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Riflessioni sui tortuosi itinerari della semplificazione nell’amministrazione della complessità

di - 16 Febbraio 2013
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È una dinamica socioeconomica inevitabile perché se la responsabilità costituisce un modo per allocare i rischi derivanti da determinate condotte è evidente che l’effetto, sul piano burocratico, sul piano dei procedimenti, sul piano del tempo dei procedimenti e quindi del tempo di risoluzione dei problemi amministrativi non può che essere negativo.
Rispetto alle speranze degli anni Novanta dello scorso secolo, le prospettive di apertura alla semplicità e le aspettative per una primavera della semplificazione sono andate profondamente deluse[24], ma badate sono state deluse non per un vizio intrinseco alle regole che disciplinano l’esercizio del potere e delle funzioni, né per incapacità del legislatore o dei tecnici che assistono il legislatore nella faticosa opera di legiferare. L’ostacolo è derivato dalla mancata restituzione degli ambiti di riserva delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni[25].
Il pensiero corre a taluni eccessi del giudice ordinario ed alla costante (pur meritoria) opera dei giudici contabili. Si è prodotto infatti un effetto di deterrenza che è stato sicuramente un effetto bloccante la semplificazione amministrativa[26].
È solo da una riacquisita consapevolezza di questi problemi che gli itinerari della semplificazione potranno essere meno tortuosi e coloro che vi si incamminano potranno nutrire senza illusione la speranza di raggiungere, pur faticosamente, la meta.

Note

24. Sul punto si veda F. Salvia, La semplificazione amministrativa: tra scorciatoie procedimentali e semplicismi mediatici, in Nuove Autonomie, 2008, 447 ss.

25.  Senza dire dei limiti propri dei paradigmi disciplinari, come segnalato da L. R. Perfetti,Il permanere dei paradigmi disciplinari e le difficoltà della semplificazione, in Nuove Autonomie, 2008, 457 ss.

26. Molto meno si può attribuire la responsabilità di tale blocco ai giudici amministrativi nella configurazione dei loro tradizionali poteri giurisdizionali. Sul punto si vedano da ultimo le opportune parole di P. de Lise, Relazione sull’attività della Giustizia Amministrativa, Roma, 1 febbraio 2012.
Anche in quell’ambito giurisdizionale, tuttavia, alcuni interventi legislativi recenti tendono a trasformare la natura della giurisdizione. Per fortuna si tratta di norme isolate (e tuttavia significative). Prevedere per esempio nella materia dei contratti pubblici che il giudice amministrativo debba erogare sanzioni significa trasformare la funzione anche di questo giudice e far sì che anche il giudice amministrativo diventi giudice della responsabilità; per non dire delle norme relative alla c.d. Class action pubblica che trasformano i rimedi giurisdizionali in una funzione sanzionatoria delle inefficienze dei singoli.

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