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Declino della ragione e diritto amministrativo delle generazioni future*

di - 14 Novembre 2017
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La Costituzione non menziona i diritti delle generazioni future che, da più parti (Zagrebelsky[6], Rodotà[7], Violante[8]), vengono indicati come la nuova frontiera del costituzionalismo (declinato anche come costituzionalismo dei doveri che supera il costituzionalismo dei diritti, ormai sposato ad un Io infinitamente desiderante, indagato da Lacan nel suo tentativo di riattualizzare Freud[9]).
In attesa dell’affermazione della nuova dimensione del costituzionalismo lo studioso del diritto amministrativo può buttare lì qualche proposta: è del tutto senza senso pensare di usare le amministrazioni indipendenti – modello organizzativo investito da una piena crisi – per riconquistare una visione all’altezza della grande trasformazione che stiamo vivendo, mettendole al servizio di una logica della vista lunga (nel presupposto che la politica difficilmente possa guarire, in tempi brevi, dalla malattia della facile ricerca del consenso immediato)? Possono essere meglio usati i poteri di nomina (o riviste le procedure per le nomine) in modo da assicurarne la maggiore separatezza possibile dalla politica (ovviamente senza autoreferenzialità della tecnica e con responsabilizzazione adeguata)? Può considerarsi l’ipotesi che, intanto, in attesa di norme costituzionali sui diritti delle generazioni future, si istituisca un Garante dei diritti delle generazioni future con competenza generale e capacità di rendere, all’occorrenza, un parere su ogni innovazione legislativa o su ogni importante decisione amministrativa, agendo all’occorrenza in coordinamento con le altre autorità e con i migliori saperi e riferendo al Parlamento (non era un’anticipazione di ciò il Garante della qualità della legislazione, come è stato nell’amministrazione Obama Cass Sunstein, persona sicuramente sensibile al tema qui discusso, richiamato spesso come parametro di controllo sulla qualità della legislazione)? Potrebbe tale Garante avere un potere di agire in giudizio e sollevare questioni di costituzionalità sul piano della ragionevolezza (come l’Anac e l’Antitrust)? Il parametro della ragionevolezza, nelle questioni ambientali e finanziarie, potrebbe/dovrebbe già essere costruito tenendo conto di tali diritti?
La “vista corta” è stata all’origine della crisi finanziaria (lo diceva Tommaso Padoa Schioppa) ed è all’origine delle tante crisi ambientali che stiamo vivendo (forse anche del complesso fenomeno migratorio che è causato anche da squilibri ambientali non governati).
Cerchiamo di costruire istituzioni dotate di vista lunga, di dotarle di poteri adeguati e di superare, per quanto possibile, le pastoie del mondo della post-verità.

 

Note

6.  G. Zagrebelsky, Contro la dittatura del presente, Bari, 2014.

7.  S. Rodotà, Solidarietà, Un’utopia necessaria, Bari, 2014.

8. L. Violante, Il dovere di avere doveri, Torino, 2014.

9.  M. Recalcati Desiderio, godimento, soggettivazione, Milano, 2012.

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