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Della concorrenza: Adam Smith e Alessandro Giuliani

di - 3 Agosto 2010
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Secondo Smith non si tratta solo di funzionamento, migliore o peggiore: senza Stato una economia di mercato, semplicemente, non può esistere. Ciò non solo e non tanto perché solo lo Stato può farsi carico della difesa verso l’esterno, delle grandi infrastrutture e dell’offerta di beni non rivali e non escludibili, “pubblici”. Dovere essenziale dello Stato è per Smith “proteggere, per quanto possibile, ogni membro della società dall’ingiustizia dall’oppressione di ogni altro membro della società stessa, cioè il dovere di instaurare una esatta amministrazione della giustizia”[19].
Lo Stato non deve interferire nei rapporti contrattuali in cui i cittadini volontariamente entrano. Non deve orientare gli usi privati delle risorse. Ma – interpreta Giuliani – spetta allo Stato la “giuridicizzazione della moralità dell’ordine economico, e dell’etica degli affari”[20]. Solo le istituzioni giudiziarie, solo il diritto, possono mediare il legame fra commerci e civiltà. Un giudice imparziale deve sancire l’adempimento delle obbligazioni e punire, financo con la pena di morte, l’immoralità della bancarotta.
La subordinazione del diritto all’economia era inconcepibile per Smith. È inaccettabile per Giuliani, nella misura in cui è avvenuta attraverso la moderna ‘analisi economica del diritto’, a mio avviso viziata anche dalla sua dipendenza da una teoria economica soltanto, quella marginalistica[21].
A Giuliani, Smith sembra conciliare il primato del common law, nella sua capacità flessibile di corrispondere al mondo degli affari, con la propensione del civil law ad “anteporre la trattazione del government a quella dei diritti individuali”[22].
La cultura giuridica contemporanea è divisa su questa ipotesi di riconciliazione di diritto comune e civile avanzata da Giuliani.
Indubitabile è che, per Smith, deve esservi un limite all’interesse individuale, che pure costituisce il presupposto della divisione del lavoro, dello scambio, del mercato e quindi della ricchezza delle nazioni: “Nella gara per la ricchezza (… un uomo) può correre più forte (…) per superare i suoi rivali. Ma se dovesse fare uno sgambetto o atterrare uno di loro (vi) sarebbe una violazione della competizione leale”[23]. Il diritto non lo permetterà perché “la società non può sussistere tra coloro che sono sempre pronti a ferirsi e offendersi l’un l’altro (…) La giustizia è il principale pilastro che sostiene l’intero edificio”[24].
Dubito che Amrtya Sen abbia letto Giuliani. Chi l’ha letto trova solo scontate conferme dell’analisi di Giuliani in una recentissima valutazione espressa da Sen: “L’interpretazione standard del pensiero smithiano (…) filtrata nella cosiddetta ‘politica della scelta razionale’ e nella corrente dominante dell’analisi economica del diritto è completamente fuori strada”[25].

3. L’etica della concorrenza
L’utile può coincidere con il giusto se, e solamente se, è rispettata la condizione che la libera concorrenza non ceda al monopolio. Smith e Giuliani pervengono a questa conclusione attraverso la filosofia negativa della giustizia basata sull’alterum non laedere.
Una tesi di Giuliani – da sottoporre a rinnovata verifica – è che la “dottrina dei fondamenti logici, etici e giuridici della libertà nella concorrenza” sia giunta a noi attraverso la recezione del diritto romano a partire dal XII secolo grazie alla scuola dei glossatori di Bologna[26].
La filosofia dell’umanesimo italiano mira a vedere nei monopolia una distorsione “che trascende la tutela della libertà economica del singolo, in quanto investe i valori giuridici (come la paritas e la aequitas) che sono costitutivi dell’ordine isonomico”, inteso, quest’ultimo, come eguaglianza fra governanti e governati.
Smith è solo un po’ più … economista di Giuliani sulla concorrenza. Vede in maggior misura concorrenza e monopolio come meccanismi – ideale il primo, perverso l’altro – del modus operandi di una economia di mercato[27]. La concorrenza favorisce, il monopolio ostacola, il prevalere tendenziale di un unico prezzo dei beni e di un unico saggio di profitto sul capitale. Il monopolio per Smith è “nemico della buona amministrazione, (…) nocivo per la popolazione”; è quindi causa di inefficienza e di iniquità; si giustifica, temporaneamente, solo “in base agli stessi principi con cui viene concesso all’inventore un analogo monopolio su una nuova macchina, e all’autore quello su un nuovo libro”[28].
Al di là delle riserve di merito che possono aversi su questa anticipazione schumpeteriana da parte di Smith, ribadisco due considerazioni personali in tema di concorrenza.
La prima è di sentirmi confortato da Alessandro Giuliani e dai suoi amati glossatori nel valorizzare i contenuti etici, isonomici, democratici del concetto di concorrenza. Ciò, sino a far coincidere il rifiuto del monopolio con il rifiuto delle vie facili al profitto, categoria a mio parere più ampia di quella di monopolio come mera forma di mercato. Ad esempio, dai primi anni Novanta all’attuale recessione le vie facili al profitto hanno contribuito ad abbattere l’innovazione produttiva in Italia. Il tasso di profitto si è mediamente innalzato rispetto agli anni Settanta e Ottanta, mentre la crescita della produzione e della produttività scemava, sino ad annullarsi.

Note

19.  Smith, A., La ricchezza delle nazioni, Newton Compton, Roma, 1995, p. 585.

20.  Giuliani, Giustizia, cit., p. 216.

21.  Ciocca, P. – Musu, I. (a cura di), Economica per il diritto, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.

22.  Giuliani, Giustizia, cit., p. 193.

23.  Smith, A., Teoria dei sentimenti morali, Rizzoli, Milano, 1995, p. 206.

24.  Ibidem, p. 211.

25.  Sen, A., Perché bisogna combattere gli stereotipi su Adam Smith, in“La Repubblica”, 27 maggio 2010, p. 42.

26.  Giuliani, A., Le radici romanistiche della dottrina italiana della concorrenza, in “Rivista di Storia Economica”, 1997, p. 107.

27.  Per una lettura in tal senso del pensiero di Smith sulla concorrenza cfr. Stigler, G.J., Essay in the History of Economics, Princeton University Press, Chicago, 1965, Cap. 8.

28.  Smith, La ricchezza, cit., p. 619.

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