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Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica

di - 5 Luglio 2010
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Sommessamente soggiungerei, ancora sulla scorta del pensiero giulianeo, che la riflessione può allargarsi al rapporto fra tempo e diritto, alla temporalità del diritto, specie se si insiste sul rilievo dell’aspetto topico nei processi interpretativi. Il tempo entra come elemento dei processi di valutazione giuridica poiché quando ci si muove, come fa il giurista, sul terreno di nozioni aperte, confuse, è necessario rinunciare alla possibilità di raggiungere un accordo al di fuori della considerazione del momento opportuno, del tempo debito, di καιρός. Le controversie giuridiche ospitano questioni composte di fatti intrisi di una dinamica temporalità che è fatta, a sua volta, di valutazioni confliggenti e di un contesto – il processo – capace di ospitarle, di soppesare passato, presente e futuro con gli strumenti di una razionalità pratica, attenta ai valori e agli argomenti che gli interessi che ne sono portatori saranno capaci di far valere. Interessi, argomenti e valori debbono essere considerati in relazione al loro tempo, alla loro qualificazione temporale: καιρός è determinante non solo per la valutazione dell’azione, del momento opportuno per agire, ma è anche essenziale qualità del giudizio, che dovrà tener conto di operare in un ambiente saturo di elementi circostanziali, a loro volta impregnati di implicazioni normative, assiologiche, che sono dislocati nel tempo e che rendono molto complesso il percorso orientato alla loro ricostruzione.

La sottolineatura del rilievo della topica nella valutazione giuridica rinvia, a sua volta, ad una teoria della definizione dialettica[11], alla possibilità di individuare il campo della patologia dell’argomentazione, della discussione velenosa, eristica, orientando la teoria dell’argomentazione verso una logica permeabile ai valori, non nel senso che essa ne è dominata e assoggettata ma neppure con la pretesa che la prima resti estranea ai secondi. I sillogismi dialettici non originano una conoscenza causale ma solo congetturale, le definizioni dialettiche, analogamente, sono sempre immerse in una dimensione controversiale, nel contraddittorio fra le parti, e si legano strettamente alla elaborazione di una teoria delle fallacie, cioè ad una teoria della confutazione. Si tratta non di offrire criteri per la determinazione del vero ma per la esclusione del falso e dell’irrilevante. Siamo di fronte ad una logica della rilevanza costruita in termini negativi come insieme di regole di esclusione degli errori dell’argomentazione, delle fallacie. Così, se da un lato ci si potrà avvalere, nel costruire l’argomentazione, dei materiali che provengono dalle opinioni comuni, dai τόποι – attingendo, in definitiva, dal serbatoio di senso che proviene dal linguaggio ordinario e dalle sue metafore – sarà tuttavia necessario evitare i rischi del conformismo sottoponendo questi materiali ad un procedimento confutatorio in grado di rivelare «l’ambiguità, l’antinomicità, la complessità di ciò che al senso comune appare chiaro»[12].

La lezione di Alessandro Giuliani apre la riflessione del giurista ad una varietà di influenze che provengono dal panorama assiologico e dalla pluralità degli interessi presenti nella società; ma quest’apertura non ha perso i contatti con la tradizione bimillenaria di elaborazione concettuale dei giuristi e, invece che prestarle formale ossequio, valorizza l’esercizio della memoria, la riflessione sulla dialettica fra tendenze al mutamento e tendenze alla stabilizzazione dei principi del diritto. Il convegno di Perugia del quindici e sedici giugno si è proposto di tornare a meditare su questa lezione di un grande Maestro del diritto, di avviare una ripresa dei temi e delle linee di ricerca del filosofo e giurista leccese, secondo prospettive e sensibilità disciplinari diverse ma orientate da una ricerca spassionata e coraggiosa. Certo, si tratta di una via impervia che viene tracciata in controtendenza rispetto agli orientamenti prevalenti degli studi giuridici e dell’educazione giuridica: come lo stesso Giuliani aveva scritto, riferendosi al confronto fra il sistema continentale delle prove legali e quello anglosassone fondato sulla testimonianza, se il primo “suppone…dei buoni tecnici del diritto…[il secondo] suppone una educazione giuridica filosoficamente orientata ed impegnata, perché l’arte di conoscere attraverso testimonianze è l’arte di conoscere gli uomini”[13].

Note

11.  Sulle definizioni dialettiche cfr. A. GIULIANI, The Aristotelian Theory of the Dialectical Definition, in Philosophy and Rhetoric, V, 3/1972, pp. 129 ss.

12.  A. GIULIANI, Logica del diritto. b) teoria dell’argomentazione, in Enc. dir., XXV, Milano, Giuffrè, 1975, p. 16.

13.  A. GIULIANI, Testimonianza e documento, in Bollettino Rotary International, Perugia, Benucci, 1973, p. 10.

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