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La politica della ricerca: le prospettive per l’area giuridica

di - 5 Novembre 2010
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7. L’equilibrio tra i criteri generali e le peculiarità dell’area giuridica
Le linee di sviluppo prospettate dal CEPR tengono conto della specificità delle scienze sociali, in particolare del diritto. Non avallano una indiscriminata applicazione degli indicatori di produttività, ma neppure prefigurano una netta scansione, al limite una separazione, tra le varie aree. Attribuiscono minor rilievo agli standard che fanno riferimento al trasferimento tecnologico, pur se non lo si deve escludere del tutto (si pensi all’applicazione di nuove tecniche di azione alle istituzioni private o pubbliche) e alla capacità di attrarre ricercatori dall’estero (per via degli ostacoli linguistici). Sconsigliano l’applicazione indiscriminata di indicatori bibliometrici, come il fattore di impatto [12]. Pongono in risalto, piuttosto, la necessità di adottare procedure eque e trasparenti in rapporto sia alle riviste, sia alle collane editoriali.
Le conseguenze che deriverebbero dall’approvazione di queste linee di sviluppo sono numerose e tutte rilevanti. Si perfezionerebbe la valutazione dei singoli studiosi (da tenere distinta dalla valutazione delle istituzioni nelle quali essi prestano la propria opera). Si salvaguarderebbero i “generi letterari” tipici del diritto, ma si imprimerebbe un salutare impulso alla definizione di standard che permettano di distinguere, all’interno di quei generi, i lavori meramente compilativi da quelli di ricerca; le riviste che selezionano i contributi sulla base di criteri e procedure trasparenti da quelle che seguono altre logiche; le collane editoriali che puntano sulla qualità dalle altre. L’impiego della locuzione “impulso” assume un preciso valore, perché tutte le attività appena contemplate spettano alle varie comunità di studiosi e presumibilmente si svolgeranno attraverso processi di trial and error.
Queste brevi notazioni, se per un verso inducono a pensare che l’esigenza di un adeguamento degli standard e delle procedure di valutazione della ricerca sia ineludibile, in questa come nelle altre aree, per un altro verso spiegano perché i tempi non potranno esser brevi. Occorrerà trovare progressivamente un equilibrio migliore tra le monografie e gli articoli, specie se questi sono innovativi nelle metodologie e nelle analisi, se sono pubblicati sulle principali riviste giuridiche. Potrà contribuire il ritorno a una più equa considerazione dei contributi pubblicati nelle riviste in lingua inglese o in una delle altre principali lingue del mondo. Potrà giovare una maggiore apertura verso le intersezioni che i dati rilevanti per il diritto hanno con quelli rilevanti per altre scienze sociali. Ma, giova ripeterlo, si tratta di un percorso per cui sono altrettanto importanti la sicura progressione verso gli obiettivi e l’ottenimento di una sempre più ampia adesione a quegli obiettivi.

8. Le prospettive. Il ruolo delle associazioni di studiosi
Ci si può chiedere, in conclusione, quali siano le prospettive che si dischiudono per gli studiosi e per le associazioni alle quali essi aderiscono.
Riformare le procedure di selezione, valorizzare il merito, ancorare la valutazione a criteri e metodologie, che consentono di formulare giudizi più obiettivi (pur se l’aspirazione all’obiettività è di quelle destinate a restare sempre solo parzialmente appagate): tutto ciò non va considerato come un’imposizione, bensì come un’opportunità [13]. Sarebbe altrettanto sbagliato intravedere in quei parametri, in quelle metodologie il trionfo dello scientismo. Lo scientismo e la sottovalutazione delle diversità degli approcci e dei metodi hanno contraddistinto, semmai, un’altra stagione della nostra cultura, quella del positivismo. Detto ciò, se in Italia le scienze sociali cercassero di sottrarsi alla valutazione, non vedrebbero soltanto aumentare il divario accumulato rispetto alle altre aree della scienza: accumulerebbero anche un ulteriore distacco rispetto agli studiosi degli altri Paesi europei, nei quali la cultura della valutazione si è da più tempo consolidata, sia pure con varietà di impostazioni e risultati, che non è da sottovalutare. Proprio sui diversi approcci alla valutazione e sui rispettivi risultati, anzi, è bene che vi sia un proficuo dibattito, nella consapevolezza dell’urgenza del decidere e dell’agire.
Il discorso si sposta, così, sul ruolo delle associazioni di studiosi. Dagli sviluppi prima sintetizzati derivano un’opportunità e un rischio. L’opportunità consiste nel responsabilizzare le associazioni di studiosi, chiamate non più soltanto a discutere sull’oggetto e sulle metodologie del proprio lavoro, ma anche a esprimere scelte, suscettibili di essere riviste nel corso del tempo, in ordine alla qualificazione dei prodotti della ricerca (a cominciare da cosa debba intendersi per “monografia”) e alla rilevanza delle sedi nelle quali essi sono pubblicati. Il rischio è che la comprensibile preoccupazione per l’acquis degeneri, provocando ristagno, risultando d’impedimento a ogni tentativo di fissare standard che non si limitino a fotografare l’esistente. Come accade per ogni attività svolta un’organizzazione avente effetti sui suoi componenti e su altre figure giuridiche soggettive, sono indispensabili forme di discussione e garanzie acconce, unitamente al senso della misura, per evitare eccessi di segno opposto. Può senz’altro giovare il confronto con l’esperienza di altri Paesi europei, con le diverse scuole di pensiero emerse ed emergenti. Si tratterebbe di un passo importante nella direzione della realizzazione dello spazio europeo della ricerca, che di certo non è compito esclusivo dei governanti.

Note

12.  V. Giacinto della Cananea, Sulla valutazione dell’attività scientifica e didattica nel diritto amministrativo, in Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Annuario 2007, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, p. 281. Critiche all’applicazione del fattore di impatto sono state espresse anche dal giudice amministrativo: TAR Veneto, 31 agosto 2007, n. 287.

13.  V. Aldo Sandulli, Per l’università della concorrenza e del merito, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, n. 2, p. 227.

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