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Considerazioni minime in tema di semplificazione

di - 21 Settembre 2012
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1. Il tema
Vale la pena di svolgere alcune riflessioni sul tema della proposta di riforma dell’art. 41 della Costituzione, per quel che riguarda soprattutto le ricadute di sistema sulla configurazione stessa del diritto amministrativo nel nostro ordinamento. Un tema sul quale molto ha detto la politica, ma poco ha parlato la cultura giuridica, che pure dovrebbe e potrebbe fornire al riguardo contributi essenziali di pensiero e di approfondimento.
Sembra poi utile anticipare alcune considerazioni più specifiche sul piano applicativo, riferite alla incompatibilità delle idee sottese a questa proposta di riforma rispetto al sistema della tutela del patrimonio culturale proprio del nostro ordinamento giuridico.
Si impongono, infine, alcune considerazioni minime sulla intrinseca fallacia logica che menoma le misure di semplificazione sinora introdotte dal legislatore (d.i.a., s.c.i.a., silenzio-assenso).

1.2. Tesi e antitesi.
A sostegno della riforma si richiama lo spirito liberale dello “Stato minimo”[1], secondo cui lo Stato è il problema, non la soluzione[2], l’autorità deve cedere il posto alla libertà dell’individuo, la cui attività creatrice, in una visione irenico-ottimistica del mondo, merita fiducia e deve essere lasciata all’autoregolazione del mercato. Ogni imposizione di permessi e controlli preventivi – secondo questa visione del mondo – si traduce fatalmente in una causa di corruzione, con l’ulteriore costo sociale del blocco delle iniziative produttive.
Contro la riforma si profilano, a un primo esame, tre domande fondamentali, che si collocano a diversi livelli di generalità e di approfondimento: sul piano della filosofia del diritto, occorre domandarsi se questa riforma non sovverta l’ordine “giusto” delle cose, anteponendo la tecnica all’uomo, il mezzo al fine; sul piano della politica del diritto, si pone la questione se questa riforma sia poi davvero così liberale (quali libertà privilegiare e in che modo e con quale bilanciamento tra loro?); sul piano della teoria del diritto pubblico, ci si deve porre la domanda se il principio dell’autocertificazione e del controllo successivo non riducano il diritto amministrativo al diritto penale e il provvedimento da precetto a mera sanzione.

2. La riforma dell’articolo 41 della Costituzione.
Il programma liberista di “Stato minimo” rinviene indubbiamente il suo perno centrale nella proposta di riforma dell’art. 41 della Costituzione (la madre di tutte le liberalizzazioni), approvata dal Governo il 9 febbraio 2011, presentata alla Camera in data 7 marzo 2011 (AC 4144), attualmente in corso di esame presso la 1^ Commissione Affari costituzionali.
La proposta così recita. “1. L’articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 41. – L’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (primo comma). Non possono svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, con i principî fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (secondo comma). La legge si conforma ai principî di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini prevedendo, di norma, controlli successivi» (terzo comma).
L’idea di fondo è che il cittadino sa badare a se stesso, ha una naturale propensione al bene e ad agire in modo lecito e corretto, occorre dargli fiducia, l’interferenza del controllo statale deve essere la minima indispensabile, gli apparati burocratici costano e sono ingestibili, i poteri di controllo preventivo generano inevitabile corruzione. Tutto questo, oltre che suggestivo, può anche essere in larga parte vero e condivisibile. Non si intende certo in questa sede svolgere valutazioni di merito su questi indirizzi politici. Né si vuole qui discutere l’assioma ottimistico delle magnifiche sorti e progressive della crescita.
Tuttavia, al di là delle ovvie domande sulla concreta portata di questa riforma[3], sarebbe bene avviare un dibattito franco e onesto, tra chi per lavoro si occupa, a vario titolo, di amministrazione, sull’incidenza di questi indirizzi riformatori sul sistema del diritto amministrativo.

2.1. Uomo e tecnica. Mezzi e fini.
La prima impressione che si trae, anche alla luce della discussione politica (di politica del diritto) che accompagna queste proposte, presentate come la più radicale e profonda delle trasformazioni liberalizzatici del rapporto tra cittadini e Stato, tra autorità e libertà, è che lo spirito, l’idea che le animano rischiano, se non correttamente intesi, di sovvertire l’ordine naturale delle cose, collocando l’uomo sotto la tecnica, che viene promossa da mezzo a fine, con una paradossale inversione delle polarità del vero liberalismo, imperniato sull’idea della centralità dell’uomo con il suo bagaglio di diritti innati.
L’assolutizzazione del diritto di fare impresa pone il modo di produzione capitalistico, basato sulla “dittatura del PIL” e sul mito della crescita, al di sopra dei diritti innati della persona (in primis il diritto di non intromissione nella propria sfera privata, il diritto a non essere disturbati nel godimento pacifico dei propri beni, e, quindi, salute, ambiente, cultura, diritti e interessi diffusi e collettivi, salvaguardia dei beni pubblici contro l’appropriazione e il consumo privati, diritti sociali e civili). Lo spirito di questa riforma sembra perciò porsi in contrasto con il migliore pensiero liberale e sociale più recente (ad esempio, con la lettera enciclica del 2010 di Papa Benedetto XVI Caritas in veritate, oltre che con importanti indicazioni della filosofia contemporanea: Hans Jonas, Amartya Sen, Hilary Putnam, Emanuele Severino, Axel Honneth, Umberto Galimberti)[4].

Note

1.  R. Nozick, Anarchia, stato, utopia, Firenze, 1981 (su cui cfr. per una chiara sintesi, S. Petrucciani, Modelli di filosofia politica, Torino, 2003, 177, nonché 214 ss.).

2.  Ronald Reagan, discorso inaugurale di insediamento alla Casa Bianca, 20 gennaio 1981.

3.  L’osservazione che sorge spontanea è: ma cosa cambia realmente? Non è già così? Il principio per cui tutto è libero tranne ciò che è espressamente vietato non è uno dei tratti tipici degli ordinamenti liberali degli Stati di diritto fondati sul moderno costituzionalismo? Già nel 1928 Carl Schmitt – Lo Stato di diritto borghese, trad. it. a cura di D. Nocilla, in Diritto e Cultura, n. 2/1998, 12 – osservava: “Questo Stato borghese di diritto è generalmente caratterizzato dal fatto di fondarsi sui diritti fondamentali degli individui e sul principio della distinzione dei poteri. Con il che, mentre la libertà dei singoli si pone in linea di principio come illimitata, lo Stato e il suo potere si pongono, invece, come limitati. Allo Stato è permesso solo ciò che gli è precisamente prescritto … illimitata è al contrario la libertà personale dei singoli”. Ma l’idea è già insita nei Bills of Rights della Rivoluzione americana del XVIII sec. (G. Jellinek, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, trad. it. di D. Nocilla, Milano, 2002). Che bisogno c’è, dunque, di cambiare la Costituzione? Sull’art. 41 Cost., in generale, A. Baldassarre, voce Iniziativa economica privata, in Enc. Dir., XXI, 1971, 582 ss.

4.  Papa Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2009 (sul contributo del pensiero cattolico nell’elaborazione dell’art. 41 Cost. cfr. D. Nocilla, I cattolici e la Costituzione, ed. Studium, Roma, 2009); A. Sen, L’idea di giustizia, Milano, 2009; H. Jonas, Il principio responsabilità, 1979, ed. it. a cura di P.P. Portinaro, Torino, 2009; H. Putnam, Fatto/valore; fine di una dicotomia, trad. it. di G. Pellegrino, Roma, 2004, con un ampio richiamo alle teorie di Amartya Sen, 77 ss.; N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; A. Honneth, La stoffa della giustizia e i limiti del proceduralismo, a cura di C. Caiano, Torino, 2010; U. Galimberti, Psiche e techne – L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 1999; Id., I miti del nostro tempo, Milano, 2009, 279 ss.

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