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Riflessioni sull’Unione Bancaria Europea in una prospettiva di riforme

di - 22 Gennaio 2014
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Occorre premettere che non intendo sollevare dubbi sulla piena legittimità di detto aumento di capitale – stante, tra l’altro, la positiva valutazione espressa al riguardo dalla stessa BCE (cfr. il parere in data 27 dicembre 2013), la quale ha dato il nulla osta alla modifica del valore delle quote di Banca d’Italia, subordinandola peraltro alla necessità di «preservare un adeguato livello di capitalizzazione» – e sulla congruità delle stime di valore, affidate a tre saggi (Franco Gallo, Lucas Papademos e Andrea Sironi) che ne hanno fissato la capienza in una forbice compresa tra 5 e 7 miliardi e mezzo; per tal via superando la anacronistica riferibilità al valore simbolico di 156 mila euro (riveniente dalla conversione di 300 milioni di lire), stabilito negli anni trenta del novecento.
Del pari, non sembra sussistano perplessità con riguardo all’esclusione di qualsivoglia influenza futura (da parte dei titolari di quote di capitale) «sulle decisioni che riguardano le attività istituzionali della Banca d’Italia» (cfr. Senato della Rep., VI Commissione, Audizione del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nell’«Indagine conoscitiva per l’istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1188», Roma, 12 dicembre 2013); orienta in tal senso la chiara limitazione dei diritti dei ‘partecipanti’ (prevista dallo statuto della BI e dal d.l. n. 133/2013) circoscritti a quelli di natura patrimoniale, nonchè all’approvazione del bilancio ed all’elezione dei membri del Consiglio superiore.
Per converso, appare opportuno aver riguardo alla circostanza che il complesso normativo destinato a disciplinare la materia in esame prevede puntuali regole con riguardo all’ammontare della partecipazione detenibile e del dividendo distribuibile, all’uopo imponendo un obbligo di cessione delle quote in eccedenza (le quali ‘temporaneamente’ possono essere assunte dalla stessa Banca d’Italia). A ben considerare, si individuano i presupposti di un impianto ordinatorio riguardante il mercato delle quote del capitale della nostra banca centrale; a tale mercato sono ammesse – come ha precisato lo stesso Governatore Visco – «tutte le banche italiane», nonché «altre categorie di investitori istituzionali, sottoposti a regimi di vigilanza» (cfr. Senato della Rep., VI Commissione, Audizione del Governatore…, cit.).
Orbene, mentre ogni valutazione riguardante il vantaggio patrimoniale riconosciuto ai soggetti creditizi (cfr. l’editoriale Banche, il governo prepara un regalo fino a 4 miliardi per Intesa e Unicredit, pubblicato in ilfattoquotidiano.it in data 27 novembre 2013) appare riconducibile alle motivazioni politiche sottese al provvedimento normativo in esame, di certo destinato ad una futura specificazione si configura il ‘nuovo intreccio di interessi’ tra la Banca d’Italia e gli operatori del mercato bancario. Tale intreccio segna una netta ‘progressione’ rispetto ai livelli relazionali, riscontrabili fino ad oggi, tra l’Istituto in parola ed i titolari delle quote di partecipazione al suo capitale;  ora più che nel passato si individuano, sul piano sistemico, i presupposti idonei a legittimare  l’inquadramento della nostra banca centrale alla stregua di ente ‘esponenziale’ del settore creditizio, qualifica in tempi lontani ad essa attribuita dalla dottrina (cfr. per tutti DE VECCHIS, Commento sub artt. 20 ss l.b., in AA.VV., Codice commentato della banca, Milano, 1990. Tomo I, p. 197 ss) che, in ragione della sua posizione istituzionale, la considerò portatrice degli interessi della categoria di riferimento.
Indubbiamente, il delineato modello partecipativo previsto dalla normativa italiana identifica uno ‘schema ordinatorio’ particolare, tale da differenziare la nostra banca centrale rispetto alle altre del SEBC. Detta peculiarità del ‘sistema Italia’ potrebbe essere considerata contraria al processo di omogeneizzazione voluto dal legislatore europeo con la creazione dell’UBE; ciò, fermo restando che il rafforzamento del nesso controllante/controllati (riveniente dal legame patrimoniale ora ridisegnato dal d.l. n. 133/ 2013 e specificato dallo statuto della Banca d’Italia) dovrebbe interagire positivamente ai fini di un migliore e più coeso svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria (stante il reciproco interesse, anche di carattere economico, ad un’azione efficiente, in grado di ottimizzare le risorse disponibili).

5. Concludendo e ritornando alle premesse di questo discorso, ritengo che la creazione dell’UBE evidenzi un importante passo nella direzione di un sistema finanziario europeo maggiormente integrato, grazie al miglioramento delle forme di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri, cui è preordinato il ‘meccanismo unico di vigilanza’.
Naturalmente, altri interventi disciplinari si rendono necessari al fine di dare concretezza al ‘sogno europeo’. Si dovrà, quindi, provvedere (in un futuro non lontano) ad un potenziamento dell’azione riformatrice avviata, nell’ultimo biennio, in ambito UE; intervento che sarebbe opportuno orientare vuoi alla ridefinizione dei parametri della ‘stabilità’ fissati nel Trattato di Maastricht, vuoi alla rivisitazione del quadro potestativo degli organi europei. Ciò, dovrà comportare un maggior impegno della politica italiana, volto giustamente a rivendicare un ridimensionamento delle tendenze egemoniche dei Paesi europei che dalla crisi finanziaria hanno tratto vantaggi competitivi (come la Germania) ed un più significativo coinvolgimento di quelli che, nel tempo, hanno dimostrato scarsa propensione per l’interesse comune (come il Regno Unito).

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