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La debolezza contrattuale dell’assicurato

di - 14 Novembre 2014
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Un’altra misura riservata agli assicurati che assommino la veste giuridica di consumatore è quella volta a facilitare la risoluzione dei contratti di assicurazione tacitamente rinnovabili: la tradizionale résiliation riconosciuta al consumatore era solo périodique (art. L. 113-12 Code des assurances) poteva cioè essere esercitata annualmente, alla scadenza del contratto, non consentendo all’assicurato di svincolarsi rapidamente dal contratto. Il nuovo art. L.113-15-2 introduce ora una résiliation infra-annuelle – la cui giustificazione dogmatica viene individuata nella necessità di stimolare la concorrenza nel settore assicurativo – in virtù della quale l’assicurato consumatore può risolvere il contratto in qualunque momento, senza spese né penalità, una volta decorso un anno dalla sottoscrizione[39].
In conclusione, la figura dell’assicurato consumatore, lungi dall’indurre a stabilire un rigido ordine di preferenza tra i codici, costituisce un paradigma cognitivo all’interno dell’ampia e frammentata categoria dei consumatori. Una volta, cioè, riconosciuto che l’assicurato assomma in sé le caratteristiche della fisicità e dello scopo privato, ad esso potrà essere accordata anche la veste di consumatore. La tutela che ne deriva non è tuttavia monolitica ma a géometrie variable[40], graduata in base alla constatazione dell’effettiva situazione delle parti. Tale condivisibile soluzione va tuttavia raccordata con il principio che l’attuale contesto normativo, tanto interno che europeo, affonda le proprie basi nel principio della libertà e dell’autonomia contrattuale, tale per cui qualunque contratto squilibrato che non rientri nell’ambito di tutela della disciplina consumeristica sarà valido ed efficace. Il tema implicherebbe un confronto sul valore dell’autonomia contrattuale e del paternalismo legislativo, dividendosi tra chi sostiene che la monarchia dell’assoluta libertà contrattuale sia dannosa e che il paradigma della libertà contrattuale non sia l’unico a dover essere seriamente considerato, servendo anche quello della necessaria protezione della parte debole e chi obietta che la libertà contrattuale sia eccessivamente sacrificata e che vada riabilitata[41]. Qualora, dunque, la persona fisica contragga a scopi privati un contratto di assicurazione potrà beneficiare delle tutele consumeristiche, tanto sostanziali (trasparenza e obblighi informativi) quanto processuali (primo fra tutti, dunque, si dovrebbe rinvenire l’esistenza del foro dell’assicurato-consumatore).

*Relazione, rivisitata e corredata da note bibliografiche, svolta in occasione della presentazione del Codice delle assicurazioni private, a cura di Giuseppe  Carriero e Albina Candian, Esi, Napoli, 2014, che ha avuto luogo presso la Consap il 9 luglio 2014.

Note

39.  Il decreto attuativo dovrà tuttavia precisare quali tipi di contratti assicurativi saranno coperti dalla disciplina (presumibilmente quelli relativi ad automobili ed abitazioni).

40.  M. Bentin-Liaras, La protection par le droit des assurances, in Rev. gén. droit ass., 2014, p. 300.

41.    T. HARTLIEF, Freedom and Protection in Contemporary Contract Law, in 27 J. Consum. Pol., 2004, p. 253.

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