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Avvocati e concorrenza

di - 11 Novembre 2009
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4. La “Bersani” e la riforma della professione forense in Italia
Il Consiglio Nazionale Forense, per voce del suo Presidente, ha affermato che la legge Bersani sulla liberalizzazione ha anticipato le riforme in modo del tutto inconsulto. Per tale ragione, si è arrivati a proclamare lo stato d’agitazione dell’intera Avvocatura Italiana, deliberando l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie per i giorni 24, 25 e 28 luglio 2006[11].
Secondo il CNF, infatti, il clamore interno della legge Bersani non è riconducibile tanto al suo contenuto, quanto piuttosto al modo con cui essa è stata formulata e sottoposta alle professioni.
L’ordine forense l’ha definito un intervento troppo radicale e brusco, non rispettoso della voce dei soggetti interessati.
Il Consiglio Nazionale Forense non ignorava l’esigenza di cambiare la disciplina professionale alla luce dell’evoluzione economica e sociale, ma ha stigmatizzato il fatto che il governo lo abbia escluso dal processo di riforma.
Attualmente il dialogo tra governo e Consiglio Nazionale Forense è migliorato. Rileva in merito l’approvazione da parte del Consiglio della riforma della professione forense del 27 febbraio 2009. In tale occasione il Presidente Guido Alpa ha definito la riforma della professione «come uno degli obiettivi prioritari di questa consigliatura» consegnando la proposta al governo.
Quest’anno in Parlamento sono stati presentati diversi lavori preparatori sull’argomento. Da ultimo rileva il disegno di legge discusso il 14 luglio (AS 601), segnalato  dall’AGCM[12]. L’Autorità ha commentato, in sede di segnalazione al Governo e al Parlamento, che il testo proposto contiene ancora una volta restrizioni al funzionamento dei mercati, tali da imporre ai cittadini e alle imprese oneri non giustificati da interessi di rilevanza generale.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha in merito svolto un’indagine conoscitiva nel settore degli ordini professionali, conclusa il 15 febbraio di quest’anno[13]. In particolare l’indagine si è occupata di verificare il recepimento dei principi concorrenziali comunitari e nazionali nei codici deontologici delle singole professioni, individuando spesso carenze nella applicazione di questi principi da parte delle singole discipline professionali.
Alcuni tentativi di collaborazione fra AGCM e CNF si sono registrati[14] in questi anni, ma non risultano sufficienti se si considerano gli scarsi risultati della riforma dell’attuale disciplina rispetto ai dettami comunitari e dell’Autorità antitrust.

4. Conclusioni
L’avvocato è oggi proiettato in un contesto di logiche di mercato ed economia globale per effetto della normativa comunitaria.
Il fenomeno di “modernizzazione” della professione legale è strettamente connesso con la crescente internalizzazione dei mercati e dei servizi, soprattutto alla luce di un contesto europeo sempre più integrato.
Per tale motivo, sarà indispensabile la collaborazione fra ordini e avvocati nella predisposizione di una disciplina deontologica comunitaria uniforme ed efficiente della professione forense.
L’ottica comunitaria ha mutato la concezione tradizionale dell’avvocato improntata all’idea che l’esercizio della professione forense sia totalmente estraneo all’esercizio d’impresa.
La professione non può più astrarsi dal mercato. Deve tener conto del consumatore da proteggere.
Le professioni precedentemente definite “protette” – proprio perché sottratte alla disciplina sull’impresa e conseguentemente anche a quella sulla concorrenza –  sono oggi equiparate alle imprese e di conseguenza soggette anche alla normativa antitrust.
L’obiettivo comunitario è creare un mercato unico ed efficiente, che presuppone la libera circolazione delle persone, merci, capitali e servizi.
In merito sono stati numerosi gli interventi posti in essere dalla Comunità Europea e dalle autorità antitrust dei singoli Paesi.
L’Italia, segnatamente nel confronto con il Regno Unito, versa in una situazione di arretratezza.
Oltre alla collaborazione fra i diversi organi, sembra mancare la chiarezza.

Note

11.  Organismo Unitario dell’Avvocatura(O.U.A), Comunicato 21 luglio 2006, Prot. N. 513/06.

12.  AS 602, Provvedimento del 16/09/2009, in Boll. 35/2009, v. sito www.agcm.it.

13.  Provvedimento n. 19435-IC34, Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali, del 15 febbraio 2009.

14.  Si veda in merito la delibera del CNF del 12 giugno 2008 che ha modificato il Codice deontologico forense a seguito di osservazioni formulate in sede d’audizione dall’AGCM il 18 aprile dello stesso anno.

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