, Appunti in tema di rapporti tra tutele civilistiche e disciplina della vigilanza bancaria, in Banca borsa tit. cred., 2012, p. 26 ss.

7.  L. Mayaux, À la recherche du consommateur d’assurance, cit., 2014, p. 297.

8.  Interrogativo che costituisce il titolo del saggio di L. Mayaux, Le droit des assurances est-il consumériste?  in Les grandes questions du droit des assurances, 2011, LGDJ, Paris, n° 346 et s., spéc., n° 347.

9.  P. Corrias, op. cit., p. 1749.

10.  v. ora CGCE, sentenza del, C-484/08, Caja de Ahorros.

11.  P. Corrias, op. cit., p. 1748.

12.  G. Lener, Le clausole abusive nei contratti del mercato finanziario, in I contratti del mercato finanziario, a cura di Enrico Gabrielli e Raffaele Lener, in Tratt. dei contr., diretto da Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli, II, 1, Torino, 2004, 133 ss.

13.  Le ricostruzioni poggiavano sulla formulazione del Code des assurances, il quale, nell’unico articolo dedicato alle interferenze tra le due figure stabiliva il primato del codice assicurativo, lasciando che quello dei consumi subentrasse solo residualmente.

14.  Si richiamava in questo caso la figura «du millefeuille : une couche de consommation s’ajoute à la couche d’assurance de base»: L. Mayaux, Les grandes questions du droit des assurances, 2011, LGDJ, Paris, n° 367.
In Italia cfr. A. Di Amato, Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato. Commento sub artt. 182-17, in Amorosino e Desiderio (a cura di), Il nuovo Codice delle assicurazioni. Commento sistematico, Giuffrè, 2006, p. 371-373.

15.  Il tema della differente accezione con cui intendere il consumatore (se nozione formale e ristretta ovvero sostanziale e ampia) ritorna, al di là delle specificità dei singoli ordinamenti, in tutte le legislazioni (per alcuni ragguagli fondamentali cfr. F. Macario, La nozione giuridica di consumatore nel dibattito dottrinale e nella giurisprudenza nazionale, comunitaria e della Corte costituzionale, in Obbl. contr., 2006, p. 872, spec. 876 ss.; D. Mazeaud, Droit commun et droit de la consommation. Nouvelles frontières, in Dalloz, 2004, p. 697; V. Mak, Review of the Consumer Acquis: Towards Maximun Harmonization?, in 17 Eur. Rev. Priv. Law, 2009, p. 55, spec. 58).

16.  Questi problemi, lungi dall’essere meramente nominalistici, vengono in rilievo in numerose ipotesi pratiche, si pensi alle polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale, che costituiscono una delle fattispecie più diffuse, e che spingono l’interprete a domandarsi se possa ravvisarsi una equiparazione tra persona fisica e consumatore (tale per cui l’avvocato o il notaio che si trovino in situazione di debolezza sarebbero tutelati maggiormente dell’ente collettivo; ovvero, pur godendo di maggiori competenze scientifiche, siano beneficiari della medesima tutela dell’ingegnere o del medico) (P. Corrias, op. cit., 1753).
La rilevanza della distinzione emerge con particolare evidenza anche in materia di accordi processuali (convenzioni volte a regolare «l’imputation légale du risque de preuve»: V. Depadt-Sebag, Les conventions sur la preuve, in La preuve, 2004, a cura di C. Puigelier, Paris, p. 13, spec. 19), che nel diritto delle assicurazioni svolgono un ruolo fondamentale nella ripartizione del rischio tra assicurato e assicuratore.

17.  S. Weatherill, Consumer Policy, in The Evolution of EU Law, edited by P. Craig e G. De Burca, Oxford, 1999, p.

18.  P. Corrias, op. cit., pag. 1749; La Torre, Contratti di assicurazione e tutela del consumatore, in Ass., 1996, I, 151.

19.  Loi del 2 gennaio 1902, attraverso la quale il legislatore aveva inteso contrastare la prassi delle compagnie di assicurazione di radicare le controversie nel luogo della propria sede sociale.

20.  Sul rapporto fra criteri di giurisdizione e diritto di difesa M. De Cristofaro, Il foro delle obbligazioni, Torino, 1999, p. 246 e 254-5.

21.  La scelta del foro viene considerato strumento di garanzia e di riequilibrio delle posizioni asimmetriche: Océano, punto 27; e ancora C-96/00, Gabriel, punto 39; C-27/02 Engler, punto 39; C-89/91, del  19 gennaio 1993, Shearson Lehmann Hutton Inc., punto 18; C-180/06, p. 41 Ilsinger, v. anche sentenza Pammer, p. 57. In Italia Cass., 8 febbraio 2012, n. 1875, in I contratti, 2012, con nota di Paglietti.

22.  Introdotto dall’art. 24, legge n° 2009-526, del 12 maggio 2009, di simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures.

23.  Cass. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207, in Foro it., 2005, I, 1014 (confermata dalla Cass., 12 febbraio 2008, n. 697).

24.  A. Di Majo, I contratti bancari e finanziari dopo la legge sulle clausole vessatorie, in Clausole “vessatorie” e “abusive” (Gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col consumatore), cit., spec. 244-246, 248.

25.  P. Corrias, op. cit., p. 1751; A.D. Candian, Contratto di assicurazione e clausole vessatorie, I, Lineamenti generali, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori: commentario agli articoli 1469-bis-1469-sexies del Codice civile, a cura di Guido Alpa e Salvatore Patti, II, Milano, 1997, p. 988 ss.

26.  Lo stesso modello di ragionamento e i medesimi problemi di sovrapposizione di disciplina si erano posti all’attenzione della dottrina con riguardo ai contratti bancari: sulle regole sulla trasparenza bancaria quale categoria di norme ascrivibili a quelle dedicate alla tutela del contraente debole: P. Rescigno, “Trasparenza” bancaria e diritto “comune” dei contratti, in Banca borsa tit. cred., 1990, I, p. 301. Cfr. le analitiche osservazioni di G. Carriero, sub Commento all’art. 3, in Codice delle assicurazioni private, a cura di Giuseppe Leonardo Carriero e Albina Candian, Esi. Napoli, 2013, p. 21 ss.

27.  In Europa v. CGCE, 3 luglio 1997, causa C-269/95, in Nuova giur. civ. comm, 1998, I, p. 344 ss, con nota di Rinaldi, Non è qualificabile come consumatore chi acquista beni per l’esercizio futuro di una attività di impresa; CGCE, 22 novembre 2001, cause riunite C-541/99 e C-542/99, Cape, in Racc., 2001, p. 9049 ss., punti da 15 a 17; CGCE sentenza 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, in Racc., 2002, p. 1699 ss., punti 24-26 e 27; e sentenza del 5 febbraio 2004, C-18/02, Gabriel, in Racc., 2004, p. 1417, punto 26.
In Italia v. le pronunce della Corte costituzionale: C. cost., 30 giugno 1999, n. 282, in Foro it., 1999, I, c. 3118 ss., con nota di Palmieri, L’ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli strumenti di riequilibrio contrattuale; C. cost., 22 novembre 2002, n. 469, in Foro it., 2003, I, c. 332 ss. con note di A. Palmieri, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità della legge: il diritto privato europeo conquista la Corte costituzionale, e A. Plaia, Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità.

28.  Art. 2, par. 1, Dir CE 2011/83 del 25 ottobre 2011; in Italia, v. art. 3, comma 1, lett. A, Cod. Cons.

29.  H. Aubry, L’influence de droit communitaire sur le droit français des contrats, Presses universitaire d’Aix Marseille, prefazione di A. Ghozi, 2002, p. 33.

30.  In Francia, cfr. art. préliminaire del Code de la consommation introdotto dalla Loi del 17 marzo 2014, detta loi de la consommation.

31.  Hondius, The Notion of Consumer: European Union vs. Member States, 28 Sydn. Law Rev., 2006, p. 93 ss.; Schuller, The Definition of Consumers in EU Consumer Law, in European Consumer Protection: theory and practice, a cura di James Devenney e Mel Kenny, Cambridge, 2012, p. 123 ss.

32.  Già, con lungimiranza, H.W. Micklitz, De la nécessité d’une nouvelle conception pour le développement du droit de la consommation dans la Communauté européenne, in Mélanges en l’honneur de Jean Calais-Auloy, Paris, 2004, p. 725 ss.

33.  J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, in RTD Civ., 1994, p. 239 ss.

34.  Su questa medesima linea autori di estrazioni e formazioni differenti: L. Mayaux, À la recherche du consommateur d’assurance, in Rev. gén. droit ass., 2014, p. 296; e P. Corrias, op. cit., p. 1753.

35.  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, Markets in Financial Instruments Directive.

36.  P. Corrias, op. cit., p. 1755.

37.  Sulla previsione v. il commento di S. Nitti, Commento sub art. 183, in Codice delle assicurazioni private, a cura di Giuseppe  Carriero e Albina Candian, cit., p. 786, spec. 795 ss.
L’esistenza di una tutela differenziata in rapporto a diverse categorie di assicurati è già stata individuata da G. Carriero, Mifid, attività assicurativa, autorità di vigilanza, in Dir. banca merc. fin., 2008, p. 431 ss., ora in Scritti di diritto dell’economia, Milano, 2010, p. 285, spec. 297 ss.

38.  V. inoltre art. L. 322-15, R. 250-1 et R. 431-5 Code des assurances.

39.  Il decreto attuativo dovrà tuttavia precisare quali tipi di contratti assicurativi saranno coperti dalla disciplina (presumibilmente quelli relativi ad automobili ed abitazioni).

40.  M. Bentin-Liaras, La protection par le droit des assurances, in Rev. gén. droit ass., 2014, p. 300.

41.    T. HARTLIEF, Freedom and Protection in Contemporary Contract Law, in 27 J. Consum. Pol., 2004, p. 253.