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Costituzione ed ambiente. Effetti sulla divisione dei poteri di una revisione costituzionale largamente condivisa

di - 14 Marzo 2022
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Ma gli approdi della giurisprudenza costituzionale sono volti a guardare alla nozione di paesaggio in termini evolutivi e dinamici estendendone le valenze agli ecosistemi alla natura, alle matrici ambientali suscettibili di degrado, a sottolineare la trasversalità della tutela ambientale ( come quella della concorrenza ), a enucleare un concetto di ambiente come valore, a superare visioni meramente antropocentriche del bene ambiente.
Riguardano in verità dei casi nei quali non si ponevano conflitti – nemmeno potenziali – fra valori paesaggistici e valori ambientali.
Tuttavia la recezione costituzionale dell’ambiente fra i principi fondamentali non è solo meramente ricognitiva degli approdi della giurisprudenza costituzionale formatasi in materia di Titolo V ma sottende una scelta di carattere valoriale e sostanziale ( volta dire che la natura – ma cosa si intende per natura sarà tutto da stabilire nella legislazione ambientale che ha carattere sempre più tecnico – è valore da tutelare , anche quando riguardi beni privi di bellezza, al pari di ciò che è il prodotto umano della cura della natura che chiamiamo paesaggio concetto formatosi durante il romanticismo e che può farsi risalire all’estetica Kantiana del sublime ).
In realtà proprio la transizione ecologica sul piano energetico ( questione drammatica all’origine di conflitti internazionali che si stanno svolgendo sotto i nostri occhi ) è incentrata sullo sviluppo delle energie rinnovabili mediante progetti di impianti – volti a invertire le tendenze di evoluzione del clima connesse all’uso dei fossili –  ben suscettibili di incidere su zone di interesse culturale e paesaggistico.
In questa chiave ambiente e paesaggio sono valori tutt’altro che conciliati.
Spetterà alla giurisprudenza – soprattutto amministrativa – conciliarli dopo le previste valutazioni ambientali.
La tecnica sarà il bilanciamento dei valori.
L’equiordinazione costituzionale di ambiente e paesaggio consente –nelle attività di bilanciamento fra valori – un indubbio favor per le attività industriali green, eliminando ogni prospettiva di sovraordinazione sul piano valoriale delle tutele paesaggistiche su quelle ambientali ( la fine della prospettiva di Dostoevskij per cui “solo la bellezza ci può salvare” ) .
Si spera che questo non conduca a nuove ondate speculative ed a scempi del territorio magari consumati in nome dell’ambiente in conseguenza della regressione – ben possibile in concreto – degli alti livelli di tutela paesaggistica raggiunti storicamente dall’Italia in conseguenza di una tradizione storica ben nota ( sempre al centro delle riflessioni di Salvatore Settis ).
L’ambiente può essere anche solo un’etichetta ( il fenomeno del c.d. greenwashing ) di cui ci si fregia talvolta nel promuovere iniziative industriali all’insegna del politicamente corretto.
Ma con questa avvertenza non resterà che operare in concreto, esaminando i bilanciamenti amministrativi operati progetto per progetto.
Al giudice amministrativo viene consegnata così una grande responsabilità.
Viene poi in questione anche la vicenda dei diritti delle generazioni future.
Si tratta di quella che viene chiamata “posterity provision” intendendosi per essa la previsione, nel testo costituzionale, di un vincolo al Legislatore di tipo sostanziale o procedurale, che imponga in ogni decisione, di tener conto dei diritti delle generazioni future.
Il Legislatore, nel caso di vincolo sostanziale, dovrà evitare danni alle risorse naturali decisive per provvedere sul piano fisico e biologico ai bisogni delle future generazioni.
Le leggi di incentivazione economica sono potenzialmente scrutinabili alla luce dei diritti delle nuove generazioni conquistando una nuova centralità al potere giudiziario ( peraltro in una fase in cui la politica diffida di esso e spinge per riforme che ne riducano gli spazi di autonomia talvolta mal utilizzata  ) e preconizzando nuove inedite rimessioni al giudice delle leggi ( che diverrà anche il giudice della giustizia intergenerazionale).
Un vincolo procedurale, del tipo necessità di referendum consultivi o di un controllo preventivo di costituzionalità o di particolati quorum nei procedimenti approvativi delle leggi incidenti sui diritti delle nuove generazioni, non è stata la via prescelta dalla riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 1 del 2022 .
Ne potrebbe risultare un mutamento degli equilibri della divisione dei poteri nel Paese.
Il punto critico è segnalato in letteratura ( ex plurimis Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations di Kristian Skagen Ekeli in Ratio Juris. Vol. 20 No. 3 September 2007 (378–401))con considerazioni ben argomentate e valide anche per riflettere sulle scelte appena fatte in Italia con la riforma costituzionale in esame
Le Corti costituzionali ed amministrative stanno per trasformarsi in guardiani delle generazioni future.
La cosa ha implicazioni sistematiche di notevole spessore.
I giudici divengono guardiani della posterità ?
E’ desiderabile questo ?
Ciò implica che ogni decisione pubblica suscettibile di incidere sulle risorse naturali non rinnovabili con effetti sulle generazioni future dovrà essere accompagnata da studi tecnologici ed ambientali.
Ciò può senz’altro indurre decisioni più attente e lungimiranti.
Ma può anche innescare contenziosi inediti in un Paese già diviso e conflittuale.
In sostanza le minoranze d’ora in poi avranno un potere di veto ambientale sulle politiche economiche delle maggioranze basato sulla clausola costituzionale ambientale e sulla supremazia della Costituzione sulle leggi ordinarie.
Non potrebbe questo essere un limite non ben calcolato o un eventuale futuro ostacolo alle politiche economiche dirette alla ripresa del Paese ?
Lo scopo della norma costituzionale è ben chiaro e del tutto condivisibile : avere acqua aria suolo più puliti, contrastare il cambiamento climatico con strumenti tecnologici adeguati di riconversione del capitalismo, introdurre un ciclo virtuoso  del riciclo dei rifiuti chiamato economia circolare.
Ma attenzione le strade dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni : speriamo che le future magnifiche sorti e progressive del legislatore della revisione costituzionale non si arenino tristemente nell’esplosione dei conflitti giudiziari ( mentre già si profilano conflitti bellici ).
Il pensiero irenico produce danni come ogni politica puramente simbolica.
Una terza implicazione riguarda l’art. 41 Cost. che introduce ambiente e salute come limiti dell’attività di impresa e finalità atte ad orientare le future leggi di conformazione delle attività di impresa.
Anche qui si consegnano alla giurisdizione poteri conformativi in via diretta ( ove vi sia da interpretare un assetto di regole già date ) e si consegna al Legislatore il compito di enucleare l’impresa del futuro che o sarà impresa ambientalmente compatibile o non sarà.
Se il legislatore saprà indirizzare il sistema economico in modo opportuno e condiviso avremo fatto un salto effettivo di qualità ma altrimenti anche per questo verso dovremo attenderci un incremento del contenzioso amministrativo e civilistico in forme inedite sul grado di rispetto – da parte delle singole imprese – delle disposizioni ambientali.
In attesa della sfera pubblica sovranazionale ambientale prossima ventura ( quella che Ferrajoli chiama Costituzione della Terra ) ci tocca gestire saggiamente a livello nazionale la transizione ecologica, se lo faremo, avremo prefigurato il futuro.

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