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Breve commento allo schema di decreto legislativo del 22 dicembre 2009 in materia di nucleare

di - 29 Dicembre 2009
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5. La quarta osservazione riguarda l’uso delle risorse economiche per ottenere il consenso sulle politiche energetiche e il problema della reperibilità delle risorse stesse.
Lo schema sembra infatti mirare (artt. 22-23 e 29) ad enfatizzare il beneficio economico, le “misure compensative”, in favore dei residenti e degli enti locali.
Sono previsti per la fase della costruzione 3000 euro per ogni megawatt fino a un totale di 1600mw, ed maggiorazioni del 20% per gli impianti superiori ai 1600 mw (e quindi, per l’ipotesi di un impianto di 1600 mw 4.800.000 euro l’anno); per la fase dell’attività, sono previsti 0,4 euro per megawatt l’ora. Questi importi saranno da ripartire per un 10% alle province nelle quali sorge il sito, per un 55% ai comuni coinvolti, per un 35% ai comuni limitrofi fino a 20 km. Cittadini e imprese godranno di detrazioni su irpef, irpeg, ici, bollette elettriche, TARSU. La percentuale stimata del vantaggio è del 60% per cittadini-imprese e 40% per enti locali.
Il problema evidentemente, a valle riguarda il rapporto tra beneficiari, bilanci degli enti locali, servizi locali e amministratori; a monte riguarda la plausibilità della previsione secondo la quale questi contributi non dovranno incidere sulle tariffe per gli utenti, e  secondo cui queste riforme dovranno avvenire in assenza di nuovi oneri a carico dello Stato (si vedano ad es. gli artt. 14 comma 2, 18 comma 3, 21 comma 4, 22 comma 1, 29 comma 2 dello schema; ma anche gli artt. 25 comma 2 lett. c) e comma 6, art. 26 comma 2, 29 della legge 99 del 2009).

6. La quinta osservazione riguarda la partecipazione al procedimento e il ricorso agli istituti del procedimento amministrativo. Nel decreto è più volte richiamata la legge 241 del 1990 (es. art. 6 comma 1, art. 8 comma 2, art. 13 comma 10, art. 26 commi 3 e 14): il procedimento è certamente complesso, e si rinvia alla scheda allegata per una sua illustrazione.
E’ evidente come le vicende che abbiano un impatto ambientale siano sempre più quelle in cui più forti sono le esigenze di partecipazione, di valutazione degli interessi, e quindi il ricorso a moduli procedimentali.
Così, al di là di quanto già previsto in sede di VIA, VAS, AIA,  si fa riferimento a forme di partecipazione, sub specie di consultazione pubblica (e si riferisce in maniera interessante che anche quando la partecipazione è svolta secondo le forme della consultazione pubblica si applichino i principi della 241), di diritto di accesso ai documenti, di conferenza di servizi, di motivazione sulle osservazioni fornite in sede di partecipazione.

7. Due ultime osservazioni. La prima, su un tema di cui si è molto occupata l’opinione pubblica, la localizzazione dei siti: era stato ipotizzato che nello schema di decreto venissero indicati i siti. E’ invece indicato un iter procedimentale, il quale condurrà alla identificazione degli stessi: in questo modo il procedimento sarà più trasparente, informato, motivato (art. 8). La seconda osservazione riguarda l’ Agenzia per la Sicurezza Nucleare: dalla lettura del decreto e della legge 99 del 2009 a monte, essa non si presenta come un’autorità indipendente, anche perchè i membri sono nominati dal presidente del consiglio e due dal ministro per lo sviluppo e due dal ministro dell’ambiente (art. 29 della legge 99 del 2009). In ogni caso in virtù del suo delicato ruolo istruttorio, così come di vigilanza e controllo (ad esempio artt. 9, 11, 13, 17, 26, 27, 32)  non si potrà comunque prescindere dall’indicazione di figure di rispecchiata indipendenza e autorevolezza, come avviene del resto in Spagna, Stati Uniti, Francia.

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