Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

La politica della ricerca: le prospettive per l’area giuridica

di - 5 Novembre 2010
      Stampa Stampa      

Detto ciò, bisogna subito aggiungere che le modalità con le quali il merito si manifesta ed è valutato variano in relazione a una serie di fattori. Nel novero di quei fattori, non vi è soltanto il diverso rilievo che le ricerche individuali e collettive assumono nelle varie branche del sapere: vi è anche il diverso peso da attribuire agli aspetti quantitativi e qualitativi. Un sociologo della cultura potrebbe forse osservare che, oltre una certa soglia, anche gli elementi di tipo quantitativo assurgono al rango di elementi di tipo qualitativo. Così formulata, l’osservazione sarebbe corretta, ma non coglierebbe il punto essenziale: l’importanza che un singolo contributo è in grado di assumere ai fini dell’evoluzione dello stato delle conoscenze e delle metodologie disponibili in un dato momento storico. Ciò non vale soltanto per i lavori pubblicati su “Science” o “Nature”: nella scienza economica, gli scritti di Piero Sraffa sono forse esigui nel numero, ma sono stati e restano una fonte di ispirazione; in quella giuridica, molti, tra gli “scritti minori” di Santi Romano, hanno aperto nuove prospettive e offrono tuttora spunti di riflessione. Se la valutazione della produttività scientifica annettesse soverchio rilievo al numero delle pubblicazioni o dei brevetti, anziché al loro intrinseco valore e alle potenziali ricadute, finirebbe non soltanto per privilegiare l’anzianità, ma anche per favorire di fatto una concezione “burocratica” della ricerca, per cui soltanto al raggiungimento di un certo output (per esempio, una monografia e/o dieci articoli) si avrebbe titolo ad aspirare a un determinato posto, a prescindere dall’apporto che può derivarne per il progresso della scienza.
Per queste ragioni, l’impostazione prospettata dal CEPR si ispira a una diversa concezione della produttività scientifica. Essa non prescinde, beninteso, dagli aspetti di tipo quantitativo. Tiene conto, infatti, del numero delle pubblicazioni o dei brevetti. Tuttavia, inserisce questi dati di tipo quantitativo in una cornice di criteri che attribuiscono preminente rilievo ai dati di tipo qualitativo. Nel novero di quei criteri, vi sono, per le pubblicazioni, l’originalità dei lavori e il prestigio della sede nella quale sono pubblicati; per i brevetti, la rilevanza delle ricadute; per entrambi, il carattere innovativo rispetto allo stato attuale delle conoscenze e delle applicazioni. L’idea di fondo è che un giovane fisico o economista che abbia dimostrato di essere in grado di far conseguire progressi decisivi e rapidi alla ricerca e alle applicazioni pratiche che ne scaturiscono debba poter essere preferito a quanti abbiano titoli inferiori sotto il profilo qualitativo. Se, poi, a quel giovane debba essere corrisposto un salario più elevato rispetto a più anziani, e meno produttivi, colleghi, è questione diversa, pur se di notevole interesse, che va oltre i limiti di queste note. Va dato conto, piuttosto, di un’ulteriore scelta suggerita dal CEPR. Essa concerne la ricerca di un punto di equilibrio tra la generalità dei criteri direttivi e le specificità delle varie aree alle quali fa riferimento il documento sottoposto al Ministro.

6. L’area giuridica: progressi, problemi
Giova osservare – a mo’ di premessa – che l’area giuridica è una di quelle per le quali l’applicazione degli indicatori di produttività scientifica richiede maggiormente un accorto dosaggio tra i criteri generali riguardanti tutti i campi del sapere scientifico e quegli aspetti tradizionali, tuttora prevalenti, che meglio di altri sono suscettibili di essere conciliati con i nuovi, di essere rinnovati in modo graduale e nel rispetto delle specificità proprie di quest’area.
I giuristi italiani sono consapevoli di appartenere a una tradizione scientifica ultramillenaria, di alto livello, la quale affonda le sue radici nel diritto romano, nella rielaborazione che ne è stata data nell’epoca medievale. È insita in quelle radici, nella consapevole rielaborazione che ne è stata effettuata nei secoli più vicini a noi, sia la tendenza a ricomprendere gli oggetti di studio in categorie ampie, sia la propensione a confrontarsi con gli apporti che, relativamente a quelle categorie, sono effettuati in altri Paesi, soprattutto in quelli dell’Europa continentale.
Quella giuridica è quindi, comprensibilmente, una cultura che stenta a prendere atto dell’importanza che in altre tradizioni, in altre esperienze giuridiche, segnatamente in quelle anglosassoni, hanno già acquisito gli indicatori di produttività scientifica. Esse hanno già da gran tempo preso atto che la scienza giuridica, mentre non può privarsi di strumenti insostituibili per l’accumulazione del sapere (come le monografie, tutt’altro che sconosciute anche in quelle tradizioni giuridiche) e per il mantenimento d’uno stretto raccordo con la pratica (si pensi alle note a sentenza, che, d’altronde, non mancano neppure nelle principali riviste in lingua inglese), deve acquisire dimestichezza nell’uso – non acritico – di una serie di strumenti: la peer-review (pur se non mancano eccezioni, in alcune riviste nordamericane), il ranking delle riviste e delle collane editoriali. Anche nella cultura giuridica italiana, del resto, non mancano segnali incoraggianti in tal senso: in alcune riviste si fa stabilmente ricorso a referees esterni, mentre molto resta da fare per le collane di monografie, specialmente per quelle pubblicate con finanziamenti pubblici.
Non è forse inopportuno sottolineare la natura “esterna” della valutazione rispetto ai prodotti presi in considerazione. Ciò spiega il rilievo attribuito, per quanto concerne le riviste e le collane editoriali, a elementi quali l’esistenza di un collegio di studiosi che assuma la responsabilità d’una determinata scelta; l’adozione di procedure eque e trasparenti ai fini dell’esame dei lavori ricevuti; l’intervento di referees esterni. Non costituisce un indebito détour, rispetto alla linea di ragionamento fin qui seguita, l’indugiare rapidamente su un altro aspetto in cui si manifesta la natura “esterna” della valutazione. In presenza d’una varietà di metodi o paradigmi aventi dignità scientifica, una varietà di questioni si pongono e si risolvono in modo significativamente diverso a seconda che l’analisi si inscriva nell’uno o nell’altro paradigma. Con una duplice conseguenza: che il singolo ricercatore deve essere consapevole di riferirsi all’uno, piuttosto che all’altro, e deve enunciarlo con chiarezza (secondo l’insegnamento di Riccardo Orestano, <<qualunque punto di vista si voglia adottare, occorre avere piena cognizione delle sue implicazioni>>)[11]; che quanti sono chiamati a valutarne l’apporto debbano accettare la pluralità dei punti di vista analitici e di metodo, sia pure con una certa dose di cautela verso l’eclettismo, e quindi verifichino ragionevolmente la chiarezza delle scelte e la congruità delle metodologie applicate, non l’adesione agli indirizzi che riscuotono maggiori consensi e il numero delle citazioni.

Note

11.  Riccardo Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 346

Pagine: 1 2 3 4


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy