Ministero dell’Ambiente, decreto 18 marzo 2013
Il 27 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente, in base al quale è consentita la commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci colo se biodegradabili e compostabili, contenenti date percentuali di plastica riciclata e con certi limiti di spessore o realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali e in fibre di poliammide. Per entrare in vigore deve attendere l’esito favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista dalla Direttiva 98/34/CE.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 marzo 2013
Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per
l’asporto delle merci. (13A02536)
(GU n.73 del 27-3-2013)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall’art. 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto in particolare, l’art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante Criteri di priorita’ nella gestione dei
rifiuti;
Visto inoltre, l’art. 182-ter del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel quale e’ previsto che la raccolta separata dei
rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a
svuotamento riutilizzabili con sacchetti compostabili certificati a
norma UNI EN 13432:2002;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 recante misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale e, in particolare,
l’art. 2 recante disposizioni in materia di commercializzazione di
sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente;
Visto in particolare, che il comma 2 del predetto art. 2 della
citata legge 28/2012 prevede che, con decreto di natura non
regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, possono essere
individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini
della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche
prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti
esistenti, nonche’, in ogni caso, le modalita’ di informazione ai
consumatori;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa’ dell’informazione;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari
Decretano:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono definiti:
a) Sacchi per l’asporto delle merci: sacchi messi a
disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per
l’asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del
consumatore;
b) Sacchi per l’asporto delle merci destinate all’uso
alimentare: sacchi per l’asporto delle merci utilizzati anche non
esclusivamente per l’asporto di alimenti;
c) Sacchi per l’asporto delle merci non destinati all’uso
alimentare: sacchi destinati esclusivamente all’asporto dei prodotti
diversi dai generi alimentari;
d) Commercializzazione: l’offerta o la messa a disposizione di
terzi, contro pagamento o gratuita, inclusa l’importazione ma esclusa
l’esportazione.
Art. 2
Commercializzazione
1. E’ consentita la commercializzazione dei sacchi per l’asporto
delle merci rientranti in una delle seguenti categorie:
a) sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla
norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli
di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione
utile del sacco:
b.1) con spessore superiore a 200 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati
all’uso alimentare;
b.2) con spessore superiore a 100 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non
destinati all’uso alimentare;
c) sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli
di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione
utile del sacco:
c.1) con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati
all’uso alimentare;
c.2) con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una
percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non
destinati all’uso alimentare.
2. E’ altresi’ consentita la commercializzazione dei sacchi
riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in
tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali
diversi dai polimeri.
3. La riconversione degli impianti esistenti puo’ essere assistita
da contributi pubblici nel rispetto delle disposizioni comunitarie
sugli aiuti di stato, sulla base di apposita disposizione legislativa
di finanziamento.
Art. 3
Modalita’ di informazione ai consumatori
Al fine di fornire idonee modalita’ di informazione ai consumatori,
i sacchi per l’asporto merci di cui all’art. 2 del presente decreto
devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i sacchi monouso per l’asporto delle merci di cui alla lettera
a) dell’art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile e
compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco
utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»;
b) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera b.1. dell’art. 2, devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso
alimentare»;
c) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera b.2. dell’art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso non
alimentare»;
d) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera c.1. dell’art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso
alimentare»;
e) i sacchi riutilizzabili composti da polimeri, di cui alla
lettera c.2. dell’art. 2 devono riportare la dicitura «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non
alimentare».
Art. 4
Sanzioni
Restano ferme le sanzioni di cui all’art. 2, comma 4, del decreto –
legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, della
legge 24 marzo 2012, n. 28.
Art. 5
Clausola di salvaguardia
L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
Il presente decreto e’ sottoposto a procedura di comunicazione ai
sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole,
della procedura stessa.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2013
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera