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Appalti pubblici e infrastrutture: per una maggiore efficacia della giurisdizione amministrativa

di - 18 Luglio 2014
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Solo la chiarezza può consentire di attenuare, se non cancellare, questo regime di guerriglia. Una legge che volesse intervenire in questa materia dovrebbe porre alcuni punti fermi di ordine procedimentale e processuale.
Di ordine procedimentale:
a) l’intenzione di realizzare una certa infrastruttura deve essere resa nota al pubblico;
b) il progetto di massima deve essere preceduto da tutte le indagini geognostiche, ambientali ed altro, necessarie per il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste dalle leggi;
c) sul progetto di massima deve essere avviato il “débat publique”, aperto ai cittadini ed alle associazioni, al quale devono partecipare tutte le amministrazioni competenti per l’autorizzazione dell’opera;
d) se dal “débat publique” scaturisce la necessità di modifiche strutturali al progetto di massima, tutte le amministrazioni competenti per l’autorizzazione devono conformarsi alle conclusioni del “débat publique”, anche riunendosi in conferenza di servizi;
e) a ciò segue la redazione del progetto definitivo e la definitiva autorizzazione dell’opera, che riassume in sé tutte autorizzazioni settoriali;
f) deve essere consentito il diritto di accesso a tutti i documenti e l’accesso deve essere esercitato.
Di ordine processuale:
g) della definitiva approvazione deve essere data notizia pubblica, con pubblicazione nei giornali, via internet e quant’altro, con l’avvertimento che entro 90 giorni dalla pubblicazione potranno essere proposte azioni collettive da parte da parte di associazioni di cittadini, sul modello delle azioni collettive (class action), previste dall’art. 140 del codice del consumo;
h) il ricorso di singoli cittadini è ammesso solo contro lesioni dirette ed immediate dei loro interessi, secondo le regole generali;
i) dopo il deposito dei ricorsi il Presidente del TAR li riunisce;
i)  nel costituirsi, le amministrazioni coinvolte depositano tutta la documentazione pertinente;
l) il Presidente fissa l’udienza di trattazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
La conclusione è chiara. Un procedimento amministrativo sviluppato secondo le linee qui tracciate in via generalissima; un processo amministrativo concepito e costruito per rendere giustizia in tempi ragionevolmente brevi, ma soprattutto una volta per tutte; consentirebbero di programmare e realizzare infrastrutture in tempi se non brevi, certo definiti.

***

8. Una nota finale, non felice. Il recentissimo d.l. n. 90/2014 agli art. 40, 41 e 42 detta disposizioni rivolte ad accelerare il processo amministrativo. Non sembra cogliere nel segno. Le disposizioni sono di due ordini. Un primo gruppo riduce i termini, prescrive il ricorso alla sentenza in forma semplificata, impone la pubblicazione delle sentenze entro pochi giorni. Il secondo prevede la prestazione di cauzione a carico di chi ha ottenuto la misura cautelare e la condanna del soccombente a corrispondere alla controparte una somma equitativamente determinata, nonché una sanzione pecuniaria che può arrivare fino all’1% del valore del contratto (art. 41, 1° co., lett. b). Bisogna per altro ricordare che la norma modificata dall’art. 41 già prevedeva una sanzione compresa tra il doppio ed il quintuplo del contributo unificato.
Duole dire che queste norme non colgono il problema. Il problema non è punire nella speranza di dissuadere. Il problema è rendere comunque la giustizia amministrativa efficiente anche nei settori più sensibili, quali sono certamente gli appalti e le infrastrutture.
In quest’ottica, sapere che entro un certo numero di mesi tutti i ricorsi relativi ad un appalto si esauriranno consentirebbe di introdurre un elemento essenziale di certezza, fondamentale per pianificare ed esaurire i lavori in tempi determinati.

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