La sicurezza economica?
Gli Stati membri hanno fatto d’altra parte massiccio ricorso alle possibilità offerte dal Quadro temporaneo. Per cogliere la portata del fenomeno si segnala un rapporto della Commissione, lo State Aid Scoreboard dell’autunno 2010[13], che contiene anche una comparazione di diversi regimi nazionali di aiuti, sia alle imprese finanziarie e bancarie, sia alle imprese non bancarie. Se ne ricava che quasi tutti gli Stati hanno fatto ricorso a strumenti di aiuto nell’ambito del Temporary Framework sotto forma di garanzie, di prestiti, di contributi dietro corresponsione di interessi e addirittura anche di erogazioni dirette a fondo perduto.
Dal rapporto citato risulta che anche lo Stato italiano ha utilizzato questo tipo di strumenti in più occasioni (cinque alla data di ottobre 2010)[14].
Continuando in questo excursus, in aggiunta agli aspetti della stabilità monetaria, finanziaria, e anche in certa misura della stabilità delle imprese, fondamentale sempre nel primo senso di interpretazione del concetto di sicurezza economica appare essere la garanzia del diritto di impresa dei cittadini.
La garanzia del diritto di impresa implica la garanzia di un’effettiva tutela giudiziaria – soprattutto per quanto riguarda la giustizia civile, vista dalle imprese straniere che intendono fare investimenti come un elemento di forte penalizzazione. Per avere un’idea della percezione che il mondo estero ha del sistema di giustizia civile italiano può guardarsi al rapporto di Doing Business per l’Italia relativo al 2011. Si scopre che il ranking attribuito al nostro paese con riferimento alla voce “Enforcing contracts” è pari a 157 (su 183). La durata del processo incide pesantemente sulla posizione in graduatoria. Dalla tabella di comparazione con le “good practice economies” emerge che al 157° posto dell’Italia corrispondono la sesta posizione della Germania, il 23° posto del Regno Unito, il 52° della Spagna[15].
Ma garanzia del diritto di impresa dei cittadini significa anche certezza del quadro normativo: nonostante la tradizione giuridica e legislativa del nostro ordinamento, esso raramente riesce a fornire un riscontro positivo all’esigenza di garanzia e di certezza delle regole che incidono direttamente o indirettamente sulle attività economiche. Questo impedisce il calcolo della convenienza degli investimenti di lungo periodo, che è imprescindibile in un’ottica di sviluppo economico.
In questo contesto, rileva l’emersione dello stato regolatore e l’“erompere” delle autorità di regolazione, anch’esse almeno in parte sottratte all’influenza politica: la presenza di un’autorità terza, sottratta alle spire del circuito politico-rappresentativo, può costituire un elemento che crea presupposti di certezza e stabilità della regolazione che le politiche gestite nel modo più tradizionale non consentono di norma di raggiungere. Proprio la capacità di guardare nel lungo periodo nel dettare le regole è pregio riconosciuto alle autorità indipendenti: un’impresa che intenda investire deve poter confidare in un orizzonte temporale necessariamente lungo, anche al solo fine di valutare la convenienza dell’investimento.
Nel capitolo della garanzia del diritto di impresa rientra da ultimo anche il diritto all’anti-trust: con questa espressione si intende indicare il diritto una competizione onesta e corretta, in un mercato in cui anche l’impresa piccola deve avere la certezza di non essere lasciata in balia delle imprese con posizione dominante o di altre imprese che formano un cartello, che la penalizzi nello sforzo di ingresso sul mercato.
3. Sicurezza economica in senso forte
Per riempire di contenuto la nostra definizione secondo l’ulteriore significato proposto volgiamo lo sguardo alla carta costituzionale, dove si ritrova un considerevole numero di disposizioni che mirano a garantire alle fasce deboli della popolazione la sicurezza come risultato.
Si pensi all’articolo 4 sul diritto al lavoro come diritto fondamentale, all’articolo 31, che prevede misure economiche e provvidenze a favore delle famiglie, all’articolo 32, concernente le cure gratuite agli indigenti, all’articolo 34, che sancisce la gratuità dell’istruzione inferiore e la garanzia di quella superiore attraverso assegni e borse di studio ai capaci e meritevoli, all’articolo 36, il quale pone il principio della retribuzione sufficiente, all’articolo 38, volto a fondare il sistema della sicurezza sociale e della garanzia contro gli infortuni e il sistema pensionistico. In queste norme costituzionali è delineato un modello di Stato sociale.
E’ evidente tuttavia che tra il disegno costituzionale e la realtà delle leggi amministrative si riscontra in molti casi uno iato, uno scollamento particolarmente vistoso in un’epoca caratterizzata dalla carenza di disponibilità finanziarie e dalla conseguente impossibilità di ricorrere ad aumenti della spesa pubblica.
Ciò si verifica in quanto il potere pubblico opera quale attore in un sistema economico in cui è richiesto di informarsi al principio della stabilità ed è pertanto chiamato al rispetto di vincoli assoluti in materia di bilancio e di disavanzo, che, posti ormai a livello comunitario, impediscono ai singoli Stati nazionali di decidere ed attuare in maniera autonoma le proprie politiche di spesa.
E’ interessante notare tuttavia come i germi di uno Stato sociale penetrino gradualmente anche nella costituzione dell’Unione Europea, che non è più solo una “comunità di mercato”. Emblematico in questo senso è il ricorso alla nozione di “coesione economica e sociale”[16], nonché le previsioni in materia di servizi di interesse economico generale[17], i riferimenti a “elevato livello di occupazione[18]”, “protezione sociale”, “miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro[19]”, tutti elementi che lasciano intravedere come l’Europa nel lunghissimo periodo non sarà soltanto del mercato e per il mercato, ma si adopererà per garantire la sicurezza economica in senso forte dei cittadini comunitari.
Note
13. Disponibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1462:FIN:EN:PDF.↑
14. Il Quadro temporaneo è stato attuato in Italia con D.p.c.m. del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (in GU n. 131, 9.6.2009).↑
15. Si veda Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, disponibile all’indirizzo http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ITA.pdf↑