Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Un nuovo approccio al “trilemma energetico”. L’attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell’efficienza energetica in Italia.

di - 22 Luglio 2014
      Stampa Stampa      

Il tutto, “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza pubblica: l’attuazione dei programmi di riqualificazione energetica sarà finanziata con risorse a valere sul già citato Fondo rotativo per l’efficienza energetica.
In realtà, l’obbligo di riqualificazione rischia di rimanere lettera morta o degradare a mero adempimento burocratico, dal momento che non è previsto un sistema di controlli, né uno strumento sanzionatorio che garantisca il raggiungimento degli obiettivi imposti in sede europea. Il decreto prevede che siano le stesse amministrazioni a predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, un “comunicato” sullo stato di conseguimento degli obiettivi ai Ministeri competenti all’adozione del programma di efficientamento. Si richiede poi che le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunichino all’ENEA, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali di ognuna delle utenze relativi all’anno precedente. L’ENEA renderà pubblici questi dati, dandone opportuna informazione sul suo sito istituzionale.
L’accertamento dell’attuazione delle disposizioni sembra dunque rimesso ad una sorta di “monitoraggio pubblico” dei risparmi conseguiti, che dovrebbe garantire il rispetto delle “good practices” imposte dall’Unione europea. Entrambe le soluzioni appaiono, tuttavia, non molto incisive nei confronti di una pubblica amministrazione cui sono richieste ingenti spese e che si trova già alle prese con i recenti tagli della “spending review”.

3.2 Le novità in ambito industriale.
Viceversa, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie di una certa entità[25] nei confronti delle aziende che non si sottopongano alle diagnosi energetiche imposte dall’art. 8 del decreto. I soggetti obbligati sono le grandi imprese e le imprese ad elevato consumo di energia, indipendentemente dalle dimensioni. Tali aziende hanno tempo sino al 5 dicembre 2015 per effettuare analisi sul proprio stato di efficienza nei consumi [26] e, in un secondo momento, realizzare gli interventi che si rendano necessari. Successivamente, dovranno procedere alle diagnosi ogni 4 anni. L’ENEA dovrà predisporre un registro informatizzato delle imprese obbligate e procedere ad accertamenti a campione sulle diagnosi svolte, sia a livello documentaleche in situ, comunicando al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente entro il 30 giugno di ogni anno lo stato di attuazione dell’obbligo ed un rapporto di sintesi sull’attività diagnostica svolta e sui risultati raggiunti[27].

3.3 Le modalità di finanziamento.
Tutte le nuove attività e gli obblighi previsti dal decreto potranno essere finanziati a mezzo del nuovo “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, che verrà istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e che dovrebbe contribuire a dare una soluzione al problema della “bancabilità” dei progetti di efficienza energetica. Nel fondo saranno, in realtà, riallocate le risorse del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento previsto dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28[28], nonché una quota dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione di C02 destinate ai progetti energetico – ambientali[29]. Esso potrà essere eventualmente integrato con le risorse derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari (fondi strutturali), nazionali e locali dedicati all’efficienza energetica. Le modalità di funzionamento e di intervento del Fondo saranno definite con uno o più decreti, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza Unificata.
In realtà, i valori dei proventi da cui sarà alimentato il Fondo risultano piuttosto bassi[30]. C’è da considerare che oggi si hanno ancora molte remore a investire nell’efficienza energetica, settore non “core business”, il cui problema principale è proprio l’accesso al credito.

3.4 L’ obiettivo di risparmio nazionale nella distribuzione e vendita di energia finale.
Infine, come anticipato, l’obbligo di risparmio sulle vendite medie annue di energia ai clienti finali in capo ai distributori/venditori di energia[31] viene affidato a meccanismi già in vigore, in particolare ai Certificati Bianchi, le detrazioni fiscali e il cd. “Conto termico” [32]. I Certificati Bianchi dovranno assicurare il raggiungimento almeno del 60% dell’obiettivo di risparmio energetico cumulato totale, mentre il restante 40 % sarà ottenuto attraverso le altre due misure di incentivazione. Il GSE e l’ENEA saranno tenuti a redigere due rapporti intermedi (nel 2016 e nel 2018), al fine di monitorare lo stato di conseguimento dell’obiettivo. Ove da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi insufficiente rispetto al target fissato, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente dovranno intervenire ed introdurre misure di potenziamento del sistema dei TEE o nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica[33].
In realtà, il Governo non si discosta dall’obiettivo minimo di risparmio, indicato come vincolante nella direttiva, equivalente al conseguimento ogni anno di una riduzione pari all’ 5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali. Forse si tratta di un volume troppo esiguo, considerando che in questo settore l’Italia potrebbe rivestire il ruolo di promotore in sede europea, vista anche la necessità di un rilancio dei nuovi obiettivi clima-energia al 2030[34], che saranno approvati in versione definitiva ad ottobre 2014[35].

Note

25.  Le imprese che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, commi l e 3, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000 (art. 16, co. 1).

26.  Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettami di cui all’allegato 2 del decreto.

27.  Anche le piccole e medie imprese sono incentivate ad avvalersi delle diagnosi energetiche. È infatti previsto che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, pubblichi un bando per la selezione e il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione degli audit e delle consecutive misure di efficientamento energetico presso le PMI.

28.  Di cui all’art. 22, comma 4 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che reca “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

29.  Di cui all’articolo 19 del d.lgs. 13 marzo 2013, n. 30, che reca “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”.

30.  Dal fondo per il teleriscaldamento si ipotizzano proventi per un importo di 5 milioni di euro nell’anno 2014 e 25 milioni di euro nell’anno 2015, mentre dalla vendita all’asta delle quote CO2 si prevede un importo pari a circa 50 milioni di euro all’anno nel periodo 2014-2020. Davvero troppo poco, a fronte dei numerosi obblighi che il decreto imporrà in capo alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. Si consideri che, per la sola incentivazione degli impianti fotovoltaici, si stanziano annualmente 6,7 miliardi di euro, costo cumulativo che è stato raggiunto il 6 giugno scorso, cfr. http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/13/130606.htm.

31.  Quello che, nel decreto, viene denominato “obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020” (art. 7).

32.  Il già citato decreto 28 dicembre 2012, recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.

33.  Inoltre, entro 120 giorni dall’ emanazione del decreto, tali Ministeri dovranno aggiornare le linee guida di cui all’articolo 6, comma 2 del d.m. 28 dicembre 2012, recante la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del decreto stesso. Ciò per assicurare il massimo coordinamento tra le disposizioni previste dalla norma comunitaria con il meccanismo dei Certificati Bianchi. Lo stesso provvedimento dovrà contenere disposizioni per migliorare l’efficacia del meccanismo, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi.

34.  La revisione del pacchetto clima – energia al 2030 è stata presentata dalla Commissione Ue il 22 gennaio 2014. Con risoluzione del 5 febbraio 2014, il Parlamento ne ha chiesto un deciso rafforzamento. Si veda la “Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030”, disponibile all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//IT

35.  Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/143494.pdf

Pagine: 1 2 3 4


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy