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Alessandro Giuliani: l’esperienza giuridica fra logica ed etica

di - 5 Luglio 2010
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Tutto questo conduce verso una critica del metodo giuridico imperniato su dati normativi e su una dogmatica giuridica orientata ad elevare a sistema i nessi individuati in via teorica fra norme e gruppi di norme e fra concetti e definizioni. Non è che il dato normativo e l’elaborazione dogmatica siano privi di interesse per il giurista: il primo tuttavia perde centralità, anche se ovviamente continua ad essere considerato nei processi di valutazione giuridica. La seconda – l’attività di formazione dei concetti – si fa meno sensibile alle suggestioni della ricostruzione sistematica, ai tentativi di far “quadrare i conti” nel tenere insieme, con impianto coerente, non contraddittorio, le relazioni fra concetti astratti; meno sensibile alle tentazioni di individuare con definizioni precise l’esatta consistenza di istituti e concetti giuridici ed invece più attenta alle particolarità del caso concreto, alle inferenze che se ne possono ricavare, ad un’analisi topica, centrata perciò sui singoli casi giudiziari, fondata su un prudente apprezzamento degli errori in cui può incorrere il processo di valutazione giuridica quando esso si sposta verso la considerazione della concreta configurazione dei fatti, delle circostanze, che diventano elementi complessi che si mescolano (con) e orientano il giudizio in diritto.

Infine, è necessario l’affinamento delle sensibilità orientate alla valutazione degli interessi coinvolti dalle vicende giudiziarie, al quadro assiologico cui tali interessi rinviano, in alcuni casi al páthos con il quale il giudice edifica la propria visione dei diritti fondamentali come valori di civiltà. È l’incrocio fra interessi coinvolti via via nelle concrete controversie e valori che li sostengono o avversano il cuore della valutazione giuridica: il giurista è impegnato nel rendersi sempre più consapevole della presenza della dimensione assiologica nei processi della valutazione giuridica e nel convertire poi questa consapevolezza in un rigoroso atto di responsabilità, quando accoglie un punto di vista rispetto ad una certa vicenda giudiziaria o nei riguardi di un indirizzo di giurisprudenza. Egli dovrà dunque sforzarsi di far corrispondere al rigore del ragionamento giuridico quello dell’assunzione etica, della dichiarata e motivata presa di posizione per una determinata tesi.

Per il costituzionalista in particolare – e per il giurista, in generale – si tratta di storicizzare il processo di valutazione giuridica: l’elaborazione concettuale non è respinta – e come potrebbe? – ma ne è contestato un profilo tutto astratto, irrelato, è contestata la tendenza a concentrare nel sistema tutte le virtualità espansive della dogmatica giuridica[4].

Sono consapevole del fascino ma anche del timore che il pluralismo suscita nel giurista: c’è apertura ad un principio di libertà ma rischio di derive soggettiviste, arbitrarie, intrinsecamente antigiuridiche. Direi, a tal proposito, che la lezione giulianea può essere utilmente rimeditata oggi, nel confronto teorico sui problemi dell’interpretazione: sappiamo che l’estensione del metodo razionalista dalle scienze naturali a quelle sociali è stata in effetti contestata e con essa l’idea che la distinzione fra giudizi di fatto e giudizi di valore possa essere mantenuta ferma e che la conoscenza possa essere acquisita oggettivamente, con gli strumenti offerti da una ragione formale, calcolante, predittiva, che non intende tener conto della particolare natura dei “fatti” che le scienze sociali, e segnatamente il diritto, prendono in considerazione. Il punto di vista giulianeo ci dice però qualcosa di più e di diverso: il diritto si occupa di questioni complesse, confuse, per le quali non si dà perfetta corrispondenza fra le parole e le cose: “i termini del diritto hanno una vasta area di significazioni”[5] ed è corrente nel linguaggio giuridico, che è linguaggio ordinario – non linguaggio altamente formalizzato, dominato dall’esigenza della precisione, dell’oggettività – l’uso della metafora[6].

Il campo delle scienze sociali, e dunque anche quello della scienza giuridica, non può essere indagato, secondo Giuliani, con metodi logistici perché ad esso non si adattano logica formale e metodi deduttivi. In questo ordine di idee ad assumere centralità e radicalità è il problema della storicità del diritto: il rapporto fra storia e diritto è fatto oggetto di una problematizzazione che pone al centro il tema dell’uso della storia da parte dei giuristi in relazione alla formazione degli orientamenti metodologici per lo studio del diritto. Mi limiterei qui ad osservare che il problema del nesso fra storia e diritto rinvia ai temi formidabili della sua razionalità ed eticità. L’immersione del diritto nella sua storia lo pone a stretto contatto con la società: il diritto non è sospeso in un mondo di concetti se non per comodità di chi ne parla ma nella concretezza della sua esperienza esso interagisce con interessi, valori, emozioni, dunque anche con la sfera dell’eticità. Di conseguenza, la sua razionalità si adegua, si fa flessibile, si adatta ad un mondo contrassegnato dal pluralismo di interessi e valori. Questa razionalità è consapevole di doversi muovere su terreni nei quali è impossibile giungere a conclusioni certe, definitive: il suo strumento sarà l’argomentazione, non la dimostrazione.

Note

4.  Era, a mio modo di vedere, perfettamente consapevole dell’esigenza di storicizzare i concetti giuridici S.P. PANUNZIO, Introduzione, in ID. (a cura di), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d’integrazione europea, Milano, Giuffrè, 2002, pp. XVI e s., che scriveva: «Viviamo oggi in un’epoca caratterizzata da rapidi e radicali mutamenti sociali che si svolgono sotto i nostri occhi, un’epoca nella quale il moto della storia ed i cambiamenti che ne conseguono investono inevitabilmente anche le basi del diritto costituzionale e della scienza costituzionalistica: concetti chiave come sovranità, costituzione, fonti del diritto, cittadinanza, diritti fondamentali, non ne possono restare immuni. Oggi più che mai i costituzionalisti debbono ripensare la dogmatica giuridica in una prospettiva dinamica e storica, per fare sì che la dogmatica possa servire al suo scopo, che non è quello di costringere la realtà in schemi assoluti, astratti ed immobili, ma è invece quello di offrire ai giuristi le categorie ed i concetti necessari a comprendere e razionalizzare l’esperienza giuridica». Ancora Panunzio insisterà: per i costituzionalisti s’impone «una grande apertura ai processi di cambiamento e ad un loro inquadramento nella storia». V. anche, dello stesso A., I diritti fondamentali e le Corti in Europa, in ID. (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, Jovene, 2005, pp. 5-104, nonché F. CERRONE e M. VOLPI (a cura di), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Napoli, Jovene, 2007 ed ivi, in particolare, i contributi di Cerrone, Stammati, de Nitto, Ridola, Cervati, Niccolai e Vespaziani.

5.  Così A. GIULIANI, Contributi ad una nuova teoria pura del diritto, Milano, Giuffrè, 1954, p. 95. Per Giuliani “il mondo del diritto è un mondo di simboli in cui le parole non sono in una esatta connessione con le cose e i fatti simbolizzati; anzi i ‘fatti’ della scienza giuridica sono per l’appunto interpretazioni, significati, valori. Finzioni e metafore nel diritto possono darci soltanto connotazioni, non denotazioni”: ibidem.

6.  Sulla riflessione giulianea v. A.A. CERVATI, Per uno studio comparativo del diritto costituzionale, cit., passim ma spec. pp. 207 ss., dove è rielaborato il saggio Alessandro Giuliani, il linguaggio giuridico, la storia e il diritto costituzionale, già edito con il medesimo titolo in Ritorno al diritto, 7/2008, pp. 110 ss.; A. de NITTO, A margine di una lettera di Giuliani a Capograssi, in Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, II, Roma, Aracne, 2010, pp. 211 ss.; sia consentito poi anche il rinvio a F. CERRONE, Alessandro Giuliani: un’idea di ragione critica, dialettica e controversiale per il diritto, rinvenibile nella sezione Frammenti di un dizionario per il Giurista dell’Archivio di diritto e storia costituzionali – rivista disponibile sul web – nonché su Sociologia, 2/2009, pp. 43 ss., con il titolo Ragione dialettica e retorica nell’opera di Alessandro Giuliani; ID., Alessandro Giuliani: la storicità del diritto fra logica ed etica, in Il diritto fra interpretazione e storia, II, cit., pp. 1 ss.

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