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Riforme costituzionali e principi in tema di sfera pubblica e di interessi privati

di - 1 Agosto 2012
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1. – La revisione costituzionale e il radicamento culturale delle costituzioni nei valori condivisi. 2. – Considerazioni sulla collocazione delle norme sulla c.d. “costituzione economica” nell’insieme del quadro costituzionale 3. – Il percorso che ha portato nella direzione di una progressiva visione sempre più tecnica e specialistica del diritto costituzionale italiano. 4. – I rischi connessi a un uso scorretto della revisione costituzionale e le vie per riaffermare un’idea di costituzione viva e vitale.

1 – La revisione costituzionale e il radicamento culturale delle costituzioni nei valori condivisi. Le radici del diritto costituzionale affondano nella storia sociale e nella filosofia e non possono identificarsi con le enunciazioni testuali delle singole costituzioni scritte, per quanto i redattori di tali testi possano essere stati abili nel riuscire a esprimere le ragioni che giustificano le formulazioni di principio. Nei testi costituzionali, come è stato detto più volte, trovano testimonianza orientamenti valutativi in tema di principi costitutivi dell’ordine giuridico e sociale, che sono destinati a vivere, nelle collettività nazionali, attraverso tempi diversi, superando difficoltà, ostacoli e perfino momenti di crisi. I valori costituzionali rispecchiano sentimenti, ideologie, aspettative, credenze, che caratterizzano i diversi percorsi storici, giuridici e umani di ciascun Paese, per cui chi studia il significato che assumono le enunciazioni dei testi costituzionali nel corso del tempo, non può prescindere dall’esame della storia sociale, dalla cultura politica, e neppure dalle opinioni più significative manifestate nel periodo considerato. Essi vivono anche nell’opinione pubblica, nella letteratura, nell’arte, nel pensiero filosofico del tempo e perfino nella dogmatica elaborata dalla scienza giuridica, oltre che nella prassi e nella giurisprudenza, senza mai tuttavia identificarsi totalmente con nessuna di queste diverse espressioni dell’esperienza giuridica. Non si può dimenticare infatti che i valori costitutivi rispecchiano esigenze e sentimenti che vivono a un livello più profondo perfino di quanto non sia percepito dagli stessi grandi protagonisti della vita delle istituzioni o dai tecnici della finanza mondiale, anche se tutti costoro sono innegabilmente in possesso di strumenti conoscitivi particolarmente raffinati ed efficaci. Essi hanno radici, come si diceva all’inizio, nella storia nazionale e nel pensiero e nella cultura di tutto un popolo, più che nella specializzazione e nell’impegno professionale di alcuni singoli attori della vita politica e istituzionale e in questo senso si può ben dire di ogni costituzione che si tratta del frutto di un opera collettiva (Cfr. Betti, Giuliani, Capograssi, Häberle).
Tali constatazioni possono indurre a dubitare che un governo o una maggioranza parlamentare più o meno eterogenea siano in grado di proclamare la morte presunta di valori riconosciuti da tutti come base della convivenza, senza aver almeno approfondito sufficientemente le ragioni dell’affievolirsi di tali valori o del loro essere del tutto venuti meno. Analogamente, non sembrano accettabili i tentativi di porre l’opinione pubblica di fronte al fatto compiuto, realizzando con la tecnica dei piccoli ritocchi a un più ampio testo costituito da singole parti di disposizioni costituzionali oggetto di revisione, una nuova formulazione dei valori supremi della Repubblica. Il problema non è un problema che possa essere definito una volta per tutte, stabilendo una misura definitiva, superata la quale la revisione costituzionale si trasformerebbe in esercizio di potere costituente, per il quale si richiederebbero, in ipotesi astratta, altre condizioni storiche e culturali rispetto alla semplice nuova formulazione di una parte del testo. D’altra parte, non si può escludere l’abuso di uno strumento procedurale per perseguire un risultato eversivo dell’intero ordine costituzionale, fino a rompere la continuità con l’ordine costituzionale esistente, come avverrebbe se la procedura di revisione fosse utilizzata per modificare tutto l’insieme dei valori costituzionali attraverso interventi su singole disposizioni. Per rispondere a quesiti giuridici di tal fatta occorrerebbe a mio avviso cambiare strada e tornare verso uno studio più approfondito della storia, della filosofia e della cultura costituzionale, come facevano gli scrittori di diritto costituzionale dell’epoca liberale, quelli che procedevano soprattutto ad interpretare le diverse esperienze giuridiche risalendo ai principi propri di ciascuna di esse. Chi si occupa oggi di diritto costituzionale dovrebbe in particolare tenere conto della crisi dei concetti giuridici tradizionali e tenere presente la delicatezza delle valutazioni che si impongono al costituzionalista, in un momento in cui è in discussione la stessa idea di rappresentanza politica e in cui gli Stati sono chiamati a mantenere i principi essenziali di ciascun ordinamento giuridico, evitando di prendere posizioni di parte e cercando di non perdere di vista quanto è veramente sentito come essenziale per il mantenimento delle rispettive identità sociali, culturali e politiche.
I testi delle costituzioni si scrivono e si modificano attraverso particolari procedure, nell’auspicio di garantire una certa stabilità ad alcuni valori fondamentali, suscettibili anch’essi di trasformazione, mantenendo tuttavia il rispetto della legalità costituzionale, senza esasperare la dipendenza dello sviluppo del diritto costituzionale dalla scrittura dei testi e dalla modifica di essi, cercando di non perdere di vista il fatto che il diritto costituzionale deve la sua vitalità alla condivisione dei valori costituzionali da parte della collettività. Sia la scrittura delle costituzioni che la previsione di un procedimento di revisione di esse assumono in questo quadro una particolare valenza, soprattutto pedagogica e ermeneutica, e svolgono nei fatti anche una funzione di garanzia del mantenimento della continuità dell’ordine costituzionale.

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