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I presupposti giuridici del confronto competitivo nel mercato nazionale delle scommesse: importanti conferme giurisprudenziali al regime autorizzatorio!

di - 13 Febbraio 2009
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Il tentativo di contestare in toto la legittimità dell’ordinamento nazionale dei giochi e delle scommesse ha trovato, così, nella giurisprudenza interna, ed anche in quella comunitaria, una decisa quanto netta opposizione, pur riconoscendo che «limiti ingiustificati sono esistenti nei confronti delle società quotate[6] che hanno sede nei Paesi membri e che non hanno potuto partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione che il Paese ove sono stabilite richiede per la gestione organizzata di scommesse in ambito nazionale ed europeo» e che «limiti ingiustificati potrebbero esistere nei confronti delle persone operanti in Italia che sono escluse dal rilascio delle autorizzazioni….per il solo fatto che la richiesta di autorizzazione sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto delle società quotate e prive di concessione».

Ciò detto, è fuor di dubbio per il Consiglio di Stato che il privato, al quale sia stata negata l’autorizzazione ad esercitare attività di scommesse, non «possa decidere di prescindere totalmente dal titolo abilitativo ed iniziare l’attività sulla base di una mera comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza» perché «una simile conclusione finirebbe per cancellare totalmente il regime autorizzatorio, andando ben al di là delle indicazioni provenienti dalla stessa Corte di giustizia».

Per i giudici della Sesta Sezione, in conclusione, «pretendere… di svolgere l’attività di intermediazione nel settore delle scommesse senza sottoporsi al preventivo vaglio dell’autorità di polizia, significa, in definitiva, eludere totalmente quelle cautele di ordine pubblico sottese al regime autorizzatorio che sono pienamente compatibili con i principi comunitari».

La sentenza ribadisce, pertanto, la piena fondatezza del regime autorizzatorio, riconoscendogli un ruolo cardine nel sistema nazionale delle scommesse e con ciò rifuggendo le suggestioni, da taluni avanzate, circa la necessità di un suo inevitabile travolgimento per conflitto con i fondamentali principi del Trattato UE.

Ebbene, se ci è consentito, la pronuncia in commento ci sembra frutto di una elaborazione giurisprudenziale più avanzata, nella quale i giudici del Supremo Consiglio hanno affrontato le tematiche legate al diritto nazionale dei giochi e delle scommesse scandagliando la ratio delle singole norme, senza limitarsi ad un raffronto superficiale con il diritto comunitario unicamente in funzione dell’accertamento del rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

Note

6.  L’art.22, comma 11 legge 27 dicembre 2002, n.289 (finanziaria 2003), ha rimosso le limitazioni poste dalla previgente disciplina, consentendo a qualsiasi persona giuridica costituita in forma di società di capitali di partecipare alle procedure selettive pubbliche per l’affidamento delle concessioni, senza ostacoli in ordine alla forma soggettiva.

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