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L’obbedienza nell’ordinamento cinese nell’attuazione delle misure sanitarie anti covid-19

di - 24 Aprile 2020
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La Legge della Repubblica Popolare Cinese sull’Organizzazione delle Assemblee del Popolo delle Varie Località e dei Governi Popolari ai Vari Livelli Locali del 1 luglio 1979, modificata successivamente nel 1982, 1986, 1995, 2004 e in ultimo il 29 agosto 2015, all’articolo 68 prevede che i governi distrettuali possano istituire consigli di zona come enti delegatari. L’articolo 55 della Legge sulla Risposta alle Emergenze del 1 novembre 2007 dà ai consigli di zona i poteri di effettuare propaganda e mobilitazione, organizzare le masse per operazioni di salvataggio proprio e altrui, fornire assistenza nel mantenimento dell’ordine pubblico.
Il 10 febbraio 2020, la Circolare della Municipalità di Shanghai protocollo hu fu fa (2020) n. 2, richiedeva ai governi distrettuali, inter alia di: ”Mantenere un controllo rigoroso dei compound [NB: complessi immobiliari]. I consigli di zona e le società amministratrici devono rigorosamente sorvegliare i flussi di ingresso ed uscita nei compound e i villaggi, istituire punti di controllo, rafforzare le portinerie, interrogare, registrare e prendere la temperatura di chi entra ed esce, riportare immediatamente in caso di anomalie”. Questa disposizione però non menzionava edifici ad uso ufficio non siti in un complesso immobiliare come il nostro, né un’eventuale approvazione amministrativa per riprendere il lavoro.
Il 17 febbraio 2020, lo stesso giorno in cui la società amministratrice del nostro palazzo uffici ci trasmetteva i moduli e i requisiti per presentare istanza di riapertura delle attività, l’Ufficio Emergenze della Municipalità di Shanghai aveva emesso una comunicazione, relativa alle misure per la ripresa delle attività, che istituiva la necessità di approvazione per la ripresa delle attività, ma senza specificare l’ufficio competente per l’approvazione, le procedure di domanda o criteri per l’approvazione, né conferire deleghe. Tra le indicazioni notiamo, all’articolo 2(2): “applicare il relativo sistema di isolamento e osservazione; rafforzare la preparazione di materiale protettivo antiepidemico quale mascherine, occhiali, termometri disinfettanti ecc.
In base a quanto sopra, s’intende come il consiglio di zona dovesse, specialmente nel periodo dal 10 al 17 febbraio ma non solo, aver agito in base a criteri preterlegislativi vietando l’ingresso ai palazzi uffici e successivamente imponendo requisiti assai dettagliati molto al di là di quanto previsto da una normativa che era stata, incidentalmente, promulgata il giorno stesso. Inoltre il consiglio di zona non agiva direttamente ma, forse attuando un’interpretazione analogica basata sulla circolare municipale del 10 febbraio, aveva delegato la comunicazione delle direttive, e parte fondamentale dell’esecuzione delle stesse alle società che amministravano gli immobili, che la esercitavano in pratica attraverso il personale normalmente addetto a compiti essenzialmente di portineria.
Per il periodo tra il 10 e il 17 febbraio, si noti che la Commissione di Prevenzione e Controllo del Consiglio di Stato in un comunicato stampa dell’11 febbraio 2020, aveva dichiarato che: “Le imprese devono equipaggiarsi di materiali quali disinfettanti, termometri non a contatto ecc. e fornire mascherine ed altri dispositivi di protezione ai dipendente,  per proteggere efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei lavoratori e dei dipendenti”. Oltre ad essere evidentemente un comunicato stampa e non un provvedimento normativo, il documento non conteneva alcuna delega.
Fu ben presto chiaro che le imprese, in tutta Shanghai e in molte altre zone della della Cina, avevano ricevuto comunicazioni molto simili alla nostra da parte o dei consigli di zona locali o, più di frequente, da parte delle società amministratrici degli immobili e dei complessi immobiliari industriali o commerciali. Le richieste variavano di zona in zona ma seguivano a grandi linee direttive unitarie: in molte zone occorreva adire consigli di zona prima di riaprire le attività presentando una relazione sulle misure di prevenzione e controllo che si intendessero adottare, impegnandosi per scritto a mantenerle ed attendere il via libera del consiglio di zona, talvolta delegato all’amministrazione dei compound, prima di riaprire; era spesso richiesto alle imprese di munirsi di scorte sufficienti di mascherine, liquido disinfettante e termometri clinici ad infrarossi per uso del personale; in casi di impiegati che presentassero sintomi quali febbre e tosse secca, tipici dell’infezione da coronavirus, occorreva informare immediatamente le autorità e mandare la persona in malattia (alcune zone implementano sistemi di registrazione e monitoraggio di questi individui presso le farmacie e/o ambulatori); si richiedeva ai dipendenti di indossare una mascherina protettiva sul lavoro, di cambiarla ad intervalli prescritti (le mascherine da indossare sul lavoro dovranno essere fornite dal datore di lavoro), e di farsi controllare regolarmente la temperatura. In molti casi si richiedeva alle imprese di la temperatura di ciascun dipendente a futura memoria; si incoraggiava il lavoro con orari scaglionati per ridurre il rischio di contagio derivante dagli affollamenti nei mezzi pubblici; si incoraggiava particolarmente il lavoro in remoto o da casa; si suggeriva la chiusura delle mense. Si incoraggiano i dipendenti a portarsi il pasto da casa e i datori di lavoro a scaglionare l’orario di pausa pranzo in modo da evitare che i dipendenti mangiassero insieme; si scoraggiano le riunioni con molte persone. I requisiti di dettaglio, come pure l’intensità per non dire la cogenza delle raccomandazioni variavano e variano (molte sono ancora in vigore alla data di quest’articolo) da zona a zona, e addirittura tra i singoli compound.
Le imprese dell’intera Cina negoziavano con le società amministratrici e i consigli di zona. Gli arbitri dei destini di società commerciali e produttive sembravano essere diventati i custodi dei complessi industriali che, dalle loro guardiole, concedevano o rifiutavano l’ingresso ai dipendenti a seconda delle approvazioni concesse a discrezioni di giovani rappresentanti dei comitati di quartiere. Per soddisfarne i requisiti, i dirigenti cercavano affannosamente introvabili mascherine e prodotti disinfettanti, riorganizzando orari, mense ecc.. Imprese grandi e famose, con centinaia o migliaia di dipendenti, rimandavano la riapertura di settimana in settimana, perdendo ingenti fatturati, il tutto senza alcun provvedimento legislativo minimamente paragonabile al DCPM 22 marzo 2020.
Si sentivano a volte voci di scontento da parte di imprenditori su aspetti pratici, di merito, sull’impossibilità di riprendere la produzione, sull’eccesso delle misure richieste, ma mai, mai, contestazioni di legittimità. Non ho mai sentito dire: “Non avete il diritto di esigere questo”, “Qui il padrone sono io” o proteste di questo tipo quando, almeno a un occhio occidentale, c’era un problema di legittimità radicale.
Questa differenza non va letta appena come una patologia di un regime dittatoriale. E’ il concetto stesso di legittimità ad avere una radice diversa.

Una legittimazione intrinseca
Fin dall’epoca più antica, il sovrano e i governanti cinesi erano descritti come: “Il padre e la madre del popolo”. Questa descrizione appare più volte nell’antichissimo Shang Shu (Libro dei Documenti). E’ particolarmente significativa la menzione di questo principio nel capitolo Hong Fan (il Grande Metodo) che riporta gli insegnamenti impartiti al re Wu, fondatore della dinastia Zhou (1046-256 aC) dal conte di Qi, alto dignitario della precedente ed ora vinta dinastia Shang (circa 1600-1046 aC), che accetta la legittimità del nuovo re. Il re, che si è appena installato dopo una guerra, rispetta l’anziano conte e gli chiede lumi sull’antico sapere religioso e politico dei sovrani della dinastia che ha lui stesso spodestato. Il conte, dopo aver spiegato i principi della somma regalità conclude la parte centrale della sua spiegazione dicendo: “Se l’imperatore sarà come un padre e una madre per il popolo, egli regnerà su quanto è sotto il cielo”.

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