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L’Unione europea: federazione o confederazione?

di - 22 Marzo 2014
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Di fronte a tale pericolosissimo baratro vale la pena di riconsiderare la domanda rivolta dall’egemonia funzionalista alla prospettiva di riforma delle istituzioni europee: “if it ain’t broken, why fix it?” Di fronte al collasso di interi settori della società europea, della profonda crisi dei suoi sistemi democratici, della recessione globale, del crescere della disoccupazione giovanile, dell’impotenza in politica estera, forse è giunto il momento di ammettere che per la maggioranza dei cittadini europei la EU is broken e le società europee necessitano di un sussulto politico che permetta di ricostituire il progetto di integrazione.

IV. LE TRASFORMAZIONI DELLE CATEGORIE DOGMATICHE DEL FEDERALISMO
Dal punto di vista del diritto positivo, la disputa dottrinale degli ultimi anni si è incentrata sull’esistenza o meno di una costituzione sovranazionale. La visione funzionalista ha individuato nella  giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee e nella sua ricezione da parte delle corti costituzionali nazionali elementi di un processo di costituzionalizzazione: l’emersione dei principi di efficacia diretta e di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale sono stati visti come i tratti caratterizzanti di una costituzione costruita attraverso l’interpretazione giudiziaria[15].La visione federalista, per contro, ha insistito sulla necessità di addivenire ad un passaggio politico mediante la redazione di una costituzione europea di stampo autenticamente federale: “la sfida non è tanto quella di inventare qualcosa di nuovo, ma quella di conservare le conquiste democratiche degli Stati nazionali europei superando i limiti di questo modello istituzionale”[16].  Le due visioni, oggi ibridate e confluite in una realtà istituzionale ispirata da entrambe, confermano la vetustà dell’equiparazione tra federalismo e stato federale.  Sia che si parli di costituzionalizzazione dei trattati istitutivi, sia che si parli di internazionalizzazione delle costituzioni nazionali, sia che si cerchi una via di mezzo nella nuova figura del trattato costituzionale, lo ius publicum europeum rileva l’impraticabilità della tradizionale distinzione nazionale/internazionale su cui la dottrina tradizionale aveva costruito la distinzione costituzione/trattato[17].
Le soluzioni offerte dalla scienza giuridica per catalogare la realtà istituzionale della UE non sono state elaborate in un vuoto politico: giustamente si è sottolineato che dietro la visione apparentemente pacificatrice della costituzione senza costituzionalismo, o del federalismo senza costituzionalismo, si nasconde un’ideologia irenico-egemonica volta a rimuovere la sostanza dei conflitti sociali, la profonda ingiustizia del neocapitalismo transnazionale, nonché la selezione tecnocratica delle élites amministrative e giudiziarie che diffondono la narrazione dell’ordine giuridico composito al fine di insularsi dalle sollecitazioni telluriche di opinioni pubbliche e movimenti sociali che contestano radicalmente l’ordine esistente.[18]
Il Sonderweg europeo, il peculiare assetto normativo in cui alla supremazia del diritto dell’Unione europea sui diritti nazionali non corrisponde una supremazia dei poteri delle istituzioni europee rispetto alle istituzioni nazionali, non è da celebrare, ma piuttosto da descrivere come un esempio di federalismo esecutivo post-democratico che rischia di minare lo stesso sostrato di legittimazione politica chiamato a sorreggerlo. Gli esempi statali di federalismo esecutivo, quale quello tedesco, riposano pur sempre su una base di federalismo costituzionale che riserva alla Federazione la competenza di procedere alla revisione costituzionale. Anche in Germania il diritto federale prevale su quello statale, ed il diritto federale viene eseguito in via di principio dalle amministrazioni dei Länder, tuttavia gli organi della Federazione hanno la possibilità di emendare la costituzione. Nella UE, invece, alla supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, ed al principio in base al quale le regole del diritto comunitario vengono eseguite dalle amministrazioni nazionali, non si accompagna il potere degli organi dell’Unione europea di modificare i trattati, di modo che gli Stati rimangono ampiamente “Signori dei Trattati”, per di più con il vincolo unanimistico in caso di modifica dei Trattati stessi.
Questa asimmetria, federalismo giudiziario e amministrativo ma non politico-costituzionale, illustra il guado in mezzo a cui si trova l’assetto istituzionale della UE oggi[19].  Se, come ci ricorda Friedrich[20], federalismo e costituzionalismo sono inscindibilmente intrecciati, in quanto processi di trasformazione delle società, la crisi costituzionale europea è anche una crisi delle sue aspirazioni federali, ed è solo ravvivando le seconde che si può rimediare alla prima.
Il Trattato di Lisbona, e lo stallo politico costituzionale che ne è seguito, costituiscono il risultato della visione tecnocratica dell’immagine dell’Europa[21].  Il pianeta del funzionalismo sembra avere oscurato il sole del federalismo, tuttavia non assistiamo né alla fine del sogno europeo, né all’inizio del processo di disintegrazione sovranazionale. Oggi il compito di tutti coloro che hanno a cuore il mantenimento e l’estensione della società aperta è di rivitalizzare una visione federale per l’Unione europea. Solo riportando i processi costituenti europei all’interno dei movimenti politici sarà possibile rivitalizzare il tessuto connettivo della solidarietà tra estranei che costituisce il tratto più profondo della comune cultura costituzionale europea.[22]
Di fronte alla paralisi progettuale e all’impotenza politica delle classi dirigenti europee e di fronte al crescere dell’ondata populistica e neonazionalistica di ampi settori delle società europee, il realismo politico ha buon gioco nel sogghignare e nel tacciare di utopismo e velleitarismo la prospettiva di una costituzionalizzazione cosmopolitica del diritto europeo, o di una spinta europeizzatrice delle politiche nazionali.  Tuttavia giova ricordare che già nel 1949, a Berlino, José Ortega y Gasset aveva la sensazione di trovarsi in un’ora crepuscolare e che “per una naturale illusione ottica molti europei poco perspicaci credono che questo crepuscolo sia vespertino”. Ascrivendosi per converso tra i mattinisti, Ortega ammoniva che “questa sensazione di naufragio è il grande stimolante per l’uomo. Nel sentire che viene sommerso dai dubbi reagisce con le sue più profonde energie, le sua braccia si agitano per risalire alla superficie. Il naufrago si trasforma in nuotatore. La situazione negativa si trasforma in positiva. Ogni civiltà è nata o è rinata come un movimento natatorio di salvezza. Questo combattimento segreto di ogni uomo con i suoi intimi dubbi, là nel recinto solitario della sua anima, dà un precipitato. Questo precipitato è la nuova fede di cui vivrà la nuova epoca”[23].

Note

15.  J. WEILER, La costituzione dellEuropa, Bologna, 2003

16.  J. HABERMAS, Perché lEuropa ha bisogno di una costituzione?, in Bonacchi, G. (a cura di), Una costituzione senza Stato, Bologna, 2001, 163.

17.  I. PERNICE, The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, Columbia Journal of European Law, Vol. 15, No. 3/2009

18.  il riferimento obbligato è a M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico vs. costituzionalismo polemico (http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/costituzionalismo_irenico/index.html)

19.  v. R. SCHÜTZE, From Rome to Lisbon: “Executive Federalism” in the (New) European Union, Common Market Law Review 47, 1385-1427, 2010; From Dual to Cooperative Federalism, Oxford, 2010, 69; European Constitutional Law, Cambridge, 2012, 47.

20.  C. FRIEDRICH, Luomo, la comunità, lordine politico, Bologna 2002, p. 309.

21.  Cfr. J. HABERMAS, Europapolitik in der Sackgasse. Plädoyer für eine Politik der abgestuften Integration, in Ach, Europa, Frankfurt am Main 2008, p. 97.

22.  G. ALLEGRI, Oltre lEuropa convenzionale: i mille piani dei movimenti sociali nellEuropa politica, in G.BRONZINI, H.FRIESE, A.NEGRI e P.WAGNER (a cura di), Europa, costituzione e movimenti sociali, Roma, 2003, 175.

23.  J. ORTEGA Y GASSET, Meditazione sullEuropa, Roma, 2000, 57.

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