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La corruzione, male sociale, e la sua prevenzione

di - 16 Novembre 2015
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Si può dunque porre un punto fermo. L’habitat in cui si sviluppa la corruzione è un mondo professionale che non soddisfa chi vi opera. Non soddisfa per ragioni economiche, frustrazione, mancanza di orizzonti, scarso prestigio sociale. Bisogna avere il coraggio di dirlo: la disponibilità alla corruzione è una sorta di fuga dalla mediocrità. Essere incardinati in un ufficio, a qualunque livello, in cui il datore di lavoro non ha saputo rendere i suoi dipendenti orgogliosi di vivere e operare in un dato ambiente, amministrazione o impresa che sia, è semplicemente frustrante. La ricerca di denaro, in un modo o nell’altro, è una ricerca di fuga.

3. Se questo è lo scenario nel quale si radica la corruzione, occorre chiedersi con maggior precisione da che cosa nasca la necessità di un cittadino o di un’impresa di cercare aiuto e sostegno nei rapporti con la pubblica amministrazione: aiuto e sostegno ovviamente impropri, perché univocamente extraprocedimentali. La premessa di ordine generale sembra indubbia. Le nostre leggi sono complicatissime. Ormai da anni ed anni si assiste al fenomeno di leggi che limitano drasticamente la competenza delle amministrazioni, pretendendo di definire ex ante ciò che esse dovranno fare, con una crescente limitazione della discrezionalità. Questo certo rende la vita difficile per cittadini e imprese, perché troppo spesso bisogna cercare e trovare (o farsi trovare!) la fessura entro cui riuscire a collocare la propria richiesta; ma lo è altrettanto per le amministrazioni, i cui dipendenti troppo spesso incontrano serie difficoltà nell’applicare la legge alla realtà, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Tutti i governi degli ultimi anni si sono impegnati per attuare una “semplificazione amministrativa”. Ormai ci sono volumi di legge che vorrebbero realizzarla.  Come è ben noto, questo problema è stato visto ed affrontato come problema di procedimenti amministrativi. Le soluzioni ipotizzate sono state molteplici. Per ricordare uno dei primi interventi dei tempi recenti [4], si è pensato di introdurre il principio che tutto ciò che non è esplicitamente soggetto ad autorizzazioni o nulla osta è consentito. Suona molto bene. La legge procede però, facendo salvi “i limiti, i programmi, i controlli necessari ad evitare possibili danni ….” posti dalla normativa ad hoc in ordine a undici  materie [5] di carattere generale. Queste materie si rinvengono ovunque, in qualsiasi attività; sono pressoché ubiquitarie, tali quindi da vanificare in larga, larghissima misura l’enunciazione di principio.

4. Oggi siamo di fronte ad un tentativo diverso per attuare la semplificazione. La legge delega n. 124 dell’agosto 2015 ha introdotto un approccio il cui sistema di riferimento non è più solo burocratico, quindi fondato sull’attività di persone con l’impiego di computer, ma fondamentalmente digitale, e quindi, parrebbe, con la possibilità di ottenere in tempi brevissimi – digitali o quasi – il responso della macchina in base alle “domande” rivoltele, cioè il risultato dell’elaborazione dei dati immessi.
L’idea è notevole, in linea con i tempi. Non ci si può però nascondere un problema. La caratteristica del mondo digitale è l’elevatissima velocità di elaborazione e trasmissione. L’elaborazione avviene, ovviamente, in base a codici digitali ad hoc. Questo va bene per grandi, grandissime quantità di dati.  A prescindere dalla velocità di elaborazione e dalla quantità di dati gestibili nell’unità di tempo, è pacifico che un buon computer può trovare in tempi brevissimi dati conservati in una memoria cui esso abbia accesso (si pensi ai big data e ai cloud). Finché si tratta di trovare o semplicemente usare dati, elaborandoli secondo un dato codice, la digitalizzazione è, oggi, il massimo che si possa pensare per ottenere in tempi estremamente brevi un risultato dall’elaborazione di una pluralità di dati grezzi.
Il problema è però che, trasferendo questo sistema dall’elaborazione di dati secondo codici alla gestione operativa, molto probabilmente si chiede agli strumenti informatici di dare prestazioni e risultati che esulano dalle loro capacità. La digitalizzazione va bene per molti fini: ricostruire la storia di qualcuno o qualche cosa mediante dati registrati in qualsiasi archivio digitale del mondo; procedere a comparazioni o proiezioni; in generale, per eseguire qualunque operazione lato sensu quantitativa, cioè gestibile all’interno di un sistema numerico. Ma quale è il software che possa scegliere tra opportuno e inopportuno? Migliore o peggiore? Più o meno bello? In termini banalissimi: come si possono quantificare (digitalizzare) i mille problemi, le mille esigenze che ogni giorno si presentano in una città, chiedendo l’intervento dell’amministrazione? Questi problemi ricadono certamente in settori – sicurezza, igiene, edilizia di ogni tipo etc. etc. – per  i quali sono possibili forme di digitalizzazione, ma vi ricadono soltanto. Ognuno ha una propria individualità.
Il fatto è che, per fortuna, la realtà umana e sociale  almeno per ora non è solo digitale. Una cosa è trovare nel mondo la persona con le caratteristiche fisiche e biologiche che consentono il trapianto di un rene espiantato a mille chilometri di distanza: qui tutto è digitalizzato, tranne – per ora – il trasporto del malato o del rene; tutt’altra cosa autorizzare un intervento edilizio in un immobile vincolato. E noi abbiamo un delirio di norme, di fatto, se non di diritto, dall’identico valore pratico – sono tutte prescrittive, tutte costringono ad ottenere dall’amministrazione qualche autorizzazione o altro atto simile  – con contenuti disparatissimi: a volte richiedono provvedimenti di ordine primario, per così dire; altre attengono alla tutela di valori genericamente indicati (beni culturali, ambiente, sicurezza, per citarne alcuni), in concreto a volte importantissimi ed a volte irrilevanti. Ad oggi qui non c’è ancora digitalizzazione possibile se non per porre sotto gli occhi la situazione dei luoghi. In sintesi: la tutela generale ed astratta dei beni culturali, dell’ambiente, della sicurezza, come oggi concepita e sancita dalle leggi, è puramente e semplicemente soffocante, per qualunque iniziativa. La digitalizzazione la lambisce appena. Questo esempio vale per molte materie, moltissimi casi, ovviamente per l’attualità. Nulla vieta che, nel volgere di qualche anno di studi e ricerche, il pensiero umano – l’incomprimibile pensiero umano – riesca a scoprire codificare digitalmente le misteriose equazioni che regolano valori intellettuali e morali, ad es. il bello, aprendo la porta ad una gestione digitale dei beni culturali.

5. Nulla si è detto fin qui della trasparenza. Il silenzio non è casuale. La trasparenza è un istituto difficilissimo, perché può avere – ovvero, le si possono attribuire – i significati e quindi gli effetti ed i valori più diversi. Noi abbiamo concepito la trasparenza sostanzialmente come possibilità di accesso a tutti i documenti, con l’obbligo per l’amministrazione di pubblicare gli atti giunti a compimento. In questi termini è quasi innocua: non investe l’azione, ma solo il suo risultato.

Note

4.  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, del Governo Monti.

5.  Art. 1, co. 2, “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in  ogni caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di  interesse pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni  di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,  presenti e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all’ambiente,  al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla libertà, alla dignità umana e possibili  contrasti  con  l’utilità sociale, con l’or-dine pubblico, con il sistema tributario e  con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.

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