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Riforme costituzionali e principi in tema di sfera pubblica e di interessi privati

di - 1 Agosto 2012
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Prima di porre il problema se sia sufficiente e ammissibile il ricorso alla procedura di revisione costituzionale o non convenga piuttosto fare addirittura appello al popolo, per l’elezione di una nuova assemblea costituente, occorre esaminare i contenuti delle riforme proposte, non per rapportarle a degli schemi di procedimento tirati fuori dagli archivi, ma per valutare la loro reale capacità innovativa e il grado di contraddizione in cui essi si trovino con la logica dei valori che danno un senso all’intero testo della Costituzione vigente. Il problema non è solo di procedura, ma di diritto costituzionale sostanziale, perché non si tratta di affermare che le leggi di revisione costituzionale debbano necessariamente avere un unico oggetto e fare riferimento a un solo articolo della Costituzione, ma di riaprire il discorso sui valori costitutivi dell’ordinamento, sui limiti della garanzia risultante dalla loro scrittura e dalla revisione del testo, per individuare quelli che obbiettivamente possono essere considerati i valori irrinunciabili, condivisi da larghissima parte dell’opinione pubblica. Occorre che il diritto costituzionale si riappropri di quel suo patrimonio culturale, storico, teorico che aveva caratterizzato in Italia il pensiero costituzionale dei secoli passati, mettendo da parte ogni retorica celebrativa e cercando di approfondire piuttosto le ragioni della crisi dei valori costituzionali e del deficit di cultura politica e giuridica che sembra animare gli attuali progetti di riforma dei principi costitutivi dell’ordinamento italiano.
La distinzione tra potere costituente e potestà di revisione costituzionale non rappresenta un valore assoluto, una categoria trascendentale, ma rispecchia difficili equilibri storici che hanno condotto in epoche diverse tra loro a individuare dei limiti alla revisione costituzionale, tenendo presenti le esperienze precedenti la II° guerra mondiale, ma anche considerando che i limiti della revisione costituzionale non possono essere gli stessi in ogni ordinamento giuridico. Ciò non toglie che i costituenti, al momento della scrittura dei testi costituzionali, così come i legislatori che procedono alla revisione della costituzione, debbono dar ragione del perché abbiano proposto una nuova formulazione dei principi costituzionali., soprattutto quando si tratti di modifiche così radicali come quelle che dovrebbero investire le disposizioni in tema di economia o di organizzazione dei poteri statali.
Il diritto costituzionale non è una scienza che possa avvalersi di grossolane semplificazioni, di ripetitive enunciazioni imperative, copiate dalla prima costituzione a portata di sguardo, ma ha bisogno di un humus sul quale attecchire, per cui è fondamentale che lo studio di tale disciplina riesca a tornare ad interrogarsi, col massimo rigore possibile sui problemi di struttura costituzionale che riguardano i contenuti essenziali dell’ordine giuridico. E’ importante che i giuristi, così come tutti i cittadini, siano abituati a riflettere sul fondamento dei principi costituzionali del proprio Paese, proprio in quei momenti della storia nazionale in cui si cerchi, sotto l’apparenza di apportare semplici ritocchi alla macchina della costituzione vigente, come suggerirebbe l’immagine della revisione, di introdurre a ben vedere nel testo di essa mutamenti talmente radicali da far dubitare che non si tratti piuttosto della sostituzione della parte centrale della macchina costituzionale.
Se si parla della Costituzione italiana, é bene rifarsi alla lettera degli art. 138 e 139 Cost., nonché agli art. 71 e 72 Cost., per osservare che nel nostro ordinamento è previsto il rispetto dell’iter legislativo anche per la revisione costituzionale, con l’aggiunta di maggioranze qualificate, oltre che di una doppia approvazione, a intervalli di tempo fissi tra la prima e la seconda, e infine che si possa eventualmente ricorrere a una pronuncia popolare, successiva all’approvazione parlamentare della legge di revisione, qualora non sia stato raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei membri di ciascuna camera. Si può anche ricordare che, in molti ordinamenti costituzionali, è previsto addirittura lo scioglimento delle assemblee che abbiano approvato in prima deliberazione delle proposte di revisione costituzionale, in modo da consentire più adeguati tempi di riflessione e indirettamente una pronuncia del popolo. Le disposizioni costituzionali in tema di procedimento di revisione tendono inoltre a evitare che le riforme del testo costituzionale siano portate a compimento nel silenzio generale, come è avvenuto recentemente in occasione dell’approvazione della legge costituzionale che ha introdotto l’obbligo del pareggio del bilancio statale, perché tutti o quasi tutti i partiti politici si erano messi preventivamente d’accordo con il governo per realizzare tale modifica della costituzione nel modo più rapido possibile e quasi al riparo dall’attenzione dell’opinione pubblica.
Va comunque ancora una volta ribadito che una riflessione sull’istituto della revisione, dal punto di vista del diritto costituzionale, non può limitarsi a considerare i suoi aspetti solo formali e procedimentali e neppure solo i profili dogmatici, che vanno anch’essi necessariamente storicizzati, ma deve riuscire a collegare l’esame di entrambi gli aspetti con quelli storici e valutativi, che riguardano la sostanza dei valori repubblicani che potrebbero rischiare di essere messi in discussione dalle riforme. Il problema, da questo punto di vista, è di assicurare il rispetto sostanziale dei contenuti giuridici, storici e politici della Costituzione, facendo salvo lo spirito di essa e mantenendo in vita un assetto complesso di poteri pubblici funzionali all’esigenza di assicurare lo sviluppo della democrazia.
Le disposizioni costituzionali non hanno tutte lo stesso tipo di contenuto né lo stesso radicamento sociale e il giurista, in particolare, non può considerare i testi costituzionali esclusivamente secondo criteri formali, ispirandosi alla propria assoluta neutralità rispetto ai valori politici. L’esperienza storica dimostra come, anche nelle migliori costituzioni, non siano mancate disposizioni che restavano lettera morta, accanto ad altre che assumevano un’importanza fondamentale nella dinamica dei valori costituzionali e che per realizzare adeguate riforme costituzionali si richiede un impegno di tutta la collettività, una presa di coscienza dei contenuti della nuova cultura costituzionale che si vorrebbe promuovere; del tutto inadeguato appare perciò il ricorso a procedure di rapida approvazione, dirette a tenere, per quanto possibile, l’opinione pubblica all’oscuro degli effettivi contenuti delle riforme. I tempi previsti dalle singole costituzioni per la loro revisione, dovrebbero lasciare alle assemblee parlamentari tutto il modo di riflettere e di discutere sui mutamenti del testo costituzionale, anche al fine di non far perdere alle previsioni costituzionali quella funzione di testimonianza dei valori realmente condivisi dalla collettività. Il diritto costituzionale non è una scienza di tipo manualistico o catechistico e il problema di individuare dei limiti alla potestà di revisione costituzionale deve avere un solido fondamento storico, così come soprattutto storiche e politiche sono le ragioni che si sono fatte valere dai giuristi di molti Paesi europei per evitare autentiche rotture dell’ordine costituzionale presentate nei panni di leggi costituzionali o di revisione costituzionale, da approvare secondo le procedure previste.

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