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Un nuovo approccio al “trilemma energetico”. L’attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell’efficienza energetica in Italia.

di - 22 Luglio 2014
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In ambito industriale, la direttiva promuove il ruolo dell’audit energetico[12], imponendo alle grandi imprese l’obbligo di sottoporsi a diagnosi energetiche ogni quattro anni a partire dal 5 dicembre 2015. Le diagnosi devono essere svolte in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati secondo specifici criteri di selezione. Le imprese dovranno poi attuare le raccomandazioni risultanti dalle analisi e procedere ad interventi di efficientamento, ove dovuti. Il tutto sotto l’occhio vigile di “Autorità indipendenti”, preposte al controllo secondo la legislazione nazionale[13].
Infine, il ruolo delle società distributrici e venditrici di energia: a questi ultimi soggetti sono assegnati obiettivi minimi di risparmio energetico (ovvero, di riduzione della vendita di energia ai clienti finali – imprese, industrie e famiglie) pari all’1,5% delle vendite medie annue di energia, a partire dal 2014.
Per far tutto questo, è previsto che gli Stati creino appositi fondi nazionali, o agevolino l’istituzione di strumenti finanziari o il ricorso a quelli già esistenti[14].
Una serie di imposizioni tutt’altro che banali, che sembrano segnare una svolta epocale nel modo di intendere il sistema energetico europeo. L’Italia, tuttavia, parte in ritardo: il testo della direttiva doveva essere trasposto entro e non oltre il 5 giugno 2014, ma solo il 4 aprile scorso il Ministro per i Rapporti con il Parlamento ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva. Il testo, approvato in via definitivanel Consiglio dei Ministri del 30 giugno scorso, è stato pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio[15], ed è entrato in vigore il giorno successivo.

3. Cosa cambierà in ambito nazionale.
In realtà, in termini di efficienza energetica l’Italia parte da un buon livello medio. La fotografia che emerge dal Rapporto Annuale 2012 dell’ENEA[16] è quella di un Paese che sta incrementando i propri sforzi a favore della riduzione dei consumi: nel 2012, il volume dei risparmi complessivi ha raggiunto i 73.000 GWh/anno, quasi il 30% in più rispetto al 2011[17], pari a circa 1 punto percentuale dell’indice di efficienza energetica rispetto all’anno precedente. Il Rapporto attesta inoltre il buon posizionamento dell’Italia nel contesto europeo in termini di intensità energetica[18]. Rispetto ad altri paesi con simile sviluppo industriale, l’intensità energetica primaria dell’Italia è inferiore del 6,3% rispetto a quella della Germania e del 18,2% rispetto a quella della Francia, anche se superiore rispetto a quella del Regno Unito (+14,6%).
Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie al ricco ventaglio di strumenti di promozione delle politiche di risparmio energetico posti in essere negli ultimi anni[19], sulla base delle indicazioni europee. Il decreto approvato dal Governo recepisce quasi testualmente le disposizioni della nuova direttiva e le inserisce nel quadro degli strumenti già vigenti a livello nazionale.
Il target di riduzione dei consumi di energia al 2020, che era stato fissato nell’ambito della Strategia Energetica Nazionale adottata con decreto interministeriale l’8 marzo scorso[20], viene così aggiornato in base alle nuove indicazioni provenienti dall’Unione. L’Italia si fa carico di una “fetta” di risparmio energetico pari a 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria[21], conteggiati a partire dal 2010. Al raggiungimento dell’obiettivo nazionale possono concorrere anche le Regioni, con il coinvolgimento degli Enti Locali, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica.
Le maggiori novità apportate dal decreto riguarderanno quelle che abbiamo visto essere le tre “linee guida” della direttiva 2012/27. Si tratta degli interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione, la previsione dell’obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di eseguire diagnosi di efficienza energetica e l’istituzione di un Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la concessione di garanzie o l’erogazione di finanziamenti. A parte, il tema degli obblighi di risparmio in capo ai distributori/venditori di energia, che viene invece affidato a strumenti già in vigore (Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali, Conto Termico).

3.1 Il comparto edilizio.
Come previsto dalla direttiva, il decreto stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato[22] siano tenute, a partire dal 2014 e sino al 2020, a realizzare interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di loro proprietà o da esse occupati, per almeno il 3% annuo della superficie coperta utile c1imatizzata[23].
Anche gli altri edifici pubblici, nonché gli edifici privati, sono interessati dal decreto, che prevede che l’ENEA predisponga un piano di medio – lungo termine per la riqualificazione di tutto il parco edilizio nazionale, residenziale e commerciale, nell’ambito dei Piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (i cd. PAEE).
Il programma degli interventi relativo alle amministrazioni centrali, invece, sarà definito dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in collaborazione con l’Agenzia del demanio, entro il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2014, in base alle proposte presentate entro il 30 giugno[24] precedente dalla stesse amministrazioni interessate. Le modalità per l’esecuzione di tali interventi saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. La concreta realizzazione degli efficientamenti sarà appannaggio delle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle amministrazioni interessate.

Note

12.  Ovvero, la valutazione sistematica, documentata e periodica dell’efficienza dell’organizzazione del sistema di gestione del risparmio energetico, condotta da uno specialista esperto in gestione dell’energia (solitamente certificato secondo la norma UNI CEI 11339).

13.  La direttiva suggerisce, inoltre, che gli Stati membri elaborino adeguati programmi per incoraggiare anche le piccole e medie imprese a sottoporsi agli audit e a favorire l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli stessi (art. 8, par. 2), e diffondano informazioni chiare sui contratti per i servizi energetici, sugli strumenti finanziari e gli incentivi, sulle best practices dei sistemi di gestione dell’energia, promuovendo la qualificazione e trasparenza degli operatori di efficienza energetica ed un sistema informativo accessibile a tutti gli attori (art. 17). I Governi devono inoltre promuove specifici interventi (ad esempio, la cogenerazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e teleraffrescamento, art. 14).

14.  Fatta comunque salva la disciplina sugli aiuti di Stato, contenuta negli artt. 107 e 108 del TFUE.

15.  “Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

16.  Disponibile all’indirizzo http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/VExecutivesummaryRAEE2012.pdf.

17.  Già nel 2011, l’American council for an energy efficient economy ha posizionato l’Italia al terzo posto nel mondo, dopo Gran Bretagna e Germania, per gli sforzi nazionali compiuti a favore dell’incremento dei livelli di efficienza energetica, cfr. http://www.aceee.org/press/2012/07/aceee-united-kingdom-tops-energy-eff.

18.  L’intensità energetica è un indicatore approssimato dell’efficienza energetica di un’economia e mette in rapporto quantità di energia consumata e livello di produzione economica, quest’ultimo rappresentato dal PIL. In altri termini, l’intensità energetica calcola quanta energia viene impiegata per ogni punto di prodotto interno lordo. Più è alto il valore più sono alti i costi e i consumi di uno Stato e più è ridotto, di conseguenza, il livello di efficienza energetica dell’economia interessata.

19.  Tra i più recenti, il c.d. Decreto “Certificati Bianchi” del 28 dicembre 2012, che ha introdotto misure volte a potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, stabilendo in primo luogo gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese distributrici di energia elettrica e gas per il quadriennio 2013-2016, ed il c.d. Decreto “Conto Termico”, anch’esso del 28 dicembre 2012, con cui si è data attuazione al regime di sostegno introdotto dal d.lgs. 28/2011 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

20.  L’8 marzo 2013, infatti, è stato approvato il decreto interministeriale che contiene la Strategia Energetica Nazionale. Il decreto delinea la direzione di sviluppo del settore, le principali scelte strategiche e le priorità, in modo da orientare le decisioni e le scelte per i prossimi anni. Il documento programmatico prevede quattro obiettivi principali al 2020. Per quanto qui interessa, esso prevede il superamento degli obiettivi europei definiti dal Pacchetto Clima-Energia 2020, con una riduzione delle emissioni di gas-serra de1 21 % rispetto al 2005, riduzione del 24% dei consumi primari rispetto all’andamento inerziale e raggiungimento de1 19-20% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali lordi. Gli altri obiettivi riguardano la riduzione dei costi energetici, una maggiore sicurezza di approvvigionamento e la spinta alla crescita e all’occupazione, con l’avvio di investimenti, sia nei settori tradizionali che nelle green economy, per 170-180 miliardi di euro entro il 2020. Cfr. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/20130314_Strategia_Energetica_Nazionale.pdf

21.  Per consumo di energia primaria si intende il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi energetici (art. 2, comma 1, lett. h) del decreto).

22.  Per Amministrazioni centrali si intendono tutte quelle ricomprese nell’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In realtà, anche le Regioni e gli enti locali concorrono al raggiungimento dell’obiettivo   nazionale di risparmio energetico nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione  energetica attraverso l’approvazione di obiettivi e azioni specifici di efficienza energetica e di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di  gestione  dell’energia per finanziare  le  riqualificazioni  energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare  l’efficienza energetica  a lungo termine (art. 5, comma 16 del decreto).

23.  La amministrazioni potranno, in alternativa, porre in essere altri interventi che comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 MTep.

24.  Entro il 30 settembre per l’anno 2014.

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