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Giustizia poetica

di - 6 Febbraio 2018
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Di recente ho riletto Marta Nussbaum, l’autrice di Giustizia poetica, un saggio di filosofia morale interessante per i giuristi.
Il saggio parte da una epigrafe in cui si cita un dialogo fra Chesterton e Bronte menzionato da un candidato alla Corte Suprema americana.
Un giudice supremo americano che fa riferimento ad un testo letterario.
Vediamo di cosa si tratta.
Il giudice Stephen Breyer, durante l’audizione di fronte al Senate Judiciary Committee, in occasione della nomina a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti raccontò di essere stato turbato molto da una lettura di un passo di Chesterton che riferiva di un suo discorrere con una delle sorelle Bronte sul significato della letteratura.
Chesterton che stava guardando Londra le disse : “in questo istante, in questo fine –secolo, tu vedi tutte quelle case e ti sembrano tutte uguali. E pensi a tutte quelle persone là fuori, che vanno al lavoro e sono tutte uguali”.
E la Bronte in risposta : “Le case non sono tutte uguali. Ed ognuna di quelle persone in ognuna di quelle case e ognuna di quelle famiglie è differente e ciascuna ha una storia da raccontare. Ognuna di quelle storie ha a che fare con la passione umana. Ognuna di quelle storie riguarda un uomo, una donna, dei bambini, delle famiglie , delle opere, delle vite ed i libri fanno nascere in te queste sensazioni. Qualche volta ho trovato la letteratura molto utile per uscire dalla mia torre d’avorio.”
E da questa citazione – come si è detto – parte Marta Nussbaum per dirci cosa è la giustizia poetica[1].

La giustizia poetica è definita da Walt Withman, visitato nel 1867 da un Fantasma presso le rive dell’Ontario che gli dice che la Nazione americana deve essere guidata dai poeti e non dai Presidenti, come la giustizia fatta dal giudice come arbitro del diverso, da un giudice particolare, un giudice poeta che “non discute ma giudica (la Natura l’accetta in modo assoluto )” e “non giudica come giudicano giudici, ma come il sole che piove intorno ad un oggetto inerte. Vede l’eternità negli uomini, nelle donne; non vede uomini e donne come sogni o pulviscolo”.
Whitman pensa ad un “uomo equanime” che “largisce ad ogni qualità, ad ogni oggetto, le proporzioni che si addicono loro, né più né meno.”
Fin qui nulla di nuovo il diritto è da sempre ars boni et aequi.
La novità risiede nella immagine per cui gli uomini e le donne sono visti dal giudice sub specie aeternitatis e non come sogni o pulviscolo.
Il giudice deve conciliare l’universale della legge con la concretezza della vita.
Quindi il giudice non discute (rectius : non si perde in sterili e polemiche argomentazioni; non deve trasformare le motivazioni delle sentenze in dotte dissertazioni accademiche) ma “giudica”, con straordinaria attenzione ai dettagli ed alla concretezza dei singoli casi (come la luce del sole avvolge un oggetto inerte) per conciliare la vita del diritto con il diritto alla vita (e qui uso una espressione ripetuta spesso da un politico italiano ben riconoscibile in queste parole).
Il sole illumina ciò che altrimenti rimarrebbe avvolto nell’oscurità.
Ma il sole brucia anche quando si è esposti ad esso, ed alla giustizia autentica non dovrebbe rimanere nascosto anche l’aspetto più difficile della vita, quello inaccettabile, quello criminale, nato nell’oscurità e vissuto in essa come la materia da cui non vorrebbe mai essere liberato.
Anche in tale oscurità il poeta-giudice sa che l’uomo e la donna sono portatori di eternità (ogni imputato ovviamente, ma anche il responsabile del crimine più efferato).
Ovviamente il giudice non può essere un poeta e l’ideale indicato da Whitman è solo un ideale paradigmatico, impossibile, il giudice storicamente dato ha dei vincoli, dati dall’ordinamento, ma ciò che è importante nella concezione del giudice-poeta è che egli può intuire qualcosa della materia umana sottostante ogni singolo caso come un osservatore delle passioni umane, dotato di un certo atteggiamento che potremmo definire di simpatia umanistica per ogni essere umano coinvolto nel processo (le vittime in primis ma anche – come è naturale per ogni sistema di giustizia equilibrato, gli imputati ed i condannati).
Marta Nussbaum contrappone il giudice poeta al giudice scettico, distaccato e cinico ed al giudice scienziato, che fa del ragionamento giudiziale un ragionamento scientifico (tendenza questa alla base della c.d. giustizia predittiva) ed, infine, al giudice formalista che vede nel normativismo e nell’universalità il solo mondo interessante prendendo le distanze dalla concretezza della vita umana.
Il giudice letterato non è un giudice creatore, non è un giudice libero da vincoli, non è un giudice che si muova arbitrariamente.
Egli è un giudice che è consapevole perché la letteratura lo rende consapevole della triste necessità legata al suo operare, è un giudice della complessità, scientifica certo ma anche umana dei fatti sui quali egli deve formulare il giudizio.
Il saggio della Nussbaum non vuole tanto costruire un ideal-tipo di giudice ma indicare un ideale formativo buono per ognuno, flessibile e coniugabile con le più diverse nature ed inclinazioni.
Non si deve certo chiedere ai giudici di scrivere poesie, sarebbero i più, per fortuna, inadatti al compito e chi vi si azzarda lo fa a suo rischio e pericolo (poetare richiede un certo coraggio e sprezzo del ridicolo).
Ma ai giudici si può e si deve chiedere di essere colti, ossia critici e consapevoli del mondo esterno e non solo chiusi in una torre d’avorio, in una sfera separata che finirebbe con il vederli solo concentrati sulle dinamiche del mondo burocratico (o professionale nel mondo di common law) che li costituisce.
Il giudice dovrebbe essere un robusto lettore.
Un lettore accanito, e non solo di carte processuali.
La lettura dei capolavori letterari attiva ed affina la continua ricerca del bene comune, interrogativi sui diversi sistemi sociali, sulle loro ingiustizie, costituisce non meno dell’educazione civica il nerbo dell’educazione morale di un popolo e della sua classe dirigente.
Occorre sottoporre a profonda critica il modello del giurista come mero tecnico che deve risolvere rebus giudiziari.
Il problem solving – come sottolinea uno studioso profondo ed attento di questi temi deontologici – deve essere il cuore dell’esperienza giuridica[2].
Ma il problem solving è aiutato dalla cultura letteraria.
Un giurista concepito come mero tecnico ha meno chances di comprendere la complessità valoriale dell’ordinamento multilivello, di essere attrezzato per interpretare le diverse culture che ormai confluiscono nel mare magnum dell’esperienza giuridica sovranazionale, ha meno attenzione in definitiva per ogni aspetto dell’umano ed alla fine è meno capace di apprezzarne la concretezza con quel grado di eternità che è in ogni differenza.

Note

1.  M. Nussbaum Giustizia poetica , Milano-Udine 2012.

2.  V. Pascuzzi Il problem solving nelle professioni giuridiche Bologna 2017.

Pagine: 1 2


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