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I presupposti giuridici del confronto competitivo nel mercato nazionale delle scommesse: importanti conferme giurisprudenziali al regime autorizzatorio!

di - 13 Febbraio 2009
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Insomma, un giudizio nel quale i giudici affrontano il thema decidendum della controversia al riparo dal totem abbagliante della tutela della libera concorrenza, che tutto dovrebbe travolgere, anche le più elementari forme di controllo imposte dall’ordinamento a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico[7], principi, va ricordato, che trovano anch’essi pieno riconoscimento nel diritto comunitario, come sancito agli artt. 46 e 55 del Trattato.

D’altronde la stessa Corte di Giustizia ha in più occasioni chiarito che la normativa comunitaria va interpretata nel senso che le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (artt. 43 e 49 Trattato CE) non costituiscono valori assoluti ed inderogabili, ma vanno adeguatamente bilanciati con altri valori di analogo rango e di pari dignità, riconducibili proprio alla sicurezza ed all’ordine pubblico, che ben possono, pertanto, giustificare restrizioni ai predetti principi di libero stabilimento e libera prestazione dei servizi.

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Sulla stessa linea interpretativa, in precedenza, era intervenuta anche la pronuncia del Tar L’Aquila del 4 aprile 2008, n.502, relativa ad una controversia di analogo tenore tra un centro trasmissione dati, operante per conto di un noto bookmaker britannico, e la Questura di Piacenza, per il diniego di autorizzazione ed il divieto di prosecuzione dell’attività di intermediazione nel settore delle scommesse.

Sorprendentemente i giudici abruzzesi, che fino a quel momento avevano recepito le istanze provenienti da operatori privi dei necessari titoli abilitativi all’esercizio delle attività di raccolta delle scommesse, mutavano radicalmente il proprio orientamento confermando la piena legittimità dell’operato del Questore, in ordine al diniego di autorizzazione ed al divieto di svolgimento della predetta attività di intermediazione.

Nello specifico, il Tar Abruzzo, dopo aver compiuto una approfondita ed accurata ricognizione sulla compatibilità della normativa nazionale di settore con il diritto comunitario, anche in ossequio alle interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia, ribadiva l’essenza dell’autorizzazione quale elemento cardine del medesimo sistema concessorio.

Per i giudici amministrativi «nessun rilievo ha la circostanza che il ricorrente agisca quale intermediario della …, primaria società inglese nel campo delle scommesse, che non è parte di questo giudizio né dello specifico rapporto procedimentale con l’Amministrazione dell’Interno che ha opposto il diniego; e in nessun caso …il ricorrente, in forza di un vincolo contrattuale che ha forza di legge unicamente inter partes potrebbe mutuare un eventuale titolo autorizzatorio ipotizzabile in capo alla … ». Sottolineando, altresì, che il bookmaker «..., giova aggiungere, non ha inteso avvalersi del diritto di stabilimento in Italia per lo svolgimento dell’attività e non può pertanto, per interposta persona, in questa sede, lamentarne la lesione».

Note

7.  Materia che trova tutela nella Carta Costituzionale, art.117, comma 2, lett. h).

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