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Breve commento allo schema di decreto legislativo del 22 dicembre 2009 in materia di nucleare

di - 29 Dicembre 2009
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4. La terza osservazione riguarda i rapporti tra Stato e Regioni: più precisamente non appare affatto risolta la questione circa la necessità dell’intesa per la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari.
Sul punto vanno richiamate, se pur brevemente, due vicende; non senza avere premesso che produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sono materie di competenza legislativa concorrente Stato – Regioni, ex art. 117 terzo comma Cost.

4.1 La prima. Diverse regioni hanno impugnato la legge 99 del 2009, e in particolare l’art. 25 (delega al Governo in materia nucleare), il quale: al punto a) prevede la possibilità per il decreto di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione (senza intesa con la Regione); al punto f) prevede che il decreto debba determinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione (che non si applicherebbe quando sia necessaria l’intesa); al punto g) prevede che l’autorizzazione unica sia adottata previa intesa con la Conferenza Unificata (e non con la Regione); al punto h) prevede  che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento al quale partecipano le amministrazioni interessate (“partecipano”, per cui non è prevista un’intesa); è stato impugnato anche l’art. 26  (Energia nucleare), in quanto ritenuto insufficiente il coinvolgimento (parere non vincolante) della Conferenza unificata nella definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia.

4.2 La seconda. La Regione Puglia ha adottato una legge, la n. 30 del 4 dicembre 2009, “Disposizioni in materia di energia nucleare”. Detta legge, composta di un unico articolo, vieta l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi in assenza di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, affermando di muoversi nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione.
La legge afferma inoltre il diritto della regione Puglia di disciplinare gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia dì energia. La disposizione è giustificata affermando che la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell’energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell’assenza di vincoli e ostacoli alla libera circolazione dell’energia.
Sono prossime all’approvazione anche le leggi delle regioni Molise e Campania, di simile contenuto, e diverse altre regioni si sono dichiarate intenzionate ad affermare legislativamente il divieto di costruzione di impianti sul territorio regionale senza previa intesa.

4.3 Alla luce di queste due vicende, che hanno in comune l’istanza da parte delle Regioni di pervenire alle decisioni in merito alla costruzione degli impianti nucleari con intesa, il testo dello schema di decreto appare diverso da quello che ci sarebbe potuto attendere, e che sembrerebbe suggerito dalla lettura della legge delega.
Sono previste ipotesi di intesa con le singole Regioni.
In primo luogo, nel procedimento che si conclude con la certificazione del sito  (art. 11, commi 4,5,6). In secondo luogo in sede di conferenza di servizi per il conseguimento da parte dell’operatore dell’autorizzazione unica (art. 13 comma 11). In terzo luogo per la localizzazione del Parco Tecnolgico (art. 26 comma 8).

4.3.1. Nel primo e nel terzo caso, se non ricorre l’intesa tra Ministero dello Sviluppo economico e Regione, essa può realizzarsi in sede di Comitato interministeriale, il quale è esteso ad una componente paritaria della Regione. Nel caso in cui ancora non sia raggiunta l’intesa, si “provvede” (termine che in questo contesto assume un significato ambiguo) con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione.
Il legislatore delegato ha così accolto la soluzione adottata nel nuovo  testo  dell’art. 1-sexies,   comma   4-bis, del decreto-legge  29 agosto 2003,   n. 239   (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290),  introdotto dall’art. 27, comma 24 della legge n. 99 del 2009, e apprezzata nei ricorsi delle Regioni Umbria e Liguria avverso la legge 99 del 2009. Il comma 4-bis, nel suo testo  originario,  era  stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza  Corte costituzionale n.  383  del  2005, in quanto prevedeva un «potere sostitutivo» statale in caso  di mancata intesa con  la  regione  interessata.
E’ da vedere se sia legittimo prevedere che questo strumento possa superare l’eventuale dissenso del Presidente della Regione, come appare dalla lettura dell’articolo.

4.3.1. Nel secondo caso, il superamento del dissenso dell’ente locale (diverso dalla Regione) manifestato in sede di conferenza di servizi, avviene attraverso l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa e, decorso inutilmente tale termine, è il Consiglio dei Ministri (in una riunione alla quale partecipa il Presidente della Regione interessata) che nomina un commissario ad acta. Questa disposizione sembra essere quella riconducibile alla lett. f) dell’art. 25 della 99 del 2009 e quindi all’ipotesi di cui all’art. 120 Cost., sebbene il 120 non sia stato citato.
E’ abbastanza evidente il cambiamento di rotta: rimane ad esempio l’intesa con la Conferenza unificata (ad es. art. 11 comma 8) prevista dalla lett. g) della legge delega, ma visto che essa interviene quando è stata già raggiunta l’intesa con la Regione, o comunque quando si sia provveduto a superare il dissenso, la Conferenza non può che prenderne atto, e infatti anche nel caso in cui non essa venisse stipulata, provvederebbe in sostituzione il Consiglio dei Ministri sulla base della intesa già raggiunta.

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