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Intorno alla corruzione

di - 7 Settembre 2009
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1. Premessa – Un tema drammatico, di crisi che accompagna la crisi, ha impegnato il recente vertice del G8. Per l’ennesima volta si è parlato di cor­ruzione e si sono as­sunti impegni per combatterla: giustamente, è il caso di dire, visto che essa appare ogni giorno, ovunque, in ogni contesto, con un peso economico enorme. Secondo le parole del Procuratore Generale della Corte dei conti nella relazione al bilancio dello Stato per il 2008, il suo “valore” am­monterebbe a 75 miliardi di euro. È una cifra immensa, spesa dalla “gente” sia per ottenere ciò che non dovrebbe, sia per conseguire ciò cui avrebbe di­ritto ma che il corrotto non rilascia. Abbiamo deliberatamente usato l’anodina parola “gente”, proprio per sottolineare come la corru­zione abbia mille facce e mille protagonisti: dall’operatore economico che paga per ot­tenere commesse pubbliche e dal furbo che si “compra” una pensione o un cer­tificato di in­validità (da esibire sulla Porsche: visto personalmente da chi scrive), fino a chi, si dice, è costretto a versare danaro per ottenere servizi cui avrebbe diritto.

Di corruzione si parla molto sul piano politico e, naturalmente, etico [1]. La condanna morale della corruzione è unanime in pubblico; si discute spesso della lotta che ad essa viene o dovrebbe essere condotta, degli strumenti con cui condurla e del ruolo che vi hanno i politici per un verso, la magi­stratura per un altro. Per paradossale che possa sembrare, però, il feno­meno corruzione, pur studiato dal punto di vista sociologico e, ovviamente, penale, lo è molto meno sotto il profilo sistematico. Oltre che un reato, come proclama il codice penale, che cosa è la corruzione da un punto di vista economico e giuridico? Che cosa comporta la sua presenza all’interno di un sistema, oltre alla creazione di ricchezze improprie ed al conseguente trasferimento del loro onere sulla collettività, in modo che nessuno se ne accorga? Che impatto ha tutto ciò su un sistema giuridico? Ed infine, rispettivamente a monte ed a valle di questi interrogativi: da che cosa nasce la corruzione? esiste, è anzi solo semplicemente pensa­bile, un rimedio ad essa che superi le pastoie ed i limiti delle indagini e del processo penale caso per caso?

2. Pare indubbio che, da un punto di vista economico e giuridico al tempo stesso, il modello tipico della corruzione sia un contratto di servizi. Il fornitore del servizio, il corrotto, è sempre una persona che, per dovere di ufficio, deve esercitare un potere, ovvero, in termini più moderni, una funzione pubblica [2]. L’acquirente, il corruttore, è un soggetto qualsiasi, il quale vuole che la funzione pubblica venga esercitata in senso a lui favorevole. Per ottenerlo, lo acquista. Oggetto del contratto è dunque questo servizio, molto particolare, per cui la funzione pubblica, affidata al corrotto, viene esercitata nell’interesse del corruttore e non della collettività. Questo ovviamente è solo il modello tipico: anziché un acquisto vero e proprio – danaro contro esercizio favorevole della funzione – possono benissimo darsi altre contropartite: e quindi, come scambio di funzioni, così di altri “favori”, di ogni genere e specie.
Che il contratto sia illecito pare indubbio: il modo, i termini in cui Tizio eserciterà la funzione pubblica affidatagli sono oggetto di un accordo e di un corrispettivo perché ciò vada a favore di Tizio. Ben prima che il diritto si affacci sulla scena, tutto è illecito, perché tutto è un inseguirsi di tradimenti, da Tizio che deve assolvere un compito nell’interesse della collettività e per danaro lo piega ad interessi privati, a Caio che questo chiede e ottiene, tradendo anzitutto il suo stesso appartenere alla comunità. Ciò non toglie che questi tradimenti assumano le vesti di un contratto, illecito quanto si vuole, ma contratto.
Su esso occorre portare l’attenzione.

3. Il primo aspetto che viene in evidenza è la struttura straordinariamente rudimentale di questo contratto. È quasi più un baratto che un contratto (“Ognun v’è barattier fuor che Bonturo”, diceva del resto Dante). Quale che sia la materia nel cui ambito e con riferimento alla quale viene “stipulato”, quali che ne siano l’oggetto e le prestazioni – danaro contro esercizio pilotato della funzione pubblica, scambio di favori, etc. –, esso non sembra capace di contenere clausole che disegnino un perimetro di adempimenti e di garanzie reciproci. La ragione è che questo contratto è per sua natura insuscettibile di contenere una disciplina dei rapporti, diversa ed ulteriore rispetto al baratto, vale a dire alla corre­sponsione di una somma di danaro quale corrispettivo per un esercizio “guidato” di funzioni pubbliche. Il nocciolo è infatti sempre lo stesso: per soddisfare il proprio privato interesse qualcuno paga – compra – l’esercizio di una funzione affidata per curare un interesse pubblico. Come sopra si diceva, l’illiceità è palese. Ma proprio qui sta il cuore del problema. Esiste un tipo di contratto, la cui illiceità è totale. Quasi non meriterebbe attenzione se nel nostro sistema non si ricorresse ad esso per transazioni che raggiungono i 75 miliardi di euro.

Note

1.  Merita ricordare che “corruzione”, come è per altro evidente ed intuitivo, è il sostantivo di cor­rompere. Meno intuitivo è il significato, originario ed attuale ad un tempo, di questo verbo. La sua radice è chiaramente rompere, cioè ridurre in pezzi. Ma il cum che precede “rompere” ne ha dilatato il significato: che è dive­nuto non solo quello, oggi abbandonato, di un più forte mandare in pezzi e distruggere, ma anche e soprattutto quello di contaminare e putrefare. Noi ne viviamo oggi prevalentemente il significato traslato, che si potrebbe dire di putrefazione delle coscienze, incapaci di essere guidate da regole certe, mandate appunto in pezzi.

2.  Esiste anche la corruzione privata, come tutti sanno, che è però una cosa relativamente diversa, se non altro perché le parti sono tutte private: essa sembra produrre effetti distorsivi solo indiretti sul sistema. L’attenzione è qui concentrata sulla corruzione riferita alla funzione pubblica, dove l’effetto distorsivo è immediato.

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