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La riforma della giustizia civile: si è aperto un altro capitolo

di - 1 Agosto 2009
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2.– La l. 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009. È entrata in vigore il 4 luglio 2009.
Per quanto riguarda il processo civile, è stata modificata la competenza per valore del giudice di pace; è stata introdotta una nuova singolare ipotesi di competenza per materia sugli accessori dei crediti previdenziali
È cambiata la forma dei provvedimenti sulla competenza, nonché la disciplina della relativa eccezione.
È mutata la normativa della rappresentanza, anche tecnica, quella sulle spese e quella dei termini, molti dei quali, tranne quelli di comparizione, sono abbreviati.
È stato generalizzato il principio della rimessione in termini.
È stata sottratta alla tempestiva eccezione di parte la dichiarazione di estinzione del processo.
È stato previsto un onere di specifica contestazione.
Sono stati introdotti la «testimonianza scritta» e il «calendario del processo».
È stato confermato, per il processo ordinario non anche per quello del lavoro, il divieto di nuovi documenti in appello.
È cambiata la forma ed il contenuto delle sentenze, la pubblicazione delle quali può essere disposta d’ufficio.
Sono stati soppressi i «quesiti», quali requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, ed è stato riformato il giudizio di legittimità.
Sono state introdotte le misure coercitive ed un nuovo procedimento sommario, al quale è riconosciuta, nella disposizione di delega, una grande forza espansiva.
Sono stati ritoccati il procedimento cautelare ed il processo esecutivo, colpiti dalle riforme del 2006.
È stato abrogato il processo commerciale ed è venuta meno l’estensione del rito del lavoro alle controversie in materia di incidenti stradali.
Si tratta di interventi di manutenzione dell’esistente, della correzione di recenti interventi rivelatisi incongrui. Ma si tratta anche di radicali innovazioni.
Il 4 marzo 2009, il Ministro della giustizia ha salutato l’approvazione al Senato, rilevando che «si tratta di una vittoria straordinaria che assicura una forte accelerazione dei giudizi, snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle controversie».
L’esperienza applicativa potrà indicare gli effetti della ventata riformatrice: se questa sarà risolutiva o se il «tumultuoso incedere degli interventi del legislatore» abbia contribuito all’aggravamento della crisi del sistema.

3.– Per quanto riguarda la disciplina transitoria, l’art. 58, co. 1°, 2°, 3° e 5°, limita l’applicazione delle nuove disposizioni del codice di procedura civile ai «giudizi instaurati dopo» il 4 luglio 2009. La riforma del processo in Cassazione, di cui all’art. 47, si applica ai provvedimenti pubblicati o depositati «dopo» tale data.
L’abrogazione della estensione del rito del lavoro alle «cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali», disposta dall’art. 53, co. 1°, e quella delle «norme di procedura» di cui al d.leg. 17 gennaio 2003, n. 5, disposta dall’art. 55, co. 5°, non opera, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 53, co. 2°, e dell’art. 55, co. 6°, per le «controversie pendenti» alla data del 4 luglio.
Sono invece immediatamente applicabili, anche ai processi già pendenti «in primo grado», gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla motivazione delle sentenze; l’art. 345 c.p.c. sui nuovi documenti in appello; l’art. 616 c.p.c. sulla appellabilità delle sentenze in tema di opposizione alla esecuzione. L’efficacia dell’art. 155, co. 5° e 6°, c.p.c. sulla rilevanza del sabato nel computo dei termini processuali (limitata dall’art. 2, co. 4°, l. 28 dicembre 2005, n. 263, modificato dall’art. 39 quater, co. 2°, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51 ai procedimenti instaurati dopo il 1º marzo 2006), è estesa a quelli allora pendenti.
L’art. 58, co. 4°, impone la rinnovazione, entro un termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, delle trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri eseguite da oltre venti anni.
E’ anche immediatamente applicabile la nuova disciplina della decisione delle questioni di giurisdizione di cui all’art. 59, nonché le novità in tema di contributo unificato e imposta di registro nel processo innanzi alla corte di Cassazione di cui all’art. 67.

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