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I presupposti giuridici del confronto competitivo nel mercato nazionale delle scommesse: importanti conferme giurisprudenziali al regime autorizzatorio!

di - 13 Febbraio 2009
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Inoltre, la sentenza, richiamando la pronuncia n.334/07 del Consiglio di Stato, ricordava come l’interesse del ricorrente, che intende svolgere attività di intermediazione per conto ed in nome di società estere, è privo di tutela, in quanto la legislazione italiana relega il gioco e la scommessa “a livello di obbligazione naturale, privi di tutela giuridica in caso di mancato adempimento dell’obbligazione da parte del promittente“. L’ordinamento riconosce rilevanza giuridica unicamente a quell’attività di intermediazione “svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato“, infatti, «la riserva allo Stato di tale tipo di attività fa sì che l’unica deroga ammessa a tale principio civilistico riguarda la possibilità che l’attività venga svolta da un soggetto munito di concessione o di autorizzazione rilasciate dalle prescritte Autorità nonché …da un soggetto incaricato dal concessionario o dal titolare dell’autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».

A margine, appare interessante notare il passaggio della sentenza in cui si osserva «..che in alcun modo il ricorrente (…, a quanto risulta dagli atti) ha agito avverso l’eventuale rinnovo delle concessioni rilasciate all’esito dei bandi di gara del 1999…facendo valere la sostanziale esclusione dal mercato di soggetti indebitamente non legittimati…perché costituiti in forma di società di capitali …», pertanto, secondo i giudici è fuori di dubbio «… che non può sopperirsi alla mancanza del titolo richiesto dalla legge assumendo la mera illegittimità del complessivo sistema senza far valere nelle sedi adeguate tale assunta illegittimità instando per la rimozione degli atti eventualmente ostativi; né in mancanza di tale attività può farsi a meno del titolo rendendosi legale l’attività che ne sia sprovvista».

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Giova rammentare che entrambe le pronunce intervengono su controversie sorte in un contesto normativo profondamente diverso da quello attuale, ampiamente innovato dalle disposizioni contenute all’art.38 del DL 223 del 4 luglio 2006.

Il nuovo assetto legislativo ha consentito, in ottemperanza alle richieste di fonte comunitaria, a tutti gli operatori nazionali ed internazionali interessati, in precedenza esclusi, di acquisire, per il tramite di procedure concorsuali, concessioni per l’esercizio dei giochi e delle scommesse, eliminando, in questo modo, qualsiasi ostacolo normativo ed amministrativo all’ingresso di soggetti comunitari nel mercato nazionale[8].

Note

8.  Per effetto delle procedure di gara, indette ai sensi dell’art.38, DL 223/06, sono state aggiudicate 170 nuove concessioni, per un totale di circa 16 mila diritti, tra ippici e sportivi, distribuiti nei cd. negozi e corner.

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